Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 8030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2024 REG.RIC.
N. 05058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2024, proposto da
EL ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Ganeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio via Sant’Antonio n. 27/D, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5058 del 2024, proposto da
EL ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Ganeri e Giuseppe Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Po n. 1 - Parco Parva Domus, presso lo studio dell’avvocato Stefano Sorgente;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio via Sant’Antonio n. 27/D, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 1156 del 2024:
- dell’ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco prot. n. 1940/2024 del 12 gennaio 2024, avente a oggetto “ SCIA alternativa al PdC, prot. SUE n. 74966 del 24.9.2022 con la successiva nota d’assenso prot. n. 10036 del 24.2.2023. Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i. ”;
- per quanto di ragione, della nota del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Torre del Greco prot. n. 4647 del 30 gennaio 2023, richiamata nell’ordinanza sopra impugnata;
- di ogni atto e provvedimento preordinato e/o connesso;
quanto al ricorso n. 5058 del 2024:
- dell’ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco n. 254 del 4 luglio 2024, avente a oggetto “ Ordinanza dirigenziale ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 - Immobile identificato nel NCEU al Foglio 19 p.lla 807 sub 5 a carico di S.E. ”;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato o connesso;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e del Condominio via Sant’Antonio n. 27/D;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa IA NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 1156 del 2024, viene impugnata l’ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco prot. n. 1940/2024 del 12 gennaio 2024, avente a oggetto “ SCIA alternativa al PdC, prot. SUE n. 74966 del 24.9.2022 con la successiva nota d’assenso prot. n. 10036 del 24.2.2023. Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i. ”.
Con il ricorso n. 5058 del 2024, viene impugnata la successiva ordinanza di demolizione del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco n. 254 del 4 luglio 2024, avente a oggetto “ Ordinanza dirigenziale ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 - Immobile identificato nel NCEU al Foglio 19 p.lla 807 sub 5 a carico di S.E. ”.
Con l’ordinanza cautelare n. 2280 dell’8 novembre 2024, i ricorsi n. 1156/2024 e n. 5058/2024 sono stati riuniti, “ stante la loro connessione oggettiva e soggettiva ”, ed è stata sospesa l’efficacia della sola ordinanza demolitoria oggetto di gravame nel giudizio RG n. 5058/2024.
È, inoltre, opportuno rilevare che questa Sezione, con la sentenza 26 giugno 2024 n. 4014 (non impugnata), si è pronunciata sul ricorso proposto dal Condominio via Sant’Antonio n. 27/D (odierno controinteressato) “ per l’annullamento della nota dirigenziale del Comune di Torre del Greco prot. n. 10036 del 24 febbraio 2022 (rectius 2023), recante la conclusione positiva della verifica di legittimità della SCIA presentata il 24 settembre 2022 dalla Sig.ra EL ER, finalizzata all’apertura di un vano finestra sul prospetto Sud del fabbricato condominiale sito nel territorio comunale alla Via Sant’Antonio n. 27/D, nonché per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Torre del Greco sull’istanza presentata dal condominio ricorrente il 3 agosto 2023 (prot. n. 36576), diretta a provocare l’esercizio dei poteri di autotutela e sanzionatori-repressivi in relazione all’apertura del predetto vano finestra e ad ottenere l’accesso agli atti della relativa pratica edilizia ”.
Con tale decisione, la Sezione ha “ dichiara [to] il ricorso improcedibile con riferimento alle domande di annullamento della gravata nota dirigenziale prot. n. 10036 del 24 febbraio 2023 e di accertamento del diritto di accesso ”, ha accolto “ il ricorso con riguardo all’impugnativa del silenzio rifiuto in ordine all’esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia e, per l’effetto, [ha] ordina [to] al Comune di Torre del Greco di provvedere sull’istanza presentata dal condominio ricorrente il 3 agosto 2023, meglio descritta in parte motiva e specificamente diretta nei confronti del vano finestra, nel termine di trenta giorni ”.
2. Con l’ordinanza prot. n. 1940/2024 del 12 gennaio 2024, avente a oggetto “ SCIA alternativa al PdC, prot. SUE n. 74966 del 24.9.2022 con la successiva nota d’assenso prot. n. 10036 del 24.2.2023. Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i. ”, impugnata con il ricorso n. 1156/2024, il Comune di Torre de Greco ha – dunque – annullato in autotutela, ai sensi dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, la SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 del D.P.R. n. 380 del 2001), “ afferente alla realizzazione dell’apertura di un vano finestra delle dimensioni di 1,30 m. x 1,00 m. sul prospetto Sud ” dell’immobile di proprietà della ricorrente.
