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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2862/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2862/2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Ottaviano al Corso Umberto I, n. 13, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Micera che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Gino Alfani, Controparte_1
n. 60, presso lo studio dell'avvocato Cesare Drago che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare dell'8-7-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12-5-2021, evocava in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale al fine di accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1 del convenuto nella causazione del sinistro descritto in tale atto e sentirlo condannare al pag. 1 risarcimento dei danni quantificato in euro 22.409,89 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata secondo equità, oltre interessi e svalutazione monetaria.
A tal fine premetteva che: l'attrice, primaria azienda del settore nautico campano, svolgeva, tra le proprie attività, quella di locazione di unità da diporto;
con contratto stipulato in data 13-8-2020, l'imbarcazione “ROMAR 570” con motore fuoribordo Honda, matricola BBKJ1002325, veniva noleggiata dal convenuto;
all'atto della sottoscrizione del contratto e prima della consegna dell'imbarcazione, il personale dipendente della società attrice, provvedeva a mostrare al convenuto tutte le dotazioni di sicurezza presenti a bordo della barca e il posizionamento del tappo carburante;
il periodo di noleggio dell'imbarcazione contrattualmente stabilito iniziava alle ore 10:30 del 13-8-2020, con l'obbligo di riconsegna in banchina alle ore 18:30 dello stesso giorno;
verso le ore 12:50 circa del 13-8-2020, nel tratto di mare prospiciente la località “la solara” del Comune di
Sorrento, l'imbarcazione si incendiava e, successivamente, colava a picco;
a seguito dell'incendio, , passeggero dell'imbarcazione, riportava lesioni fisiche e Controparte_2 proponeva azione di risarcimento dei danni verso l'assicuratore del natante, Controparte_3
la responsabilità del sinistro era esclusivamente del convenuto, avendo mantenuto
[...] una condotta negligente ed imprudente nel corso dell'utilizzo dell'imbarcazione e, in particolare, durante le fasi di bunkering, di navigazione e di ancoraggio, esponendo sé stesso, i passeggeri e il natante a continui pericoli culminati nell'incendio dell'imbarcazione e nel suo affollamento;
la causazione del sinistro era stata descritta nella consulenza tecnica redatta dall'ingegnere ; il 13-8-2020, l'Ufficio Locale Marittimo Testimone_1 di Sorrento aveva diffidato l'attrice a provvedere al disincaglio del relitto, poi effettuato;
il valore dell'imbarcazione ammontava ad euro 15.000,00 mentre il valore del motore fuoribordo Honda che aveva in dotazione ammontava ad euro 4.409,83; il danno economico subito per mancati noleggi ammontava ad euro 3.000,00; a nulla era valsa la richiesta di risarcimento dei danni formulata al convenuto.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 nel merito e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite;
inoltre, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto a fondamento delle proprie difese deduceva che: il 13-8-2020, unitamente a e aveva noleggiato presso il porto Controparte_4 Controparte_2 di Torre Annunziata l'imbarcazione; una volta salpato, si dirigeva in direzione Marina di pag. 2 Stabia, per effettuare le necessarie operazioni di bunkeraggio, essendo il serbatoio del motore quasi a secco e, quindi, proseguiva per la località “La Pignatella” nel Comune di
Sorrento ove il natante, alle ore 11,45 circa, veniva regolarmente ancorato;
alle ore 12,40, circa, gli occupanti decidevano di ripartire verso un'altra destinazione, per cui il convenuto e si spostavano a prua per salpare l'ancora, mentre il Controparte_4 CP_2 provvedeva ad avviare il motore;
solo, ed esclusivamente, in quel momento si verificava un'esplosione presso il c.d. “gavone di poppa” ove, in quel tipo di imbarcazione, è alloggiato il serbatoio del carburante;
a seguito della stessa il veniva investito da CP_2 una violenta fiammata e si gettava in mare, per evitare conseguenze ben più gravi, seguito dagli altri presenti a bordo, per fortuna rimasti illesi;
la causa dell'evento non era quella indicata dalla controparte, avendo il consulente visionato l'imbarcazione Tes_1 solo il 14-10-2022, circa due mesi dall'accaduto e risultando le ulteriori argomentazioni errate;
l'evento si era verificato secondo le seguenti modalità: l'esplosione si era verificata nel momento in cui era stata azionata la chiave di avviamento del motore (in assenza di qualsivoglia ipotetica “fiamma libera” a bordo) e la conseguente fiammata, che aveva investito il , aveva causato un incendio il quale, data anche la tipologia dei CP_2 materiali con cui era realizzata quel tipo di imbarcazione, si era propagato a velocità tale da portare al repentino affondamento della stessa;
la tesi dell'attrice era priva di pregio poiché la barca aveva effettuato il rifornimento presso il porto di Marina di Stabia e, se effettuato erroneamente attraverso la porta canna, non avrebbe potuto l'imbarcazione raggiungere la costa di Sorrento;
la causa dell'incendio era da ricercarsi in una micro perdita della tubazione del carburante e in un corto circuito della batteria posizionata all'interno dl gavone.
