TAR Roma, sez. 5T, sentenza 31/12/2025, n. 24158
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 3, d.lgs. 28/2011. Erronea rappresentazione dei fatti.

    Il Gestore ha correttamente accertato una falsa rappresentazione dei fatti, in quanto la società ha omesso di dichiarare la presenza di ulteriori generatori di vapore, un circuito di recupero termico aggiuntivo, ha indicato una potenza elettrica errata per la pompa di circolazione, ha utilizzato uno scambiatore non di nuova fornitura e ha fornito dati non veritieri sull'inizio del monitoraggio e sui risparmi rendicontati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata ponderazione degli interessi.

    Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato. La falsa rappresentazione dei fatti accertata dal GSE esclude la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela e, di conseguenza, la necessità di un bilanciamento di interessi.

  • Rigettato
    Violazione d.m. 28/12/2012 e linee guida Aeeg. Rispondenza dell’intervento alla PPPM.

    Le difformità riscontrate, tra cui la presenza di generatori di vapore aggiuntivi e di un circuito di recupero termico non dichiarato, sono significative e incidono sulla corretta valutazione dei risparmi energetici. La società non ha rispettato i requisiti di rappresentazione dei componenti principali connessi all'intervento.

  • Rigettato
    Violazione d.m. 28/12/2012. Criticità relative al tipo di scambiatore.

    Il verbale di sopralluogo ha accertato che lo scambiatore di calore utilizzato era già presente presso lo stabilimento dal marzo 2009 e non era di nuova fornitura, contrariamente a quanto implicito nella richiesta di incentivi.

  • Rigettato
    Violazione d.m. 28/12/2012. Criticità relative ai risparmi rendicontati.

    Le difformità riscontrate nei metodi di misura per l'anno 2011 non possono essere considerate isolatamente, ma nel contesto di altre anomalie e omissioni che rendono inaffidabile la condotta del privato. La presenza di altri generatori di vapore, ad esempio, rende incerta la riconducibilità dei risparmi all'intervento incentivato.

  • Rigettato
    Violazione d.m. 28/12/2012. Criticità relative all’indebita percezione di certificati bianchi.

    Le difformità riscontrate, inclusa la falsa rappresentazione dei fatti, precludono l'applicazione della normativa che consente la sanatoria e confermano la sussistenza di un intento fraudolento o malizioso del richiedente, rendendo l'affidamento non meritevole di tutela.

  • Accolto
    Nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile.

    La pendenza del procedimento di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020 preclude l'azionabilità in via monitoria del credito vantato dal GSE per la restituzione di incentivi, in quanto il credito non presenta i caratteri di certezza e liquidità necessari per il rilascio del decreto ingiuntivo.

  • Rigettato
    Nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti.

    La pendenza del procedimento di riesame determina l'assenza dei caratteri di certezza e liquidità del credito, rendendo il decreto ingiuntivo illegittimo. Tuttavia, una volta instaurato il contraddittorio, il giudice deve pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria. In questo caso, il consolidamento del provvedimento decadenziale e l'infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso avverso l'esito negativo dell'istanza di riesame comportano la piena sussistenza della pretesa creditoria del GSE.

  • Accolto
    Consolidamento del provvedimento decadenziale e infondatezza delle doglianze.

    Il provvedimento di decadenza è divenuto inoppugnabile a seguito della perenzione del relativo giudizio di impugnazione. Le doglianze proposte con il ricorso avverso l'esito negativo dell'istanza di riesame sono state ritenute infondate. Pertanto, sussiste la piena pretesa creditoria del GSE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 31/12/2025, n. 24158
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24158
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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