Devono, in primo luogo, essere respinte le eccezioni d’inammissibilità sollevate dal Condominio controinteressato atteso che:
- se è vero che “ la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili ” (articolo 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990), lo stesso non può dirsi in relazione all’atto in questa sede impugnato, il quale costituisce esercizio del potere amministrativo previsto dall’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 2990 (in quanto richiamato dal comma 4, dello stesso articolo 19);
- non rileva, ai fini della proposizione del presente ricorso, la mancata impugnazione della nota prot. n. 10036 del 24 febbraio 2022 (con la quale il Comune comunicava la conclusione con esito positivo del procedimento inerente alla predetta SCIA) e del presupposto provvedimento dell’Ufficio di Tutela del paesaggio prot. n. 4647 del 30 gennaio 2023, nella parte in cui imponevano la previa acquisizione del nulla osta del Condominio, atteso che in questa sede si discute unicamente della legittimità del provvedimento che pone nel nulla gli effetti della SCIA ormai consolidata.
A tal riguardo, con censura assorbente, la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, attesa la mancanza di motivazione “ in ordine al presunto interesse pubblico militante in favore dell’annullamento” e di “comparazione fra gli interessi dedotti in gioco ”.
Il ricorso è fondato. A sostegno del disposto annullamento, infatti, il Comune si limita a rappresentare che:
- “ le opere edilizie di cui alla SCIA alternativa al PdC in oggetto, come sopra, non possono essere considerate "autorizzate" in quanto elemento necessario e indispensabile per la validità procedurale del titolo è l’ottenimento da parte del privato dell’Autorizzazione condominiale ”;
- “ l’interesse pubblico all’annullamento del titolo risiede nella tutela, salvaguardia e rispetto del corretto ed ordinato sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio ai sensi del DPR n. 380/01 ”;
- “ l’interesse pubblico all’annullamento del titolo risiede, altresì, nell’esigenza di evitare conflitti fra condomini, posto che il vano finestra in oggetto andrebbe aperto sulla facciata condominiale in difetto del consenso degli altri condomini ”.
In realtà, al fine di legittimamente porre nel nulla gli effetti prodottisi con la presentazione della SCIA, l’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990 esige, una volta decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori di cui al comma 3 dell’articolo 19, che vengano rappresentate “ le ragioni di interesse pubblico ” e che si tenga conto “ degli interessi dei destinatari e dei controinteressati ”. Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “ la carenza dei presupposti di autotutela quindi, oltre a riguardare una parte rilevante degli elementi imposti dai principi fissati dall’art. 21 nonies cit., emerge con riferimento alla genericità del richiamo all’automatismo dell’interesse pubblico generale su quello del privato, sulla scorta di un ragionamento tautologico che collide con la stessa formulazione della norma; quest’ultima infatti impone sia l’indicazione dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, sia la specifica considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti.
Nel caso di specie mancano entrambe le valutazioni: non è indicato un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità: non è svolta alcuna considerazione in ordine alla necessaria adeguata valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti, in specie i destinatari.
In linea di diritto va fatta quindi applicazione dell’orientamento per cui è illegittimo l’annullamento in autotutela di un permesso in sanatoria, laddove esso sia privo di una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la posizione di affidamento dei destinatari dell’atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23/08/2021, n. 6016) [a ciò non rilevando il generico intento di prevenire conflitti fra privati cittadini, del tutto estraneo all’esercizio del potere di vigilanza sull’attività edilizia] .
Altrimenti opinando, cioè senza pretendere gli elementi indicati come mancanti nella specie, il provvedimento di ritiro in nulla differirebbe dal provvedimento di diniego di un titolo edilizio [ovvero dall’inibitoria di una SCIA]” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 2 luglio 2024, n. 5830).
Ne deriva la fondatezza del ricorso numero di registro generale 1156 del 2024, che deve – pertanto – essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza del Comune di Torre del Greco prot. n. 1940 del 12 gennaio 2024.
3. Con la successiva ordinanza n. 254 del 4 luglio 2024, avente a oggetto “ Ordinanza dirigenziale ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 - Immobile identificato nel NCEU al Foglio 19 p.lla 807 sub 5 a carico di S.E. ”, impugnata con il ricorso n. 5058/2024, il Comune di Torre del Greco ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle seguenti “ opere edilizie abusive ”: “ sul lato mare, è presente il vano finestra realizzato a seguito di istanza SCIA alternativa al Permesso di Costruire prot. SUE n. 74966 del 24/09/2022, che con provvedimento di annullamento in autotutela prot. 1940 del 12/01/2024 rendeva inefficace l’esito positivo della stessa determinando la classificazione dell’intervento illegittimo in quanto privo di titolo abilitativo. Il vano finestra presenta le seguenti dimensioni ml 1,04 x ml 1,35 con infisso tipo legno e grata in ferro posta esternamente; sul balcone lato Napoli, sul tompagno esterno è stata realizzata una nicchia di dimensioni di circa ml 0,77 x ml 0,82 con una profondità di circa ml 0,23. È presente un impianto elettrico e un impianto gas ”.