2. In diritto si osserva che in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. civ., sentenza n. 15721 del 27-7-2015; Cass. civ., sentenza n. 16877 del pag. 3 10-8-2016; Cass. civ., ordinanza n. 22289 del 25-7-2023; Cass. civ., ordinanza n. 27089 del 18-10-2024).
Nel caso di specie, è pacifico che in data 13-8-2020 le parti hanno stipulato il contratto di noleggio avente ad oggetto l'imbarcazione “ROMAR 570” con motore fuoribordo Honda, matricola BBKJ1002325 di proprietà della società attrice, e che si è poi verificato l'incendio durante l'esecuzione del contratto.
Controversa, viceversa, appare la ricostruzione della sequenza causale che ha determinato il sinistro oggetto di causa.
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, l'incendio a bordo dell'imbarcazione sarebbe stato determinato dall'erroneo rifornimento di carburante, che sarebbe stato effettuato non attraverso l'apposito tappo ma versando il medesimo attraverso il tappo del c.d. porta canna posto nelle immediate vicinanze del tappo di rifornimento del carburante;
a causa di ciò, il carburante avrebbe riempito parte del sottofondo della barca e i vapori sarebbero fuoriusciti dai fori di drenaggio e dallo stesso tappo utilizzato e l'accensione di una fiamma libera avrebbe provocato l'incendio.
Il convenuto ha contestato tale ricostruzione dei fatti, deducendo che, al momento della consegna del natante noleggiato, il serbatoio era pressoché vuoto, sicché si era recato verso il porto di Marina di Stabia per compiere le necessarie operazioni di “bunkeraggio” o rifornimento;
conseguentemente, in caso di errato rifornimento, l'imbarcazione non avrebbe potuto proseguire la navigazione fino al punto, in prossimità della costa di
Sorrento, dove è avvenuto il sinistro;
i periti di fiducia del convenuto (prof. Per_1
e dott. ), inoltre, hanno sostenuto che la causa dell'incendio era
[...] Persona_2 da ricercarsi in una micro-perdita della tubazione del carburante ovvero in un corto circuito della batteria posizionata all'interno del gavone.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte sono risultate tra loro contrastanti e insufficienti.
I testi - figlio di , legale rappresentante della società Testimone_2 Persona_3 attrice - e – operaio, all'epoca dei fatti, dipendente della società attrice – Testimone_3 hanno dichiarato che il convenuto aveva loro riferito che aveva introdotto il tubo per il rifornimento nel foro porta canna.
ha anche riferito che il convenuto aveva noleggiato la medesima Testimone_2 imbarcazione anche in data 11-7-2020.
pag. 4 , invece, ha dichiarato che aveva mostrato al convenuto, il giorno in cui Testimone_3 la aveva utilizzata, tutta la strumentazione e il funzionamento della barca e, in particolare, dove mettere la benzina e i punti esistenti in zona dove poter rifornirsi di carburante;
il serbatoio al momento della consegna era pieno al 50% e su espressa domanda aveva risposto al che poteva raggiungere tranquillamente Sorrento con la benzina CP_1 disponibile;
al momento della consegna della imbarcazione fu redatto un contratto, sottoscritto da lui e dal cliente;
una volta verificatosi l'evento, aveva chiesto spiegazioni al convenuto e questo rispose che dopo aver effettuato rifornimento di carburante a
Sorrento, dopo duecento metri si era incendiata la barca.
Tali dichiarazioni, in ordine alle modalità del rifornimento, non possono ritenersi, intrinsecamente, del tutto attendibili in ragione dei legami parentali del primo teste con il legale rappresentante della società attrice e del rapporto di dipendenza esistente all'epoca dei datti tra il secondo teste e la società attrice, nonché del diretto coinvolgimento dello stesso teste nella vicenda, avendo curato la consegna della imbarcazione e la relativa attività di fornitura delle informazioni necessarie per l'utilizzo e la sicurezza.
