Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Decreto collegiale 17 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di d.a.spo. prot. n.-OMISSIS- del 23.01.2024 adottato dal Questore di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. prot. n.-OMISSIS- del 23.01.2024, con cui il Questore di Cosenza ha disposto a suo carico il divieto « di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale, per un periodo di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di notifica” del predetto atto, nonché “agli spazi adiacenti alle medesime strutture sportive ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano ed assistono alle menzionate competizioni ».
La determinazione è stata adottata per avere il deducente “ incitato, inneggiato o indotto alla violenza ” altre persone.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 6 L. n. 401/1989, vizio di eccesso di potere e violazione della L. n. 241/1990.
2. Resiste il Ministero dell’Interno.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in appello dalla decisione n.-OMISSIS-, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima censura il ricorrente lamenta la mancanza di presupposti previsti dall’art. 6 L. n. 401/1989, stante l’assenza di qualsivoglia condotta minacciosa o violenta direttamente e certamente riconducibile all’esponente, il quale, rimasto all’esterno dello stadio, veniva raggiunto da frasi minatorie da parte di uno steward, e pertanto si limitava a chiedere spiegazioni circa l’ingiustificata aggressione verbale da lui subita, mentre era intento ad entrare all’interno dello stesso stadio.
Anche il sistema di videosorveglianza confermerebbe tali circostanze.
Gli assunti vanno disattesi.
In termini generali, per come precisato in giurisprudenza, “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
Essendo una misura di prevenzione “ non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
Secondo condivisibile giurisprudenza, poi, il d.a.spo. « essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).
Tanto chiarito, nel caso di specie risulta dalle emergenze documentali che in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS- tenutosi il 12.03.2023, un gruppo di tifosi della squadra locale tra cui il ricorrente, mentre si trovavano nel varco di prefiltraggio dello stadio -OMISSIS-, alla richiesta degli stewards di procedere lentamente per consentire i controlli, hanno inveito contro questi ultimi, scavalcando le transenne del prefiltraggio e posizionandosi a ridosso dei tornelli, assumendo un atteggiamento minaccioso.
Al momento dell’identificazione il deducente ha quindi giustificato la propria condotta, affermando “ e perché non deve entrare quello striscione? Ditegli agli stewards che si stanno prendendo troppa libertà e se non la smettono facciamo un borello è meglio che ci lasciano stare a noi ”.
Sulla scorta di tali elementi l’adozione del provvedimento impugnato risulta assistito da adeguata istruttoria e congrua motivazione, in ragione della partecipazione del deducente -destinatario di due precedenti d.a.spo. e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 337 c.p.- ad un’azione di gruppo consistenti condotte minacciose idonee favorire scontri o reazioni violente.
5.1. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la genericità ed indeterminatezza delle prescrizioni contenute nel d.a.spo., non indicando specificamente i luoghi e le manifestazioni sportive cui è vietato l’accesso.
La censura è infondata, in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto riguarda l'estensione dell'inibitoria a competizioni sportive e luoghi di sosta, transito di sportivi e tifosi, la prescrizione di indicare specificamente le manifestazioni sportive di interesse non può intendersi come onere di loro elencazione specifica, essendo sufficiente che i luoghi e gli eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 1160; Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024 n. 996).
E, dunque, non risultando dedotte argomentazioni in grado di porre in evidenza vizi del potere discrezionale esercitata che possano determinare l’illegittimità del provvedimento adottato, il provvedimento si presenta legittimo anche sotto tale profilo.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, che liquida complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO DR, Presidente
UR AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AT | DO DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.