TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 5/6/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2621 dell'anno 2023
RA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1
Chiefallo, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Lotito Giuseppina ex art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 5/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2023 la ricorrente chiedeva che fosse accertato che lei era in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale e dai 24 CFU nelle discipline antropo- psico -pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e che, per l'effetto, fosse ordinato al convenuto l'inserimento del suo nominativo nella prima CP_1
fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente valide per il triennio 2022/2024.
1
La ricorrente chiedeva altresì che le oltre tre annualità di servizio espletato nelle scuole statali fossero considerate titolo equiparato all'abilitazione, con conseguente suo diritto all'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI per le classi di concorso A011, A012
e A022 e, per l'effetto, che fosse ordinato al Controparte_2
di Bari di inserirla nelle predette graduatorie, e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.
Costituendosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che CP_1
il possesso del diploma di laurea abbinato al possesso dei 24 CFU, come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2264/2018, non era titolo abilitante all'insegnamento, in assenza di una equiparazione espressamente stabilita da una norma primaria o secondaria.
Con atto del 14/5/2025 la ricorrente rinunciava all'azione intrapresa e dunque al ricorso.
****
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinunzia all'azione da parte della ricorrente.
Infatti con proprio atto del 14/5/2025, depositato nel fascicolo telematico in data 15/5/2025, la ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa non sussistendo i presupposti per la coltivazione del ricorso.
Ebbene, si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. in termini Cass. n. 19845/2019).
Nel caso di specie, essendo chiara la volontà della ricorrente di rinunciare all'azione, non è necessaria l'accettazione della controparte.
Va dunque dichiarata l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 6/4/2023 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_3
1) dichiara estinta l'azione per intervenuta rinunzia e cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trani in data 5/6/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3