Le circostanze riferite dal teste , relative alla quantità di carburante presente al Tes_3 momento del noleggio e al luogo di cui era avvenuto il rifornimento della imbarcazione
(Sorrento), poi, contrastano, rispettivamente: con quanto emerge dal contenuto del contratto di noleggio, in cui è annotata la presenza di un quarto della capacità del serbatorio, e con quanto riferito da , legale rappresentante della società Persona_3 attrice, il 13-8-2020, alla Guardia Costiera di Sorrento, e di cui al verbale di sommarie informazioni in atti, avendo affermato che il al momento della consegna della barca vi era una tacchetta e aveva detto al locatario di provvedere al effettuare il rifornimento;
dagli accertamenti dell'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento (depositato il 29-8-2023), ove è evidenziato che dalle immagini di videosorveglianza del distributore carburanti di Marina di
Stabia del 13-8-2020 si evince “la presenza di un natante presumibilmente corrispondente a quello oggetto di inchiesta presso tale impianto…”.
Inoltre, la circostanza del rifornimento a Sorrento è smentita anche da quanto riferito dai testi di parte convenuta.
In particolare, il teste (amico del convenuto) ha riferito che era Testimone_4 stato con in barca nel mese di luglio 2021 insieme a Controparte_1 Parte_2 Per_4
pag. 5 (coniuge, ma all'epoca dei fatti fidanzata), e Controparte_4 [...]
. CP_2
ha dichiarato che era stata in barca, una sola volta, con il convenuto in CP_5 data 11-7-2020 (come confermato dal teste , circa l'avvenuto noleggio della Tes_2 imbarcazione anche in quella data da parte del convenuto e dal coniuge, sebbene abbia verosimilmente confuso l'anno); ha riferito che e Controparte_1 Controparte_2 avevano poi raccontato l'accaduto del mese di agosto del 2020, dicendo che avevano noleggiato una barca uguale a quella in cui era stata la prima volta (precisando di ricordare che all'ormeggio ve ne erano due uguali) e che avevano dovuto rifornirsi a
Castellammare perché la benzina non era abbastanza;
dopo si erano fermati a Vico
Equense, se non errava, e nel ripartire dalla sosta, quando (che era Controparte_2 alla guida) aveva riavviato il motore aveva sentito un calore forte e si era istintivamente buttato a mare mentre , fidanzata di , insieme a Persona_5 Controparte_1 questi si tuffava in acqua perché aveva visto l'esplosione.
Va poi aggiunto che e hanno reso Controparte_4 Controparte_2 sommarie informazioni alla Guardia Costiera di Sorrento (cfr. verbali del 24-9-2020 in atti)
e hanno entrambi concordemente riferito – diversamente da - che Testimone_3
l'imbarcazione si era prima recata a Marina di Stabia per far rifornimento e poi si era diretta in località Pignatella dove erano arrivati alle 12:00 circa.
Al fine della ricostruzione della vicenda e della individuazione delle cause dell'evento, visto anche il non chiaro, insufficiente e contrastante materiale istruttorio raccolto, è risultata utile la consulenza tecnica d'ufficio – depositata il 14-2-2025, redatta dall'ingegnere – la cui motivazione appare priva di vizi logici e le cui Persona_6 conclusioni sono risultate condivisibili, essendo l'elaborato fondato su un'attenta verifica della documentazione agli atti, dei rilievi fotografici e delle risultanze delle prove testimoniali.
Il c.t.u., in particolare, in primo luogo ha sottolineato di non concordare con il tecnico di parte attrice circa l'errore umano che si sarebbe verificato in fase di rifornimento di carburante nell'aver confuso cioè il tappo imbarco “FUEL” con il tappo della basetta portacanna, in quanto 1) analizzando le varie versioni della stessa barca in rete, il portacanna risulta essere un “optional” e non sempre montato nella stessa posizione la quale, anche se di poco può variare di barca in barca all'interno dello stesso modello,
pag. 6 anche se prodotto in serie;
2) osservando che “il bicchiere” che costituisce il portacanna incassato nella struttura ha il fondo aperto, in fase di carico del carburate si sarebbe dovuto sentire un forte odore di benzina considerando che una grande quantità di carburante avrebbe dovuto invadere il gavone durante il bunkeraggio, inoltre essendo il bicchiere portacanna non idoneo a contenere un flusso di carburante (poiché non progettato per questo) non è da escludersi che in fase di bunkeraggio la benzina sarebbe potuta fuoriuscire dal bicchiere stesso (circostanza non riscontrabile in alcuna testimonianza dei presenti resa all'autorità marittima). A questo si aggiunge che è prassi per i distributori di carburante avere sempre un proprio addetto (esperto nel settore) dedicato all'assistenza delle operazioni di bunkeraggio per l'utenza per cui è poco probabile che un addetto ai lavori, in fase di bunkeraggio non si accorgesse di tali errori
(pagg. 23/25 della c.t.u.).
