TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2191
TAR
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
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TAR
Decreto collegiale 17 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
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TAR
Decreto collegiale 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti previsti dall’art. 6 L. n. 401/1989

    Il Tribunale ha ritenuto che il DASPO sia una misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato o pericolo per l'ordine pubblico, basandosi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Le emergenze documentali indicano che il ricorrente ha partecipato a un'azione di gruppo con condotte minacciose, nonostante precedenti DASPO e un deferimento all'autorità giudiziaria.

  • Rigettato
    Genericità e indeterminatezza delle prescrizioni del d.a.spo.

    La censura è infondata. La giurisprudenza richiede che i luoghi e gli eventi siano determinabili, non un'elencazione specifica di tutte le manifestazioni sportive, e pone a carico del destinatario l'onere di informarsi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione della L. n. 241/1990

    La censura è stata implicitamente rigettata in quanto il Tribunale ha ritenuto il provvedimento legittimo sotto tutti i profili esaminati, inclusa la congruità della motivazione e dell'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2191
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo