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Sentenza breve 16 gennaio 2026
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00036 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00248/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 248 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Green Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Caruna e Mara Bergomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Chiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
nei confronti N. 00248/2024 REG.RIC.
della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Brescia, Palazzo Broletto - piazza Paolo VI 29; di Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) -
Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento
- del provvedimento negativo 7 febbraio 2024 del Comune di Chiari, notificato in pari data alla società Green Energy;
- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati il 26 giugno 2024: per l'annullamento
- del provvedimento datato 7.02.2024 recante «Ordine motivato di non effettuare l'intervento afferente alla “Richiesta di procedura semplificata per modifica non sostanziale - variante pratica FRPS273837 dell'impianto di produzione di generazione elettrica tramite combustibile di biogas da digestione anaerobica operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione uguale o superiore a 50kWe e inferiore a 1 MWe in via Palazzolo 49/A a Chiari (fg. 1 mapp. 88 SUB. 1-3, mapp.109), presentata della Società Agricola Green Energy s.r.l.. Pratica MUTA —
FRPS327335”»;
- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto; N. 00248/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiari e della Provincia di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato al Comune di Chiari, nonché alla Provincia di Brescia, a
Regione Lombardia ed all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) -
Lombardia, quali controinteressati, successivamente depositato, la società agricola
Green Energy s.r.l. ha impugnato il provvedimento comunale con cui le è stato ordinato “di non effettuare l'intervento” di cui alla “richiesta di procedura semplificata per modifica non sostanziale - variante pratica FRPS273837 dell'impianto di produzione di generazione elettrica tramite combustibile di biogas da digestione anaerobica operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione uguale o superiore a 50kWe e inferiore a 1 MW”, sul presupposto della natura sostanziale della variante, chiedendone l'annullamento, previa disposizione di misure cautelari.
2.- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chiari e la Provincia di Brescia.
3.- All'esito della camera di consiglio dell'8.5.2024 è stata emessa ordinanza cautelare di remand, con cui è stato ordinato al Comune di Chiari di “di procedere al riesame della domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione presentata, conformandosi alle precedenti statuizioni contenute nella presente ordinanza, e assumendo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, un nuovo provvedimento, il quale, ove ancora sfavorevole, dovrà comunque motivatamente prendere in considerazione i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso proposto, i quali N. 00248/2024 REG.RIC.
parrebbero effettivamente escludere che le modifiche richieste costituiscano variante sostanziale”.
4.- Il Comune di Chiari, ottemperando all'ordine giudiziale, ha emesso un nuovo provvedimento di segno negativo, impugnato dalla società agricola Green Energy s.r.l. con ricorso per motivi aggiunti, in uno alla riproposizione della domanda cautelare.
5.- Con ordinanza n. 642/2024, ritenuto “che le motivazioni addotte dall'Ente resistente presentano, almeno in apparenza, una peculiare complessità tecnica, tale da poter rendere conveniente disporre, in tempi contenuti, un approfondito accertamento con l'apporto di un consulente, che possa risolvere i dubbi sulla pretestuosità di tali motivazioni, affermata da parte ricorrente”, questo Tar ha fissato per la decisione di merito, ex art. 55, X comma, c.p.a., la pubblica udienza del
18.12.2024.
6.- All'esito di quest'ultima, con ordinanza collegiale n. 110/2025 è stata disposta una verificazione/consulenza per appurare se l'istanza di variazione presentata dalla ricorrente costituisca un intervento che modifichi la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato e se l'introduzione nel digestore della matrice
“sottoprodotti della trasformazione dell'uva” e la conseguente modifica della ricetta da inserire nel digestore integri i presupposti di cui alla lettera “l” o “n” del punto 2.7 della DGR XI 4803 del 31.5.2021.
7.- Con nota depositata il 4.11.2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite, cui hanno aderito le altre parti in causa.