Ha poi affermato: “Lo scrivente, in base a quanto analizzato circa la tipologia di costruzione dello scafo può affermare che nello stesso unico gavone stagno di poppa sono presenti contestualmente il serbatoio carburante, il tubo carburante, l'accumulatore, tutti i componenti elettrici dell'imbarcazione inclusi interruttori luci, apparecchiature elettriche di plancia legate al funzionamento dei motori (contagiri, contamiglia, etc.). La sola manetta di comando del motore è esterna al gavone. […] È proprio tale caratteristica costruttiva
(cioè quella di realizzare un unico grande comparto stagno a poppa che inglobi anche seduta e consolle di comando) che avrebbe determinato, a parere dello scrivente,
l'incendio…” (pagg. 28 e 29 della c.t.u.).
Secondo il consulente tecnico, in ordine alla ricerca della causa che ha determinato l'innesco dell'incendio, l'ipotesi dotata del maggior grado di probabilità è quella secondo la quale la miscela di idrocarburi formatasi all'interno del gavone poppiero sia stata attivata, con una altissima probabilità, da “eventi di natura elettrica” trovandosi i vapori ed i potenziali inneschi tutti nello stesso gavone saturo di vapori di benzina. Invero, proprio per evitare il formarsi di tali “vapori saturi”, potenzialmente esplosivi, e proprio per evitare eventi come quello verificatosi, la norma costruttiva impone una areazione naturale del gavone.
A parere del c.t.u., dunque, unitamente alla mal tenuta stagna di alcuni elementi costituenti l'impianto carburante, la miscela di vapore saturo si è formata principalmente a causa di una carenza, a monte, progettuale e realizzativa dell'imbarcazione. Infatti, il pag. 7 gavone, per come è conformato, è da ritenersi assimilabile ad un “sistema chiuso” (nel senso termodinamico) verso l'esterno poiché non è dotato di idonea areazione naturale verso l'esterno. Ed è proprio la scarsa ventilazione verso l'esterno del gavone che ha favorito il formarsi della miscela esplosiva nel gavone (pag. 30 della c.t.u.).
Peraltro, in base a quanto stabilito dalla norma la UNI EN ISO 11105, il natante, per poter ospitare in sicurezza il serbatoio di benzina, necessita di almeno 2 aperture di circa
11000 mm2 ciascuna, corrispondenti a 2 tubazioni distinte di 120 mm di diametro netto, mentre in tutti i rilievi fotografici, e in tutti i documenti disponibili non vi è traccia alcuna di tali superfici di areazione.
Pertanto, l'ausiliario ha concluso affermando che “la miscela esplosiva che ha generato l'evento ha avuto modo di formarsi oltre che per l'anomalia di funzionamento del sistema di alimento della benzina anche per il non rispetto della norma costruttiva UNI EN ISO
11105 – Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina- da parte della casa costruttrice.” L'innesco è, dunque, da ritenersi di natura elettrica sebbene non vi siano sufficienti elementi per individuare l'effettivo componente che abbia generato l'evento (pag. 35 della c.t.u.).
Premesso, dunque, che la ricostruzione del nesso causale nel settore civile segue la regola della “preponderanza dell'evidenza”, da applicarsi mediante due “sottoregole”, il
“più probabile che non” e la prevalenza relativa (Cass. civ., 13872/2020), alla luce del materiale probatorio raccolto, deve ritenersi che l'evento concretamente verificatosi sia eziologicamente riconducibile non alla condotta negligente del convenuto, ma con elevata probabilità logica e credibilità razionale, secondo la regola del più probabile che non, ad un'anomalia di funzionamento del sistema di alimento della benzina e al mancato rispetto della normativa costruttiva da parte della casa editrice.
In assenza di norme civili che regolino il rapporto di causalità, invero, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; in base a tali norme, un evento
è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
se tuttavia il nesso di causalità non può essere ricostruito in tal guisa con assoluta certezza, la regola di giudizio muta: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel pag. 8 processo penale e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti.
Pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati in tema di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, si ritiene che il conduttore convenuto, superando la presunzione di colpa, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo la prova positiva della riconducibilità del perimento della cosa ad una causa esterna rispetto alla propria condotta.
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata.
3. Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino – come nella fattispecie, in cui la convenuta nulla hanno allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., sentenza n. 2805 del 6-2-2018; conf.,
Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388, nonché Cass. civ., 13395/2007 e 9080/2013).
