TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1999
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di convocazione per mancanza di sottoscrizione

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione autografa non integri una nullità strutturale dell'atto amministrativo, ma una mera irregolarità, purché sia possibile individuare con certezza l'autorità emanante. Nel caso di specie, la provenienza dell'avviso di convocazione dall'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente è sufficiente a garantirne l'attribuibilità, rendendo infondata la censura di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Lesione dello ius ad officium per omessa convocazione e impossibilità di esercitare le funzioni consiliari

    Il Tribunale ha ritenuto che la lesione dello ius ad officium non sia automaticamente configurabile per ogni vizio formale o sostanziale, ma solo per violazioni direttamente incidenti sulle prerogative di accesso, documentazione, partecipazione e voto. Tale lesione necessita di prova rigorosa, che nella specie è omessa, non essendo stato prospettato un nesso causale specifico tra la (irregolare) convocazione, pur ricevuta e chiara nell'oggetto, e il pregiudizio subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1999
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1999
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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