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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PILLITTERI COSTANTINO, Giudice in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2192/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/025639/000/P002, REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3089/2025 depositato il 13/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. 2192/2024.
Ricorrente_1 Con ricorso in esame la signora impugnava, nei confronti di
Agenzia delle Entrate, l'avviso di liquidazione di imposta irrogazione sanzioni n. 21/1T/ 025639/000/P002, notificato in data 6 febbraio 2024.
La ricorrente, infatti, è comproprietaria di alcuni appezzamenti di terreni con destinazione agricola, siti in Mussomeli,
Con contratto definitivo per la costituzione del diritto di superficie, la istante
Società_1costituiva, in favore della società un diritto di superficie sui suddetti terreni per la durata di 20 anno, per l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Trattandosi di costituzione di diritto reale di superficie, trova applicazione la disposizione recata nel comma 1 del citato articolo 1 (e quindi la imposta di registro proporzionale del 9%) e non, come erroneamente pretende l'Agenzia al
15%.
L'Agenzia delle Entrate, riesaminata la fattispecie concernente la corretta tassazione degli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo, ha annullato l'avviso ritenendo che, nella fattispecie, debba trovare applicazione l'aliquota del 9% ai sensi del comma 1, della Tariffa parte prima, allegata al TUR e non l'aliquota del 15%, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della tariffa parte prima, allegata al TUR. Con memoria depositata in data 12 maggio 2025 la Amministrazione resistente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione.
La causa veniva discussa all'udienza del 5 dicembre 2025 e le parti concordavano sulla cessazione della materia.
e sulla compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La peculiarità della questione, unitamente alla leale disponibilità palesata dall'Agenzia delle Entrate a rivedere sul punto la propria posizione, induce il
Collegio a condannare quest'ultima al pagamento, solo per la metà, delle spese processuali, che si quantificano dunque in euro 800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, dichiara la estinzione per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice PILLITTERI COSTANTINO, Giudice in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2192/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/025639/000/P002, REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3089/2025 depositato il 13/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. 2192/2024.
Ricorrente_1 Con ricorso in esame la signora impugnava, nei confronti di
Agenzia delle Entrate, l'avviso di liquidazione di imposta irrogazione sanzioni n. 21/1T/ 025639/000/P002, notificato in data 6 febbraio 2024.
La ricorrente, infatti, è comproprietaria di alcuni appezzamenti di terreni con destinazione agricola, siti in Mussomeli,
Con contratto definitivo per la costituzione del diritto di superficie, la istante
Società_1costituiva, in favore della società un diritto di superficie sui suddetti terreni per la durata di 20 anno, per l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Trattandosi di costituzione di diritto reale di superficie, trova applicazione la disposizione recata nel comma 1 del citato articolo 1 (e quindi la imposta di registro proporzionale del 9%) e non, come erroneamente pretende l'Agenzia al
15%.
L'Agenzia delle Entrate, riesaminata la fattispecie concernente la corretta tassazione degli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo, ha annullato l'avviso ritenendo che, nella fattispecie, debba trovare applicazione l'aliquota del 9% ai sensi del comma 1, della Tariffa parte prima, allegata al TUR e non l'aliquota del 15%, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della tariffa parte prima, allegata al TUR. Con memoria depositata in data 12 maggio 2025 la Amministrazione resistente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione.
La causa veniva discussa all'udienza del 5 dicembre 2025 e le parti concordavano sulla cessazione della materia.
e sulla compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La peculiarità della questione, unitamente alla leale disponibilità palesata dall'Agenzia delle Entrate a rivedere sul punto la propria posizione, induce il
Collegio a condannare quest'ultima al pagamento, solo per la metà, delle spese processuali, che si quantificano dunque in euro 800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, dichiara la estinzione per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.