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pag. 9 Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attrice
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
B) rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti;
D) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2862/2021 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Ottaviano al Corso Umberto I, n. 13, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Micera che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Gino Alfani, Controparte_1
n. 60, presso lo studio dell'avvocato Cesare Drago che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare dell'8-7-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12-5-2021, evocava in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale al fine di accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1 del convenuto nella causazione del sinistro descritto in tale atto e sentirlo condannare al pag. 1 risarcimento dei danni quantificato in euro 22.409,89 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata secondo equità, oltre interessi e svalutazione monetaria.
A tal fine premetteva che: l'attrice, primaria azienda del settore nautico campano, svolgeva, tra le proprie attività, quella di locazione di unità da diporto;
con contratto stipulato in data 13-8-2020, l'imbarcazione “ROMAR 570” con motore fuoribordo Honda, matricola BBKJ1002325, veniva noleggiata dal convenuto;
all'atto della sottoscrizione del contratto e prima della consegna dell'imbarcazione, il personale dipendente della società attrice, provvedeva a mostrare al convenuto tutte le dotazioni di sicurezza presenti a bordo della barca e il posizionamento del tappo carburante;
il periodo di noleggio dell'imbarcazione contrattualmente stabilito iniziava alle ore 10:30 del 13-8-2020, con l'obbligo di riconsegna in banchina alle ore 18:30 dello stesso giorno;
verso le ore 12:50 circa del 13-8-2020, nel tratto di mare prospiciente la località “la solara” del Comune di
Sorrento, l'imbarcazione si incendiava e, successivamente, colava a picco;
a seguito dell'incendio, , passeggero dell'imbarcazione, riportava lesioni fisiche e Controparte_2 proponeva azione di risarcimento dei danni verso l'assicuratore del natante, Controparte_3
la responsabilità del sinistro era esclusivamente del convenuto, avendo mantenuto
[...] una condotta negligente ed imprudente nel corso dell'utilizzo dell'imbarcazione e, in particolare, durante le fasi di bunkering, di navigazione e di ancoraggio, esponendo sé stesso, i passeggeri e il natante a continui pericoli culminati nell'incendio dell'imbarcazione e nel suo affollamento;
la causazione del sinistro era stata descritta nella consulenza tecnica redatta dall'ingegnere ; il 13-8-2020, l'Ufficio Locale Marittimo Testimone_1 di Sorrento aveva diffidato l'attrice a provvedere al disincaglio del relitto, poi effettuato;
il valore dell'imbarcazione ammontava ad euro 15.000,00 mentre il valore del motore fuoribordo Honda che aveva in dotazione ammontava ad euro 4.409,83; il danno economico subito per mancati noleggi ammontava ad euro 3.000,00; a nulla era valsa la richiesta di risarcimento dei danni formulata al convenuto.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 nel merito e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite;
inoltre, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto a fondamento delle proprie difese deduceva che: il 13-8-2020, unitamente a e aveva noleggiato presso il porto Controparte_4 Controparte_2 di Torre Annunziata l'imbarcazione; una volta salpato, si dirigeva in direzione Marina di pag. 2 Stabia, per effettuare le necessarie operazioni di bunkeraggio, essendo il serbatoio del motore quasi a secco e, quindi, proseguiva per la località “La Pignatella” nel Comune di
Sorrento ove il natante, alle ore 11,45 circa, veniva regolarmente ancorato;
alle ore 12,40, circa, gli occupanti decidevano di ripartire verso un'altra destinazione, per cui il convenuto e si spostavano a prua per salpare l'ancora, mentre il Controparte_4 CP_2 provvedeva ad avviare il motore;
solo, ed esclusivamente, in quel momento si verificava un'esplosione presso il c.d. “gavone di poppa” ove, in quel tipo di imbarcazione, è alloggiato il serbatoio del carburante;
a seguito della stessa il veniva investito da CP_2 una violenta fiammata e si gettava in mare, per evitare conseguenze ben più gravi, seguito dagli altri presenti a bordo, per fortuna rimasti illesi;
la causa dell'evento non era quella indicata dalla controparte, avendo il consulente visionato l'imbarcazione Tes_1 solo il 14-10-2022, circa due mesi dall'accaduto e risultando le ulteriori argomentazioni errate;
l'evento si era verificato secondo le seguenti modalità: l'esplosione si era verificata nel momento in cui era stata azionata la chiave di avviamento del motore (in assenza di qualsivoglia ipotetica “fiamma libera” a bordo) e la conseguente fiammata, che aveva investito il , aveva causato un incendio il quale, data anche la tipologia dei CP_2 materiali con cui era realizzata quel tipo di imbarcazione, si era propagato a velocità tale da portare al repentino affondamento della stessa;
la tesi dell'attrice era priva di pregio poiché la barca aveva effettuato il rifornimento presso il porto di Marina di Stabia e, se effettuato erroneamente attraverso la porta canna, non avrebbe potuto l'imbarcazione raggiungere la costa di Sorrento;
la causa dell'incendio era da ricercarsi in una micro perdita della tubazione del carburante e in un corto circuito della batteria posizionata all'interno dl gavone.
