Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2606 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 6.6.2024,
promossa
DA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Floriani presso il C.F._2
cui studio sito a Pesaro (PU) Via Giordani n. 7 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso
- appellanti -
CONTRO
(c.f. ) (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 C.F._4
) (c.f. ) (c.f.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_4
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Valentini e Anna CodiceFiscale_6
pagina 1 di 13
- appellati -
In punto a: appello a sentenza del giudice di pace di Pesaro.
Conclusioni
Per gli appellanti:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, contrariis rejectis:
1. accertare e
dichiarare la indebita occupazione delle parti comuni ad opera dei convenuti
(legna e cane) alla luce, altresì dell'adempimento "spontaneo" in corso di causa
delle odierne parti appellate e, per l'effetto accertare e dichiarare cessata la
materia del contendere con ogni conseguenza in punto di condanna alle spese,
nei termini che seguono, in ragione del principio della c.d. soccombenza virtuale;
2. accertare e dichiarare, la presenza dell'eccepito, da parte attrice/appellante,
stillicidio di acqua per cui è causa e, per l'effetto, condannare gli appellati, a loro
completa cura e spesa, ad installare su tutti i terrazzi un profilato in metallo o pvc
alla minima distanza possibile dal bordo esterno al fine di evitare il suddetto
stillicidio di acqua così come indicato in perizia dal CTU;
3. per l'effetto di tutto
quanto sopra, condannare gli odierni appellati a corrispondere alle parti appellanti
una somma non inferiore ad € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni;
4.
condannare i convenuti all'integrale pagamento delle spese processuali relative al
grado di Appello;
5. condannare i convenuti all'integrale pagamento delle spese
processuali relative al grado di Cassazione;
6. con riguardo al giudizio di primo
pagina 2 di 13 grado, nei termini che seguono: a) stante il mancato accoglimento, in primo
grado, delle doglianze delle parti "attrici" odierne appellanti relative a fioriere e
condizionatori (circostanze di fatto e di diritto non oggetto dell'odierna
impugnazione), parzialmente compensare nella misura dei 2/5 le spese di
giudizio di primo grado (spese legali, spese vive ed incluse quelle di CTU); b)
condannare le parti convenute-appellate al pagamento, in favore delle attrici
appellanti, al pagamento dei 3/5 delle spese del giudizio di primo grado (spese
legali, spese vive ed incluse quelle di CTU)”.
Per gli appellati:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, confermare la sentenza
Giudice di Pace di Pesaro 60/2011, con vittoria delle spese di ogni grado ulteriore
di giudizio. -Comunque in ogni caso respingere tutte le domande avversarie in
quanto infondate in fatto e in diritto;
-Respingere la richiesta avversaria di
risarcimento danni in quanto infondata e sfornita di prova condannando gli attori
all'integrale pagamento delle spese processuali relative ai vari gradi di giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del giugno 2008 e , Parte_1 Parte_2
quali proprietari di un appartamento sito in Pesaro (ubicato in v. Secchi, n. 12),
convenivano dinanzi al giudice di pace e , proprietari di CP_5 CP_1
altro appartamento posto al piano superiore del medesimo fabbricato e comproprietari con gli stessi attori dell'area scoperta confinante con l'immobile,
affinché venissero condannati all'immediata rimozione dei condizionatori posti sul pagina 3 di 13 tetto, delle fioriere dai muri in comproprietà e della legna collocata nelle parti comuni, nonché all'allontanamento del cane, alla predisposizione di ogni e più
opportuno accorgimento atto ad evitare lo stillicidio delle acque piovane sul terrazzo di essi attori ed alla cessazione del getto della spazzatura e quant'altro sulla proprietà esclusiva dei medesimi, oltre che, infine, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa e comunque, in ogni caso, nella somma non inferiore ad €.1.000,00.
Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, contestando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda.
