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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3165/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00422550 72 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22463/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240042255072000, notificata in data 17 gennaio 2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 273,73, a titolo di tassa automobilistica (bollo auto) per l'anno d'imposta
2017, comprensiva di interessi e sanzioni.
La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici, nonché la violazione degli obblighi di motivazione e di allegazione previsti dalla normativa vigente, evidenziando come gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella non risultassero né notificati né allegati.
Ha inoltre eccepito l'assenza di idonea prova circa la titolarità dei veicoli indicati nell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative agli atti prodromici e sostenendo la legittimità della cartella.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nelle proprie doglianze. All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia attiene alla legittimità della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento alla mancata prova della notifica degli atti prodromici posti a fondamento dell'iscrizione a ruolo.
La ricorrente ha dedotto che gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella non risultano essere stati ritualmente notificati, né allegati all'atto impugnato. A fronte di tali contestazioni, le parti resistenti non hanno fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, anche in considerazione che l'ente impositore, seppur validamente citato in giudzio, non risulta costituito.
Secondo consolidati principi, la notifica degli atti prodromici costituisce presupposto imprescindibile per la legittima formazione della pretesa tributaria, dovendo il contribuente essere posto in condizione di conoscere l'obbligazione per esercitare il diritto di difesa.
Nel caso di specie, l'assenza di prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento impedisce di ritenere legittimamente formatasi la pretesa azionata, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata, che va pertanto annullata.
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite determinate in euro 300, oltre rimborso c.u. ed accessori di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della parte ricorrente dihiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3165/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00422550 72 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22463/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240042255072000, notificata in data 17 gennaio 2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 273,73, a titolo di tassa automobilistica (bollo auto) per l'anno d'imposta
2017, comprensiva di interessi e sanzioni.
La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici, nonché la violazione degli obblighi di motivazione e di allegazione previsti dalla normativa vigente, evidenziando come gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella non risultassero né notificati né allegati.
Ha inoltre eccepito l'assenza di idonea prova circa la titolarità dei veicoli indicati nell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative agli atti prodromici e sostenendo la legittimità della cartella.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nelle proprie doglianze. All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia attiene alla legittimità della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento alla mancata prova della notifica degli atti prodromici posti a fondamento dell'iscrizione a ruolo.
La ricorrente ha dedotto che gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella non risultano essere stati ritualmente notificati, né allegati all'atto impugnato. A fronte di tali contestazioni, le parti resistenti non hanno fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, anche in considerazione che l'ente impositore, seppur validamente citato in giudzio, non risulta costituito.
Secondo consolidati principi, la notifica degli atti prodromici costituisce presupposto imprescindibile per la legittima formazione della pretesa tributaria, dovendo il contribuente essere posto in condizione di conoscere l'obbligazione per esercitare il diritto di difesa.
Nel caso di specie, l'assenza di prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento impedisce di ritenere legittimamente formatasi la pretesa azionata, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata, che va pertanto annullata.
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite determinate in euro 300, oltre rimborso c.u. ed accessori di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della parte ricorrente dihiaratosi antistatario.