2. In diritto si osserva che in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. civ., sentenza n. 15721 del 27-7-2015; Cass. civ., sentenza n. 16877 del pag. 3 10-8-2016; Cass. civ., ordinanza n. 22289 del 25-7-2023; Cass. civ., ordinanza n. 27089 del 18-10-2024).
Nel caso di specie, è pacifico che in data 13-8-2020 le parti hanno stipulato il contratto di noleggio avente ad oggetto l'imbarcazione “ROMAR 570” con motore fuoribordo Honda, matricola BBKJ1002325 di proprietà della società attrice, e che si è poi verificato l'incendio durante l'esecuzione del contratto.
Controversa, viceversa, appare la ricostruzione della sequenza causale che ha determinato il sinistro oggetto di causa.
In particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, l'incendio a bordo dell'imbarcazione sarebbe stato determinato dall'erroneo rifornimento di carburante, che sarebbe stato effettuato non attraverso l'apposito tappo ma versando il medesimo attraverso il tappo del c.d. porta canna posto nelle immediate vicinanze del tappo di rifornimento del carburante;
a causa di ciò, il carburante avrebbe riempito parte del sottofondo della barca e i vapori sarebbero fuoriusciti dai fori di drenaggio e dallo stesso tappo utilizzato e l'accensione di una fiamma libera avrebbe provocato l'incendio.
Il convenuto ha contestato tale ricostruzione dei fatti, deducendo che, al momento della consegna del natante noleggiato, il serbatoio era pressoché vuoto, sicché si era recato verso il porto di Marina di Stabia per compiere le necessarie operazioni di “bunkeraggio” o rifornimento;
conseguentemente, in caso di errato rifornimento, l'imbarcazione non avrebbe potuto proseguire la navigazione fino al punto, in prossimità della costa di
Sorrento, dove è avvenuto il sinistro;
i periti di fiducia del convenuto (prof. Per_1
e dott. ), inoltre, hanno sostenuto che la causa dell'incendio era
[...] Persona_2 da ricercarsi in una micro-perdita della tubazione del carburante ovvero in un corto circuito della batteria posizionata all'interno del gavone.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte sono risultate tra loro contrastanti e insufficienti.
I testi - figlio di , legale rappresentante della società Testimone_2 Persona_3 attrice - e – operaio, all'epoca dei fatti, dipendente della società attrice – Testimone_3 hanno dichiarato che il convenuto aveva loro riferito che aveva introdotto il tubo per il rifornimento nel foro porta canna.
ha anche riferito che il convenuto aveva noleggiato la medesima Testimone_2 imbarcazione anche in data 11-7-2020.
pag. 4 , invece, ha dichiarato che aveva mostrato al convenuto, il giorno in cui Testimone_3 la aveva utilizzata, tutta la strumentazione e il funzionamento della barca e, in particolare, dove mettere la benzina e i punti esistenti in zona dove poter rifornirsi di carburante;
il serbatoio al momento della consegna era pieno al 50% e su espressa domanda aveva risposto al che poteva raggiungere tranquillamente Sorrento con la benzina CP_1 disponibile;
al momento della consegna della imbarcazione fu redatto un contratto, sottoscritto da lui e dal cliente;
una volta verificatosi l'evento, aveva chiesto spiegazioni al convenuto e questo rispose che dopo aver effettuato rifornimento di carburante a
Sorrento, dopo duecento metri si era incendiata la barca.
Tali dichiarazioni, in ordine alle modalità del rifornimento, non possono ritenersi, intrinsecamente, del tutto attendibili in ragione dei legami parentali del primo teste con il legale rappresentante della società attrice e del rapporto di dipendenza esistente all'epoca dei datti tra il secondo teste e la società attrice, nonché del diretto coinvolgimento dello stesso teste nella vicenda, avendo curato la consegna della imbarcazione e la relativa attività di fornitura delle informazioni necessarie per l'utilizzo e la sicurezza.