8.- I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a e le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M. N. 00248/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI EL IC
IL SEGRETARIO N. 00248/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00036 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00248/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 248 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Green Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Caruna e Mara Bergomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Chiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
nei confronti N. 00248/2024 REG.RIC.
della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Brescia, Palazzo Broletto - piazza Paolo VI 29; di Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) -
Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento
- del provvedimento negativo 7 febbraio 2024 del Comune di Chiari, notificato in pari data alla società Green Energy;
- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati il 26 giugno 2024: per l'annullamento
- del provvedimento datato 7.02.2024 recante «Ordine motivato di non effettuare l'intervento afferente alla “Richiesta di procedura semplificata per modifica non sostanziale - variante pratica FRPS273837 dell'impianto di produzione di generazione elettrica tramite combustibile di biogas da digestione anaerobica operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione uguale o superiore a 50kWe e inferiore a 1 MWe in via Palazzolo 49/A a Chiari (fg. 1 mapp. 88 SUB. 1-3, mapp.109), presentata della Società Agricola Green Energy s.r.l.. Pratica MUTA —
FRPS327335”»;
- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto; N. 00248/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiari e della Provincia di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato al Comune di Chiari, nonché alla Provincia di Brescia, a
Regione Lombardia ed all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) -
Lombardia, quali controinteressati, successivamente depositato, la società agricola
Green Energy s.r.l. ha impugnato il provvedimento comunale con cui le è stato ordinato “di non effettuare l'intervento” di cui alla “richiesta di procedura semplificata per modifica non sostanziale - variante pratica FRPS273837 dell'impianto di produzione di generazione elettrica tramite combustibile di biogas da digestione anaerobica operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione uguale o superiore a 50kWe e inferiore a 1 MW”, sul presupposto della natura sostanziale della variante, chiedendone l'annullamento, previa disposizione di misure cautelari.
2.- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chiari e la Provincia di Brescia.
3.- All'esito della camera di consiglio dell'8.5.2024 è stata emessa ordinanza cautelare di remand, con cui è stato ordinato al Comune di Chiari di “di procedere al riesame della domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione presentata, conformandosi alle precedenti statuizioni contenute nella presente ordinanza, e assumendo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, un nuovo provvedimento, il quale, ove ancora sfavorevole, dovrà comunque motivatamente prendere in considerazione i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso proposto, i quali N. 00248/2024 REG.RIC.
parrebbero effettivamente escludere che le modifiche richieste costituiscano variante sostanziale”.
4.- Il Comune di Chiari, ottemperando all'ordine giudiziale, ha emesso un nuovo provvedimento di segno negativo, impugnato dalla società agricola Green Energy s.r.l. con ricorso per motivi aggiunti, in uno alla riproposizione della domanda cautelare.
5.- Con ordinanza n. 642/2024, ritenuto “che le motivazioni addotte dall'Ente resistente presentano, almeno in apparenza, una peculiare complessità tecnica, tale da poter rendere conveniente disporre, in tempi contenuti, un approfondito accertamento con l'apporto di un consulente, che possa risolvere i dubbi sulla pretestuosità di tali motivazioni, affermata da parte ricorrente”, questo Tar ha fissato per la decisione di merito, ex art. 55, X comma, c.p.a., la pubblica udienza del
18.12.2024.
6.- All'esito di quest'ultima, con ordinanza collegiale n. 110/2025 è stata disposta una verificazione/consulenza per appurare se l'istanza di variazione presentata dalla ricorrente costituisca un intervento che modifichi la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato e se l'introduzione nel digestore della matrice
“sottoprodotti della trasformazione dell'uva” e la conseguente modifica della ricetta da inserire nel digestore integri i presupposti di cui alla lettera “l” o “n” del punto 2.7 della DGR XI 4803 del 31.5.2021.
7.- Con nota depositata il 4.11.2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite, cui hanno aderito le altre parti in causa.
8.- I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a e le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M. N. 00248/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI EL IC
IL SEGRETARIO N. 00248/2024 REG.RIC.