Articolo 9 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 agosto 1975
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Versione
28 aprile 1977
Art. 9.
La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.
Sono abrogati l' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l' articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 . ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319 , in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".
Entrata in vigore il 28 aprile 1977
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