Le circostanze riferite dal teste , relative alla quantità di carburante presente al Tes_3 momento del noleggio e al luogo di cui era avvenuto il rifornimento della imbarcazione
(Sorrento), poi, contrastano, rispettivamente: con quanto emerge dal contenuto del contratto di noleggio, in cui è annotata la presenza di un quarto della capacità del serbatorio, e con quanto riferito da , legale rappresentante della società Persona_3 attrice, il 13-8-2020, alla Guardia Costiera di Sorrento, e di cui al verbale di sommarie informazioni in atti, avendo affermato che il al momento della consegna della barca vi era una tacchetta e aveva detto al locatario di provvedere al effettuare il rifornimento;
dagli accertamenti dell'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento (depositato il 29-8-2023), ove è evidenziato che dalle immagini di videosorveglianza del distributore carburanti di Marina di
Stabia del 13-8-2020 si evince “la presenza di un natante presumibilmente corrispondente a quello oggetto di inchiesta presso tale impianto…”.
Inoltre, la circostanza del rifornimento a Sorrento è smentita anche da quanto riferito dai testi di parte convenuta.
In particolare, il teste (amico del convenuto) ha riferito che era Testimone_4 stato con in barca nel mese di luglio 2021 insieme a Controparte_1 Parte_2 Per_4
pag. 5 (coniuge, ma all'epoca dei fatti fidanzata), e Controparte_4 [...]
. CP_2
ha dichiarato che era stata in barca, una sola volta, con il convenuto in CP_5 data 11-7-2020 (come confermato dal teste , circa l'avvenuto noleggio della Tes_2 imbarcazione anche in quella data da parte del convenuto e dal coniuge, sebbene abbia verosimilmente confuso l'anno); ha riferito che e Controparte_1 Controparte_2 avevano poi raccontato l'accaduto del mese di agosto del 2020, dicendo che avevano noleggiato una barca uguale a quella in cui era stata la prima volta (precisando di ricordare che all'ormeggio ve ne erano due uguali) e che avevano dovuto rifornirsi a
Castellammare perché la benzina non era abbastanza;
dopo si erano fermati a Vico
Equense, se non errava, e nel ripartire dalla sosta, quando (che era Controparte_2 alla guida) aveva riavviato il motore aveva sentito un calore forte e si era istintivamente buttato a mare mentre , fidanzata di , insieme a Persona_5 Controparte_1 questi si tuffava in acqua perché aveva visto l'esplosione.
Va poi aggiunto che e hanno reso Controparte_4 Controparte_2 sommarie informazioni alla Guardia Costiera di Sorrento (cfr. verbali del 24-9-2020 in atti)
e hanno entrambi concordemente riferito – diversamente da - che Testimone_3
l'imbarcazione si era prima recata a Marina di Stabia per far rifornimento e poi si era diretta in località Pignatella dove erano arrivati alle 12:00 circa.
Al fine della ricostruzione della vicenda e della individuazione delle cause dell'evento, visto anche il non chiaro, insufficiente e contrastante materiale istruttorio raccolto, è risultata utile la consulenza tecnica d'ufficio – depositata il 14-2-2025, redatta dall'ingegnere – la cui motivazione appare priva di vizi logici e le cui Persona_6 conclusioni sono risultate condivisibili, essendo l'elaborato fondato su un'attenta verifica della documentazione agli atti, dei rilievi fotografici e delle risultanze delle prove testimoniali.
Il c.t.u., in particolare, in primo luogo ha sottolineato di non concordare con il tecnico di parte attrice circa l'errore umano che si sarebbe verificato in fase di rifornimento di carburante nell'aver confuso cioè il tappo imbarco “FUEL” con il tappo della basetta portacanna, in quanto 1) analizzando le varie versioni della stessa barca in rete, il portacanna risulta essere un “optional” e non sempre montato nella stessa posizione la quale, anche se di poco può variare di barca in barca all'interno dello stesso modello,
pag. 6 anche se prodotto in serie;
2) osservando che “il bicchiere” che costituisce il portacanna incassato nella struttura ha il fondo aperto, in fase di carico del carburate si sarebbe dovuto sentire un forte odore di benzina considerando che una grande quantità di carburante avrebbe dovuto invadere il gavone durante il bunkeraggio, inoltre essendo il bicchiere portacanna non idoneo a contenere un flusso di carburante (poiché non progettato per questo) non è da escludersi che in fase di bunkeraggio la benzina sarebbe potuta fuoriuscire dal bicchiere stesso (circostanza non riscontrabile in alcuna testimonianza dei presenti resa all'autorità marittima). A questo si aggiunge che è prassi per i distributori di carburante avere sempre un proprio addetto (esperto nel settore) dedicato all'assistenza delle operazioni di bunkeraggio per l'utenza per cui è poco probabile che un addetto ai lavori, in fase di bunkeraggio non si accorgesse di tali errori
(pagg. 23/25 della c.t.u.).