L'adito giudice di pace, con sentenza n. 60/2011, respingeva le domande proposte dagli attori, salvo dichiararsi incompetente su quella relativa allo stillicidio delle acque, e li condannava, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, ponendo a loro carico anche le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Il citato giudice chiariva, innanzitutto, che l'oggetto della controversia non era costituito dall'accertamento del diritto in sé, in capo alle parti in causa, dell'uso al bene comune, bensì atteneva alla modalità con quale si intendeva esercitare il diritto di utilizzazione dell'area comune, con la conseguenza che, nella fattispecie,
avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 1102 c.c. Orbene, alla stregua delle risultanze della disposta c.t.u., era rimasto accertato che i macchinari per l'aria condizionata (eccetto quello posizionato sul balcone di proprietà degli stessi convenuti), così come pure le fioriere - adeguatamente pagina 4 di 13 ancorate - erano stati installati sui muri di proprietà , così come la CP_6
legna era stata collocata nel cortile comune ed era facilmente rimuovibile.
Pertanto, l'uso che i convenuti avevano fatto delle parti comuni rientrava nell'ambito del godimento consentito da detta norma, non avendo comportato l'alterazione dei beni comuni né impedito ai comproprietari di farne parimenti uso in conformità alloro diritti. Con riferimento alle esalazioni maleodoranti causate dalla detenzione del cane di proprietà dei convenuti, gli stessi, al di là della non dimostrata eccedenza dai limiti imposti dall'art. 844 c.c., si erano adeguati alla normativa regionale in materia e, peraltro, nelle more l'animale era anche deceduto. Con riguardo, poi, alla domanda riguardante il lamentato stillicidio delle acque, il giudice di pace dichiarava la sua incompetenza per materia sul presupposto che l'oggetto della stessa implicava l'accertamento dell'esistenza stessa del diritto di regolamentazione delle acque e non si ricadeva, quindi, in una questione che concerneva le modalità di uso dei servizi condominiali.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. (l'uso delle
[...]
parti comuni era stato reso impossibile dalla “libera circolazione” del cane, dai condizionatori e fioriere, nonché dal deposito della legna); 2) cessazione della materia del contendere (i convenuti in corso di causa avevano “spontaneamente”
rimosso la legna, lasciandone una “minima quantità”; avevano altresì realizzato una recinzione per il cane) con conseguente aggravio di spese di lite a carico dei convenuti secondo virtuale soccombenza;
3) violazione e falsa applicazione pagina 5 di 13 dell'art. 38 c.p.c. (riguardo alla dichiarata incompetenza sulla domanda inerente lo stillicidio). Chiedevano, pertanto, che, in riforma dell'impugnata sentenza,
accertata “l'indebita occupazione delle parti comuni (legna e cane)”, i convenuti fossero condannati alla rimozione della legna e “stante l'adempimento in corso di causa”, fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura di €.1.000,00
ovvero in quella diversa di giustizia;
accertato lo stillicidio, fossero condannati ad
“installare su tutti i terrazzi un profilato in metallo o pvc alla minima distanza possibile dal bordo esterno”, come da relazione del c.t.u.
Si costituivano con unico atto di difesa nonché, CP_1 CP_2
, ed , quali eredi di
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
eccependo in primis l'inammissibilità dell'impugnazione; nel merito assumevano che la legna, le fioriere ed i condizionatori non avevano impedito l'uso della cosa comune;
che il cane era stato collocato in apposito recinto, ed in seguito era deceduto, così cessando il contendere;
che la conformazione dell'immobile era titolo costitutivo di una servitù di stillicidio in favore della loro proprietà
Concludevano, pertanto, per l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine, per il rigetto del gravame con il favore delle spese.
Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione di rito, dichiarava inammissibile l'appello con sentenza del marzo 2017 che, impugnata dinanzi alla Corte di legittimità, era annullata con rinvio.
Riassunto il processo dagli appellanti, le parti confermavano le precedenti conclusioni e difese (esclusa l'eccezione processuale).
pagina 6 di 13 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 6.6.2024.
