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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2870/2024 r.g. promossa da: nella sua qualità di amministratore di sostegno della propria madre Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA ROMANO presso il cui studio Parte_1
in CORREGGIO, PIAZZA GARIBALDI, N. 12, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato CARLO BERTI presso la cui Controparte_2
casella di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 22.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.9.2024, il sig. nella sua Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno della propria madre proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. all'atto di precetto in rinnovazione notificatogli il 16.8.2024, mediante il quale il sig. fratello di aveva intimato alla medesima, il pagamento della Controparte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 33.871,03, sulla base della sentenza n. 876/2023 della Corte di
Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza n. 231/2022 del Tribunale di Reggio
Emilia, aveva condannato alla refusione della metà delle spese legali dei due gradi di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 3.627,00 per compensi del primo grado, euro 3.473,00 per compensi pagina 2 di 8 del secondo grado ed euro 388,50 per spese del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché alla restituzione a delle somme versate in Controparte_2
esecuzione dei capi esecutivi della sentenza impugnata.
In particolare, l'attore riferiva che, in forza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Reggio Emilia, aveva già provveduto a pagare a la complessiva Controparte_2 somma di euro 30.344,24, che rappresentava l'esatto ed integrale importo dovuto ad Parte_1
in forza della suddetta sentenza della Corte di Appello di Bologna.
Con il precetto in rinnovazione veniva richiesta, però, anche la restituzione delle somme assegnate nel processo esecutivo n. 161/2020 intrapreso da nei confronti di Parte_1 CP_2
ed il rimborso delle spese legali di tale procedura, ma tale pretesa era sprovvista di un
[...]
titolo esecutivo che la sorreggesse, non avendo natura ed efficacia di titolo esecutivo il capo della sentenza della Corte di Appello di Bologna che dichiarava “che non ha diritto di Parte_1
procedere esecutivamente nei confronti di per il credito azionato con il precetto Controparte_2 opposto oggetto di causa prima dello scioglimento della comunione”, oggetto, peraltro, di tempestiva impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che si trattava, anche, di una questione ancora sub iudice.
Quanto, infine, alle spese del precetto perento, le stesse non erano dovute (Cass. 29.8.2013, n.
19876).
Per tutti i motivi esposti, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2
per il credito esposto nel precetto opposto, e conseguentemente dichiarare la nullità Parte_1
e la totale inefficacia di tale precetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il sig. contestava le difese attoree, assumendo l'improcedibilità della domanda Controparte_2
attorea, essendo passato in giudicato il capo della sentenza della Corte di Appello di Bologna che ordinava alla signora “la restituzione a delle somme versate in Parte_1 Controparte_2 esecuzione dei capi esecutivi della sentenza impugnata”, e tale disposizione non poteva ricondursi alla condanna alle spese di lite, in quanto queste ultime erano già state oggetto di una condanna separata;
in ogni caso, anche ammettendo che il capo fondante la pretesa esecutiva avesse natura dichiarativa, la sentenza della Corte di Appello di Bologna era provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 3 di 8 In via riconvenzionale subordinata, il convenuto chiedeva che, in forza di quanto accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna, l'attrice venisse condannata alla corresponsione della somma di euro 32.272,44, di cui euro 29.009,16 a titolo di restituzione della somma assegnata nella procedura esecutiva, euro 2.304,07 a titolo di spese legali sostenute nel procedimento esecutivo, euro 539,24 a titolo di competenze relative al precedente precetto ed euro 419,97 a titolo di competenze relative al precetto in rinnovazione.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO:
- DICHIARARE il presente giudizio, e la domanda avversaria ex adverso promossa, improcedibili, per le ragioni descritte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- RESPINGERE le domande proposte da parte attrice, per le ragioni descritte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opponente, ovvero nei limiti del suo accoglimento, CONDANNARE, per le ragioni descritte in narrativa, la Sig.ra al Parte_1 pagamento, in favore del Sig. della somma di € 32.272,44, meglio descritta in Controparte_2
narrativa, o della diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior dovuto dal dì del dovuto al saldo;
Con ogni più ampia riserva di legge, anche istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività giudiziale svolta, avuto anche riguardo alla procedura ed alla fase esecutiva in narrativa descritta”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 22.5.2025.
DIRITTO
2.
E' pacifico, oltre che documentale, venendone dato espressamente atto nel precetto in rinnovazione qui opposto, che ha corrisposto a la complessiva somma di euro 30.344,24, di Parte_1 Controparte_2 cui euro 19.595,98 “a titolo restituzione di quanto corrisposto dal Sig. per effetto dei capi Pt_1 esecutivi di cui alla Sentenza n. R.G. 2886/2020 del Tribunale di Reggio Emilia”, euro 5.292,23
“concernenti la refusione delle Spese di Lite di primo grado così come liquidate dalla Sentenza n.
876/2023 della Corte d'Appello di Bologna” ed euro 5.456,03 “concernenti la refusione delle Spese di
Lite di secondo grado così come liquidate dalla Sentenza n. 876/2023 della Corte d'Appello di
pagina 4 di 8 Bologna” (doc. 2 dell'atto di citazione). Quindi, prima della notifica del precetto in rinnovazione,
l'attrice ha restituito al convenuto quanto dalla medesima percepito, a titolo di spese legali, in forza della sentenza n. 231/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, e corrisposto al medesimo quanto liquidato,
a titolo di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, dalla Corte di Appello di Bologna.
Ciò posto, il convenuto ritiene che l'attrice debba anche restituirgli quanto assegnato, alla medesima, nella procedura esecutiva promossa in forza della suddetta sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, e rimborsargli le spese legali di tale procedura, e ciò in quanto la Corte di Appello di Bologna ha ordinato alla signora la restituzione di quanto versato in esecuzione dei capi esecutivi della sentenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Emilia.
Occorre, dunque, prendere le mosse dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna che, ai fini che qui interessano, così dispone: ““La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, avverso la Controparte_2 Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 231/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvedeva accoglie parzialmente l'appello e dichiara che non ha diritto di procedere esecutivamente Parte_1
nei confronti di per il credito azionato con il precetto opposto oggetto di causa prima Controparte_2
dello scioglimento della comunione;
compensa per metà le spese di primo e secondo grado e condanna alla refusione della Parte_1 restante metà che liquida in € 3.627,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi ed €
388,50 per spese del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
ordina ad la restituzione a delle somme versate in esecuzione dei capi Parte_1 Controparte_2
esecutivi della sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il
28.3.2023”.
Premesso che il capo della predetta sentenza che dichiara che non ha diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata nei confronti di per il credito azionato con il precetto opposto è Controparte_2 oggetto di ricorso per cassazione (doc. 5 dell'atto di citazione), e che invece il capo della sentenza che condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei capi esecutivi della Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è pacificamente passato in giudicato, va ora osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, la statuizione di condanna alla restituzione di quanto versato attiene, solo ed esclusivamente, alle spese di lite corrisposte in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, e ciò in quanto l'unico capo esecutivo di tale sentenza è quello relativo, appunto, alle spese processuali. Nel dispositivo della sentenza n. 231/2022 si pagina 5 di 8 legge, difatti, così: “Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) respinge l'opposizione e dichiara inammissibili le altre domande formulate dall'opponente;
2) condanna a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 Parte_1
13.430,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, accordando la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di , Avv. Romano Andrea” (doc. 4 dell'atto di citazione). Parte_1
Né può condividersi la tesi difensiva del convenuto secondo cui il capo di condanna della sentenza della Corte di Appello di Bologna non potrebbe ricondursi alla condanna alle spese di lite, “in quanto queste ultime sono state già oggetto di condanna separata”, considerato che, da un lato, la Corte di
Appello ha ordinato alla signora la restituzione di quanto pagatole, a titolo di spese di lite, Parte_1 da in esecuzione della sentenza di primo grado, dall'altro, regolamentando le spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, la Corte di Appello ha condannato alla refusione delle spese di primo e Parte_1
secondo grado, compensate per la metà, nella misura indicata nel dispositivo.
Inoltre, non può d'altronde ritenersi che la sentenza della Corte di Appello abbia natura esecutiva con riguardo al capo che dichiara che non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti Parte_1
di sul presupposto che sarebbe provvisoriamente esecutiva ex lege. Invero, la sentenza Controparte_2
con natura dichiarativa, qual è quella della Corte di Appello di Bologna con riferimento al capo qui in commento, così come la sentenza con natura costitutiva, è provvisoriamente esecutiva solamente con riferimento al capo che concerne le spese di lite. Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi solamente con il passaggio in giudicato della stessa sentenza. Ne deriva che la norma di cui all'art. 282 c.p.c., ai sensi del quale la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, non può essere interpretata nel senso che la provvisoria esecutività concerne l'integralità delle sentenze. La Corte di
Cassazione ha affermato la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 2554/2012, Cass.
n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008), e così facendo ha implicitamente, e di fatto, ribadito il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, con riferimento al merito degli effetti costitutivi e dichiarativi, solo con il passaggio in giudicato delle relative pronunce.
Ne consegue che la pretesa di restituzione della somma assegnata a nella procedura Parte_1
esecutiva n. 161/2020 e di rimborso delle spese di quella procedura, non è sorretta da un titolo esecutivo, con conseguente nullità del precetto opposto.
pagina 6 di 8 3.
In ogni caso, e per sola completezza espositiva, stante la natura dirimente di quanto testé osservato, si evidenzia, quanto al rimborso delle spese sostenute nella procedura esecutiva, che “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”
(Cass. 5.10.2018, n. 24571).
Anche per tale motivo, quindi, non sussiste il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nella procedura esecutiva.
4.
In merito alle spese del precetto perento, esse devono restare a carico dell'intimante. Secondo i giudici di legittimità, difatti, “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. ordinanza 8.5.2023, n. 12195).
In ragione di quanto precede, dunque, non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata neppure per tale presunto credito.
5.
Da ultimo, non merita accoglimento neppure la domanda formulata in via subordinata riconvenzionale, volta a sentir condannare alla restituzione delle somme assegnatale in sede esecutiva, oltre Parte_1
che al rimborso delle spese sostenute in tale procedura e di quelle del precetto perento.
Anzitutto, mette conto rilevare che l'eventuale statuizione di condanna non sarebbe comunque idonea a legittimare a posteriori il precetto qui opposto, in quanto rappresenterebbe un titolo esecutivo di formazione successiva. Inoltre, tale statuizione presupporrebbe l'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto a procedere esecutivamente, ma tale accertamento è inammissibile, avendo già costituito oggetto del giudizio promosso, prima dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, e poi dinanzi pagina 7 di 8 alla Corte di Appello di Bologna, con la precisazione che la relativa questione è tuttora sub iudice, essendo stato proposto ricorso in cassazione.
In conclusione, non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
con riferimento agli asseriti crediti suindicati.
Corollario di quanto sin qui detto è la non debenza, anche, della somma di euro 419,07 a titolo di spese del precetto in rinnovazione qui opposto.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il processo, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto in rinnovazione opposto;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, da distrarsi in Controparte_2 Parte_1
favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario, che liquida in euro 4.358,00 per compensi ed in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2870/2024 r.g. promossa da: nella sua qualità di amministratore di sostegno della propria madre Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA ROMANO presso il cui studio Parte_1
in CORREGGIO, PIAZZA GARIBALDI, N. 12, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato CARLO BERTI presso la cui Controparte_2
casella di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 22.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.9.2024, il sig. nella sua Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno della propria madre proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. all'atto di precetto in rinnovazione notificatogli il 16.8.2024, mediante il quale il sig. fratello di aveva intimato alla medesima, il pagamento della Controparte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 33.871,03, sulla base della sentenza n. 876/2023 della Corte di
Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza n. 231/2022 del Tribunale di Reggio
Emilia, aveva condannato alla refusione della metà delle spese legali dei due gradi di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 3.627,00 per compensi del primo grado, euro 3.473,00 per compensi pagina 2 di 8 del secondo grado ed euro 388,50 per spese del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché alla restituzione a delle somme versate in Controparte_2
esecuzione dei capi esecutivi della sentenza impugnata.
In particolare, l'attore riferiva che, in forza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Reggio Emilia, aveva già provveduto a pagare a la complessiva Controparte_2 somma di euro 30.344,24, che rappresentava l'esatto ed integrale importo dovuto ad Parte_1
in forza della suddetta sentenza della Corte di Appello di Bologna.
Con il precetto in rinnovazione veniva richiesta, però, anche la restituzione delle somme assegnate nel processo esecutivo n. 161/2020 intrapreso da nei confronti di Parte_1 CP_2
ed il rimborso delle spese legali di tale procedura, ma tale pretesa era sprovvista di un
[...]
titolo esecutivo che la sorreggesse, non avendo natura ed efficacia di titolo esecutivo il capo della sentenza della Corte di Appello di Bologna che dichiarava “che non ha diritto di Parte_1
procedere esecutivamente nei confronti di per il credito azionato con il precetto Controparte_2 opposto oggetto di causa prima dello scioglimento della comunione”, oggetto, peraltro, di tempestiva impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che si trattava, anche, di una questione ancora sub iudice.
Quanto, infine, alle spese del precetto perento, le stesse non erano dovute (Cass. 29.8.2013, n.
19876).