Anche in questo caso, devono ritenersi infondate le eccezioni sollevate dal Condominio:
- quanto all’ammissibilità del ricorso, poiché il Condominio non è soggetto controinteressato, e dunque parte necessaria, del giudizio avverso il provvedimento di demolizione; per giurisprudenza consolidata, infatti, “ a radicare la condizione di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario nell’azione di annullamento), … non può ritenersi sufficiente la c.d. vicinitas – pur potendo essa integrare il presupposto fattuale della legittimazione ad agire che, in questa materia, è infatti riconosciuta a "chiunque" – occorrendo invece la sussistenza di una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) del terzo menzionato nell’atto per aver dato impulso con la sua denunzia al procedimento sanzionatorio.
Non sembra, in effetti, affatto incongruente che non vi sia una biunivoca corrispondenza tra legittimazione ad agire per l’annullamento di un titolo edilizio illegittimo e qualità di litisconsorte necessario nel giudizio per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio; sia perché la più ampia legittimazione attiva deriva, nel primo caso, da una precisa scelta del legislatore (che, a maggior garanzia del corretto assetto urbanistico, ha inteso estendere tale legittimazione a "chiunque" versi in condizione di oggettivo interesse a perseguire la realizzazione e il mantenimento di tale assetto); sia perché, con riguardo alla seconda ipotesi, un indiscriminato ampliamento del novero dei litisconsorti necessari dal lato passivo (ferma ovviamente restando, invece, la più estesa facoltà di intervenire volontariamente nel giudizio ad opponendum in capo a chiunque altro vi abbia interesse) si risolverebbe in un correlativo restringimento, quantomeno fattuale, della possibilità di agire utilmente in giudizio da parte del destinatario del provvedimento sanzionatorio, e dunque in un’indiretta limitazione del diritto di difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, costituzionalmente garantito.
La posizione di controinteresse processualmente rilevante non deriva solo dal fatto che il procedimento sanzionatorio sia stato innescato dalla denuncia del terzo, ma dal fatto che dal ripristino dello stato dei luoghi sortisca un vantaggio diretto, ovverosia un positivo ampliamento della sfera giuridica del denunciante ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 23 maggio 2017, m. 2416), non riscontrabile nel caso in esame;
- quanto alla ricevibilità del ricorso, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3, dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione ”; sicché, avendo il messo notificatore inviato la raccomandata informativa (dell’avvenuto tentativo di notifica nelle mani della ricorrente) l’11 luglio 2024 e avendo la ricorrente ritirato copia dell’ordinanza impugnata il 12 luglio 2024 (punto non contestato), deve ritenersi tempestivo il ricorso notificato al Comune di Torre del Greco in data 11 ottobre 2024 e depositato il 17 ottobre successivo.
Ciò premesso, quanto all’ordine di demolizione del vano finestra, risulta assorbente la censura di illegittimità derivata dai vizi relativi al presupposto provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 1940/2024 del 12 gennaio 2024. Peraltro, la ricorrente precisa – non smentita sul punto – che “ l’affaccio della finestra è nel cortile interno … e non è visibile su nessuna strada pubblica o privata e non altera la percezione visiva di terzi e non vi sono vedute dirette … la finestra non è neanche visibile dal vano scala condominiale … in quanto la visuale è coperta dalla canna fumaria ” (pagine 8-9 del ricorso).
Quanto alla nicchia, “ realizzata nella risega del muro perimetrale posto sul balcone del tipo ad incasso, il cui affaccio è su terreni abbandonati ” (pagina 9 del ricorso), essa – data la sua modestissima entità – è riconducibile, dal punto di vista urbanistico, agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001 (“ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico ”) e, dal punto di vista paesaggistico, agli interventi di cui all’Allegato A.5 del D.P.R. n. 31 del 2017 (“ installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”), per nessuno dei quali il Comune avrebbe potuto irrogare la sanzione demolitoria (e atteso che nel provvedimento non si fa riferimento alcuno a profili di staticità dell’immobile).
In conclusione, anche il ricorso n. 5058/2024 dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (impregiudicata ogni diversa azione da esperirsi, sul piano civilistico, dinanzi al Giudice ordinario).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Torre del Greco e il Condominio via Sant’Antonio n. 27/D al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuno, per complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge, e rimborso in parti uguali e in solido del contributo unificato versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
IA NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NN | LO AR RI |
IL SEGRETARIO