2 - I primi due motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione e l'affinità delle critiche sollevate, sono infondati.
Premesso che per espressa dichiarazione degli appellanti “non sono
oggetto di appello le questioni relative alle fioriere ed ai condizionatori” (note
22.3.23; conclusionale pg. 1; replica pg. 7), si rileva che la questione dell'occupazione dell'area di proprietà comune per effetto della presenza della legna e del cane viene prospettata in funzione sia della soccombenza virtuale e della conseguente statuizione sulle spese di lite - avendo gli appellanti dato atto dell'avvenuta rimozione della legna e della collocazione del cane in apposita recinzione - sia della domanda di risarcimento per equivalente.
L'art. 1102 cod. civ. – della cui violazione si dolgono gli appellanti - intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che,
purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi.
pagina 7 di 13 Nella specie, per quanto sia incontestato che una porzione dell'area comune sia stata occupata con legna dagli odierni appellati, è da rilevare che non vi è prova che il materiale sia stato accatastato stabilmente - ed anzi sulla “facile rimuovibilità” evidenziata dal primo giudice nulla è stato obiettato – né tanto meno
è provato che il deposito sia avvenuto su una superficie di tale ampiezza da costituire apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini. Dalla relazione del consulente d'ufficio risulta che il deposito ha riguardato un quantitativo di appena dieci chilogrammi (v. replica appellanti pg. 7), evidente incompatibile con un uso impeditivo dell'altrui diritto.
Allo stesso modo non vi è prova alcuna del getto di spazzatura, sporcizia o altro, mentre riguardo al cane, deceduto già nel corso del giudizio di primo grado,
l'unico elemento disponibile è dato da alcune fotografie (allegate al fascicolo di parte appellata, doc. 2), che mostrano l'animale (di media taglia) libero, senza catena o museruola, all'interno dell'area scoperta.
Per quanto l'assenza di custodia dell'animale possa costituire ragione impeditiva dell'utilizzo, da parte dei condomini, dell'uso del bene comune, per la notoria imprevedibilità e pericolosità dei cani non custoditi, non vi sono elementi che attestino la reiterazione della condotta, né che l'omessa custodia sia stata ininterrottamente mantenuta sino alla realizzazione della recinzione ed il successivo decesso.
In carenza di riscontri probatori ed in difetto di elementi idonei a valutare l'entità e permanenza dell'occupazione, come pure la rilevanza delle condotte pagina 8 di 13 denunciate, non vi sono elementi per ritenere che l'utilizzo fatto dai convenuti appellati della cosa comune abbia esorbitato da limiti di destinazione ed uso del bene medesimo.
La prospettazione attorea si rivela, dunque, infondata, e tanto ai fini della soccombenza virtuale, quanto agli effetti della domanda di risarcimento dovendosi altresì evidenziare, riguardo alla pretesa risarcitoria, la totale carenza di prova del danno, oggetto di allegazione del tutto generica.
3 – Il terzo motivo investe la declinatoria di incompetenza sulla domanda di condanna dei convenuti alla predisposizione di accorgimenti atti ad evitare lo stillicidio delle acque piovane sulla proprietà degli attori.
La competenza è stata declinata sul rilievo – riportato nell'atto di appello –
che la controversia non avrebbe ad oggetto modalità d'uso dei servizi condominiali, ma l'esistenza stessa “del diritto di regolamentazione delle acque”
e, dunque, per ritenuta estraneità della controversia alla materia di competenza del g.d.p. come regolata dall'art. 7 comma 4 c.p.c.
Il motivo è fondato.
La domanda ha ad oggetto non il diritto d'uso di beni comuni, per il quale possa predicarsi l'applicazione della norma citata, ma la tutela della proprietà
esclusiva degli appellanti che ne assumono il danneggiamento per effetto dello stillicidio di acqua piovana proveniente dal terrazzo sovrastante dei convenuti.