Ha poi affermato: “Lo scrivente, in base a quanto analizzato circa la tipologia di costruzione dello scafo può affermare che nello stesso unico gavone stagno di poppa sono presenti contestualmente il serbatoio carburante, il tubo carburante, l'accumulatore, tutti i componenti elettrici dell'imbarcazione inclusi interruttori luci, apparecchiature elettriche di plancia legate al funzionamento dei motori (contagiri, contamiglia, etc.). La sola manetta di comando del motore è esterna al gavone. […] È proprio tale caratteristica costruttiva
(cioè quella di realizzare un unico grande comparto stagno a poppa che inglobi anche seduta e consolle di comando) che avrebbe determinato, a parere dello scrivente,
l'incendio…” (pagg. 28 e 29 della c.t.u.).
Secondo il consulente tecnico, in ordine alla ricerca della causa che ha determinato l'innesco dell'incendio, l'ipotesi dotata del maggior grado di probabilità è quella secondo la quale la miscela di idrocarburi formatasi all'interno del gavone poppiero sia stata attivata, con una altissima probabilità, da “eventi di natura elettrica” trovandosi i vapori ed i potenziali inneschi tutti nello stesso gavone saturo di vapori di benzina. Invero, proprio per evitare il formarsi di tali “vapori saturi”, potenzialmente esplosivi, e proprio per evitare eventi come quello verificatosi, la norma costruttiva impone una areazione naturale del gavone.
A parere del c.t.u., dunque, unitamente alla mal tenuta stagna di alcuni elementi costituenti l'impianto carburante, la miscela di vapore saturo si è formata principalmente a causa di una carenza, a monte, progettuale e realizzativa dell'imbarcazione. Infatti, il pag. 7 gavone, per come è conformato, è da ritenersi assimilabile ad un “sistema chiuso” (nel senso termodinamico) verso l'esterno poiché non è dotato di idonea areazione naturale verso l'esterno. Ed è proprio la scarsa ventilazione verso l'esterno del gavone che ha favorito il formarsi della miscela esplosiva nel gavone (pag. 30 della c.t.u.).
Peraltro, in base a quanto stabilito dalla norma la UNI EN ISO 11105, il natante, per poter ospitare in sicurezza il serbatoio di benzina, necessita di almeno 2 aperture di circa
11000 mm2 ciascuna, corrispondenti a 2 tubazioni distinte di 120 mm di diametro netto, mentre in tutti i rilievi fotografici, e in tutti i documenti disponibili non vi è traccia alcuna di tali superfici di areazione.
Pertanto, l'ausiliario ha concluso affermando che “la miscela esplosiva che ha generato l'evento ha avuto modo di formarsi oltre che per l'anomalia di funzionamento del sistema di alimento della benzina anche per il non rispetto della norma costruttiva UNI EN ISO
11105 – Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina- da parte della casa costruttrice.” L'innesco è, dunque, da ritenersi di natura elettrica sebbene non vi siano sufficienti elementi per individuare l'effettivo componente che abbia generato l'evento (pag. 35 della c.t.u.).
Premesso, dunque, che la ricostruzione del nesso causale nel settore civile segue la regola della “preponderanza dell'evidenza”, da applicarsi mediante due “sottoregole”, il
“più probabile che non” e la prevalenza relativa (Cass. civ., 13872/2020), alla luce del materiale probatorio raccolto, deve ritenersi che l'evento concretamente verificatosi sia eziologicamente riconducibile non alla condotta negligente del convenuto, ma con elevata probabilità logica e credibilità razionale, secondo la regola del più probabile che non, ad un'anomalia di funzionamento del sistema di alimento della benzina e al mancato rispetto della normativa costruttiva da parte della casa editrice.
In assenza di norme civili che regolino il rapporto di causalità, invero, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; in base a tali norme, un evento
è da considerare “causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
se tuttavia il nesso di causalità non può essere ricostruito in tal guisa con assoluta certezza, la regola di giudizio muta: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel pag. 8 processo penale e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti.
Pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati in tema di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, si ritiene che il conduttore convenuto, superando la presunzione di colpa, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo la prova positiva della riconducibilità del perimento della cosa ad una causa esterna rispetto alla propria condotta.
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata.
3. Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino – come nella fattispecie, in cui la convenuta nulla hanno allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., sentenza n. 2805 del 6-2-2018; conf.,
Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388, nonché Cass. civ., 13395/2007 e 9080/2013).
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pag. 9 Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attrice
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
B) rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di , che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti;
D) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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