Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2025, proposto da
RM SC, IN IA, FE IV, RO De CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camposano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Colangelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roccarainola, via Cicciano 30;
per l'annullamento
- del verbale di deliberazione del consiglio comunale di Camposano n. 11 del 06/03/2025 recante all’oggetto: “approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camposano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NG NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti, consiglieri comunali del comune di Camposano, hanno impugnato, per ottenerne l’annullamento, il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2025 recante “ Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ” e, a monte, il relativo avviso di convocazione (prot. n. 2603 del 28/02/2025).
2. – L’illegittimità della contestata deliberazione è argomentata dai ricorrenti sul presupposto dell’invalidità dell’atto di convocazione della seduta consiliare nella quale è stata approvata, siccome non sottoscritto, né in forma autografa, né digitale, dal Presidente del Consiglio comunale, ergo affetto da nullità (cd. strutturale) posto che la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale del provvedimento amministrativo secondo il tenore dell’art. 21 septies , lett. a), l. n. 241/1990.
La mancanza della firma avrebbe determinato, nei fatti, soggiungono i ricorrenti, una omessa convocazione che si è riflessa sull’impossibilità di partecipare e prima ancora di visionare, nei termini, gli atti; quindi, di sulla possibilità esercitare il munus pubblico: la mancata partecipazione alla seduta dei ricorrenti avrebbe cagionato un vulnus alle loro prerogative consiliari, impedendo da una parte, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo dei consiglieri, soprattutto perché di minoranza e dall’altra, di esprimere e manifestare il proprio voto mediante una decisione consapevole.
Da qui l’invocata illegittimità della deliberazione consiliare n. 11/2025.
3. – Il comune di Camposano, costituitosi in giudizio, ha rivendicato la legittimità della deliberazione impugnata, concludendo per l’infondatezza delle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
4. – All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
6. – Quanto alla qualificazione dell’atto mancante della sottoscrizione, l’approccio ermeneutico secondo cui si configura una mera irregolarità nei casi in cui il difetto di sottoscrizione non comprometta l’identificazione dell’autorità emanante ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, che ha ritenuto “ l’autografia della sottoscrizione […] elemento essenziale dell’atto amministrativo solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene ” (Corte Cost., ord. n. 117/2000).
6.1. – Atteso che in diritto amministrativo non esiste una norma che imponga la forma scritta ad substantiam , la mancanza o la non autografia della sottoscrizione non può integrare gli estremi del difetto di forma, salvi i casi in cui la legge espressamente prescriva tale forma a pena di nullità; nei casi in cui tale prescrizione fa difetto, dunque, l’assenza di firma dell’atto ne determina la mera irregolarità, purché ne sia identificabile l’autore. In tal senso, la codificazione della nullità strutturale ad opera dell’art. 21- septies della legge n. 241/90, introdotto a seguito della riforma del 2005, ha comportato, infatti, che l’assenza di firma nei casi tassativamente previsti dalla legge non possa che confluire nella categoria della nullità, e non dell’inesistenza, restando relegata al rango di mera irregolarità nelle rimanenti ipotesi (T.A.R. Lazio, sez. III, 1/3/2021, n. 2508; T.A.R. Puglia, sez. I, 8.2.2023, n. 279).
6.2. – Ciò posto, poiché la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato – è al concetto di attribuibilità che deve aversi riguardo e non al mero dato formale della sottoscrizione autografa. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è di consentire l’individuazione dell’autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, in quanto non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato.
6.3. – L’autografia della sottoscrizione non rappresenta invece un requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo e quindi di validità, qualora dallo stesso contesto dell’atto sia possibile accertare la provenienza dell’atto e la sicura attribuzione all’autore: in altri termini, l’atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi in cui i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un’amministrazione e, al suo interno, all’agente materiale competente in astratto secondo norme positive (T.A.R. Campania, sez. I, n. 3019/2020).
7. – Atteso che, nella specie, è agevolmente possibile ricondurre l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di previsione all’autorità emanante giacché, come emerge per tabulas , la convocazione proviene dall’indirizzo pec istituzionale dell’Ente, il vizio denunciato, ad avviso del Collegio, non può dirsi sussistente e, di conseguenza, diversamente da quanto opinato, alcuna illegittimità derivata è ipotizzabile con riferimento alla deliberazione consiliare qui contestata.
7.1. – Nemmeno si rivela persuasivo, d’altro canto, l’ulteriore assunto dei ricorrenti secondo cui l’invio della convocazione non firmata avrebbe determinato una oggettiva lesione dello ius ad officium .
7.2. – La censurata incisione sul corretto e consapevole esercizio delle prerogative consiliari è, invero, data per dimostrata dai ricorrenti sul semplicistico presupposto dell’assenza della sottoscrizione dell’atto di convocazione assembleare laddove, di contro, non ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione si traduce in una automatica lesione dello ius ad officium , ma solo quella che si sostanzia nella violazione direttamente e specificamente incidente, sia pure in una prospettiva strumentale, sulle prerogative di accesso, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto strettamente inerenti la funzione.
7.3. – Siffatta lesione, tuttavia, necessita di una prova rigorosa (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 23/10/ 2023, n. 3134; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 /9/2024 n. 752) che nella specie è del tutto omessa, traducendosi, l’evocato pregiudizio, in un presunto impedimento all’esercizio delle funzioni dai ricorrenti solo genericamente dichiarato, non essendo stato prospettato alcun nesso causale specifico tra la (irregolarità della) convocazione – che, seppure non sottoscritta, è stata in ogni caso inviata nei termini e con PEC istituzionale di sicura provenienza, è stata ricevuta ed è idonea ad indicare, con precisione, data, ora e oggetto della discussione – e la natura e l’incidenza dell’ipotetico pregiudizio selle prerogative spettanti ai ricorrenti in quanto consiglieri comunali.
Da qui l’inconsistenza della relativa censura, che va pertanto respinta.
8. – Quanto osservato conduce all’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
9. – Le spese di giudizio possono essere compensate stanti i profili di peculiarità della vicenda all’attenzione del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NO | VI AM |
IL SEGRETARIO