Si tratta, in definitiva di azione di risarcimento del danno avente la propria fonte nel diritto di proprietà degli appellanti, di cui è invocata tutela mediante pagina 9 di 13 rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, ossia integrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.).
La domanda con cui si fa valere una responsabilità per fatto illecito e si chiede un risarcimento in denaro è certo una domanda per la quale opera un criterio di collegamento di valore (art. 14, primo comma, cod. proc. civ): ne costituisce conferma il secondo comma dell'art. 7, che rappresenta una specificazione del primo comma e contempla cause di risarcimento del danno.
La competenza sulla domanda non è, pertanto, regolata per materia, ma soltanto per valore - aspetto sul quale non è intervenuta alcuna pronuncia -
risultando così fondata la censura relativa alla declinatoria di competenza.
4 - Ciò rilevato, la causa va decisa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.).
La caduta di acqua (“stillicidio”) dal terrazzo dei convenuti alla proprietà
degli appellanti è circostanza pacifica, che gli stessi resistenti riconoscono come sussistente, assumendo trattarsi di fenomeno “insito nelle normale conformazione
dell'immobile, realizzato con terrazzi a sbalzo”, ed è peraltro confermata dai rilievi del consulente d'ufficio, il quale ha riscontrato che “durante la pioggia si crea
sempre più o meno evidente, uno stillicidio sui piani inferiori provocata dai piani
superiori, così anche nel caso oggetto di contestazione”, oltre che dal c.t.p. dei convenuti nella osservazione per cui “l'acqua piovana, raccolta sui balconi a
sbalzo si riversa nei piano inferiori” (v. relazione c.t.p. convenuti, doc. n. 2).
pagina 10 di 13 Gli appellati oppongono, invero, non una contestazione di fatto, ma assumono d'essere titolari di una servitù di stillicidio, che avrebbe titolo nella conformazione dell'immobile, sin dall'epoca della sua edificazione, con terrazzi sbalzanti.
Come affermato dalla S.C. “poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ.,
salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può
essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle
che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi,
lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti
dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se
trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque -
ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del
vicino- sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale.
Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un
duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo
del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod.
civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905
cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi
informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ. sono
espressione” (Cass. 2007 n. 7576).
La “conformazione” dell'immobile non è, dunque, ragione per ritenere costituita una servitù di stillicidio gravante sul fondo degli appellanti.
pagina 11 di 13 Lo stillicidio in danno della proprietà degli appellanti costituisce, dunque,
fatto illecito (artt. 908, 2051 c.c.) che obbliga i convenuti al risarcimento mediante ripristino della situazione alterata (art. 2058 c.c.) e, segnatamente, mediante installazione di un profilato in metallo o pvc alla minima distanza possibile dal bordo esterno, come da relazione del consulente d'ufficio che ha individuato nell'opera indicata “il rimedio ottimale con minima spesa da adottare per eliminare
o ridurre al minimo lo stillicidio”.
In questi termini, la domanda di risarcimento degli appellanti va accolta.
5 – Quanto alle spese processuali, la reciproca soccombenza è giusto motivo per disporne l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio, e per quello di legittimità (cfr., sul punto, Cass. sez. un. 2022 n. 32906).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e contro , , Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 [...]
e , così provvede: CP_3 CP_4
1) in riforma della sentenza appellata, condanna , , CP_1 Controparte_2
e ad installare su tutti i terrazzi di loro Controparte_3 CP_4
proprietà, nel fabbricato sito in Pesaro via Secchi n. 12, al fine di evitare lo stillicidio di acqua nella proprietà di e un profilato Parte_1 Parte_2
in metallo o pvc alla minima distanza possibile dal bordo esterno, come da relazione del consulente tecnico d'ufficio;
2) respinge le restanti domande di e Parte_1 Parte_2
pagina 12 di 13 3) compensa le spese processuali del doppio grado e di quelle del giudizio di legittimità;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Così deciso a Pesaro il 7.1.2.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 13 di 13