Articolo 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 5 bisArticolo 6 ter
Versione
2 gennaio 1990
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Versione
21 ottobre 2001
Art. 7.
Turbativa di (( manifestazioni sportive )) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2001
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