Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1146
CS
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per sottoscrizione clausola di salvaguardia

    Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la clausola di salvaguardia, imposta dalla Regione, sia espressione del potere di programmazione e controllo della stessa, finalizzato al contenimento della spesa pubblica. La sottoscrizione di tale clausola implica l'accettazione dei vincoli imposti e la rinuncia al contenzioso.

  • Rigettato
    Estensione dell'impugnazione a delibere ASL e nota

    Anche queste impugnazioni sono state dichiarate inammissibili per le stesse ragioni relative alla clausola di salvaguardia.

  • Rigettato
    Pregiudizialità tecnica con giudizio civile sulla nullità della clausola di salvaguardia

    Il TAR ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo che non sussistessero i presupposti di pregiudizialità tecnica, poiché il giudizio civile e quello amministrativo riguardavano lo stesso rapporto pubblicistico concessorio. Inoltre, ha ritenuto che la giurisdizione sulla validità della clausola di salvaguardia spettasse al giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Critiche alla decisione sulla sospensione del giudizio

    Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione, ribadendo che la giurisdizione sulla validità della clausola di salvaguardia spetta al giudice amministrativo, in quanto attiene alla fase regolatoria del rapporto di concessione e non alla mera esecuzione patrimoniale. Ha inoltre sottolineato che la clausola di salvaguardia formalizza l'accettazione dei vincoli di programmazione regionale.

  • Rigettato
    Legittimità della clausola di salvaguardia e abuso di dipendenza economica

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile l'art. 9 L. 192/1998, poiché la clausola di salvaguardia è giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica in regioni con squilibri finanziari e non impone condizioni ingiustificatamente gravose. Ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Inammissibile
    Riproposizione delle censure originarie

    Il Consiglio di Stato, confermando l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ha dichiarato di prescindere dall'esame di tali censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1146
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1146
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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