Per tutti i motivi esposti, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2
per il credito esposto nel precetto opposto, e conseguentemente dichiarare la nullità Parte_1
e la totale inefficacia di tale precetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il sig. contestava le difese attoree, assumendo l'improcedibilità della domanda Controparte_2
attorea, essendo passato in giudicato il capo della sentenza della Corte di Appello di Bologna che ordinava alla signora “la restituzione a delle somme versate in Parte_1 Controparte_2 esecuzione dei capi esecutivi della sentenza impugnata”, e tale disposizione non poteva ricondursi alla condanna alle spese di lite, in quanto queste ultime erano già state oggetto di una condanna separata;
in ogni caso, anche ammettendo che il capo fondante la pretesa esecutiva avesse natura dichiarativa, la sentenza della Corte di Appello di Bologna era provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 3 di 8 In via riconvenzionale subordinata, il convenuto chiedeva che, in forza di quanto accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna, l'attrice venisse condannata alla corresponsione della somma di euro 32.272,44, di cui euro 29.009,16 a titolo di restituzione della somma assegnata nella procedura esecutiva, euro 2.304,07 a titolo di spese legali sostenute nel procedimento esecutivo, euro 539,24 a titolo di competenze relative al precedente precetto ed euro 419,97 a titolo di competenze relative al precetto in rinnovazione.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO:
- DICHIARARE il presente giudizio, e la domanda avversaria ex adverso promossa, improcedibili, per le ragioni descritte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- RESPINGERE le domande proposte da parte attrice, per le ragioni descritte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opponente, ovvero nei limiti del suo accoglimento, CONDANNARE, per le ragioni descritte in narrativa, la Sig.ra al Parte_1 pagamento, in favore del Sig. della somma di € 32.272,44, meglio descritta in Controparte_2
narrativa, o della diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior dovuto dal dì del dovuto al saldo;
Con ogni più ampia riserva di legge, anche istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività giudiziale svolta, avuto anche riguardo alla procedura ed alla fase esecutiva in narrativa descritta”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 22.5.2025.
DIRITTO
2.
E' pacifico, oltre che documentale, venendone dato espressamente atto nel precetto in rinnovazione qui opposto, che ha corrisposto a la complessiva somma di euro 30.344,24, di Parte_1 Controparte_2 cui euro 19.595,98 “a titolo restituzione di quanto corrisposto dal Sig. per effetto dei capi Pt_1 esecutivi di cui alla Sentenza n. R.G. 2886/2020 del Tribunale di Reggio Emilia”, euro 5.292,23
“concernenti la refusione delle Spese di Lite di primo grado così come liquidate dalla Sentenza n.
876/2023 della Corte d'Appello di Bologna” ed euro 5.456,03 “concernenti la refusione delle Spese di
Lite di secondo grado così come liquidate dalla Sentenza n. 876/2023 della Corte d'Appello di
pagina 4 di 8 Bologna” (doc. 2 dell'atto di citazione). Quindi, prima della notifica del precetto in rinnovazione,
l'attrice ha restituito al convenuto quanto dalla medesima percepito, a titolo di spese legali, in forza della sentenza n. 231/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, e corrisposto al medesimo quanto liquidato,
a titolo di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, dalla Corte di Appello di Bologna.
Ciò posto, il convenuto ritiene che l'attrice debba anche restituirgli quanto assegnato, alla medesima, nella procedura esecutiva promossa in forza della suddetta sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, e rimborsargli le spese legali di tale procedura, e ciò in quanto la Corte di Appello di Bologna ha ordinato alla signora la restituzione di quanto versato in esecuzione dei capi esecutivi della sentenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Emilia.
Occorre, dunque, prendere le mosse dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna che, ai fini che qui interessano, così dispone: ““La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, avverso la Controparte_2 Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 231/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvedeva accoglie parzialmente l'appello e dichiara che non ha diritto di procedere esecutivamente Parte_1
nei confronti di per il credito azionato con il precetto opposto oggetto di causa prima Controparte_2
dello scioglimento della comunione;
compensa per metà le spese di primo e secondo grado e condanna alla refusione della Parte_1 restante metà che liquida in € 3.627,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi ed €
388,50 per spese del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
ordina ad la restituzione a delle somme versate in esecuzione dei capi Parte_1 Controparte_2
esecutivi della sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il
28.3.2023”.
