Art. 9.
La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.
Sono abrogati l' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l' articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 . ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319 , in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".
La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.
Sono abrogati l' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l' articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 . ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319 , in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".