Premesso che il capo della predetta sentenza che dichiara che non ha diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata nei confronti di per il credito azionato con il precetto opposto è Controparte_2 oggetto di ricorso per cassazione (doc. 5 dell'atto di citazione), e che invece il capo della sentenza che condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei capi esecutivi della Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è pacificamente passato in giudicato, va ora osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, la statuizione di condanna alla restituzione di quanto versato attiene, solo ed esclusivamente, alle spese di lite corrisposte in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, e ciò in quanto l'unico capo esecutivo di tale sentenza è quello relativo, appunto, alle spese processuali. Nel dispositivo della sentenza n. 231/2022 si pagina 5 di 8 legge, difatti, così: “Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) respinge l'opposizione e dichiara inammissibili le altre domande formulate dall'opponente;
2) condanna a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 Parte_1
13.430,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, accordando la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di , Avv. Romano Andrea” (doc. 4 dell'atto di citazione). Parte_1
Né può condividersi la tesi difensiva del convenuto secondo cui il capo di condanna della sentenza della Corte di Appello di Bologna non potrebbe ricondursi alla condanna alle spese di lite, “in quanto queste ultime sono state già oggetto di condanna separata”, considerato che, da un lato, la Corte di
Appello ha ordinato alla signora la restituzione di quanto pagatole, a titolo di spese di lite, Parte_1 da in esecuzione della sentenza di primo grado, dall'altro, regolamentando le spese di Controparte_2
lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia, la Corte di Appello ha condannato alla refusione delle spese di primo e Parte_1
secondo grado, compensate per la metà, nella misura indicata nel dispositivo.
Inoltre, non può d'altronde ritenersi che la sentenza della Corte di Appello abbia natura esecutiva con riguardo al capo che dichiara che non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti Parte_1
di sul presupposto che sarebbe provvisoriamente esecutiva ex lege. Invero, la sentenza Controparte_2
con natura dichiarativa, qual è quella della Corte di Appello di Bologna con riferimento al capo qui in commento, così come la sentenza con natura costitutiva, è provvisoriamente esecutiva solamente con riferimento al capo che concerne le spese di lite. Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi solamente con il passaggio in giudicato della stessa sentenza. Ne deriva che la norma di cui all'art. 282 c.p.c., ai sensi del quale la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, non può essere interpretata nel senso che la provvisoria esecutività concerne l'integralità delle sentenze. La Corte di
Cassazione ha affermato la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 2554/2012, Cass.
n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008), e così facendo ha implicitamente, e di fatto, ribadito il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, con riferimento al merito degli effetti costitutivi e dichiarativi, solo con il passaggio in giudicato delle relative pronunce.
Ne consegue che la pretesa di restituzione della somma assegnata a nella procedura Parte_1
esecutiva n. 161/2020 e di rimborso delle spese di quella procedura, non è sorretta da un titolo esecutivo, con conseguente nullità del precetto opposto.
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In ogni caso, e per sola completezza espositiva, stante la natura dirimente di quanto testé osservato, si evidenzia, quanto al rimborso delle spese sostenute nella procedura esecutiva, che “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”
(Cass. 5.10.2018, n. 24571).
Anche per tale motivo, quindi, non sussiste il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nella procedura esecutiva.
4.
In merito alle spese del precetto perento, esse devono restare a carico dell'intimante. Secondo i giudici di legittimità, difatti, “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. ordinanza 8.5.2023, n. 12195).
In ragione di quanto precede, dunque, non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata neppure per tale presunto credito.
5.
Da ultimo, non merita accoglimento neppure la domanda formulata in via subordinata riconvenzionale, volta a sentir condannare alla restituzione delle somme assegnatale in sede esecutiva, oltre Parte_1
che al rimborso delle spese sostenute in tale procedura e di quelle del precetto perento.
Anzitutto, mette conto rilevare che l'eventuale statuizione di condanna non sarebbe comunque idonea a legittimare a posteriori il precetto qui opposto, in quanto rappresenterebbe un titolo esecutivo di formazione successiva. Inoltre, tale statuizione presupporrebbe l'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto a procedere esecutivamente, ma tale accertamento è inammissibile, avendo già costituito oggetto del giudizio promosso, prima dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, e poi dinanzi pagina 7 di 8 alla Corte di Appello di Bologna, con la precisazione che la relativa questione è tuttora sub iudice, essendo stato proposto ricorso in cassazione.
In conclusione, non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
con riferimento agli asseriti crediti suindicati.
Corollario di quanto sin qui detto è la non debenza, anche, della somma di euro 419,07 a titolo di spese del precetto in rinnovazione qui opposto.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il processo, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto in rinnovazione opposto;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, da distrarsi in Controparte_2 Parte_1
favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario, che liquida in euro 4.358,00 per compensi ed in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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