Versione
24 agosto 1985
24 agosto 1985
Art. 1.
Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall' articolo 2786 del codice civile , con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell' art. 2786 del codice civile e' il seguente:
" Art. 2786 (Costituzione ). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore".
Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall' articolo 2786 del codice civile , con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell' art. 2786 del codice civile e' il seguente:
" Art. 2786 (Costituzione ). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore".
Commentari • 4
- 1. Il pegno non possessorio come strumento innovativo di garanziahttps://www.iusinitinere.it/ · 1
Premesse: l'evoluzione normativa e l'introduzione dell'istituto. Il presente lavoro ha come oggetto l'analisi del pegno mobiliare non possessorio, di recente introduzione ad opera del c.d. “Decreto Banche” [1], che costituisce un istituto innovativo rispetto ai noti strumenti di garanzia del credito previsti dal Codice civile [2]. Per tradizione la valida costituzione del pegno richiede lo spossessamento del bene da parte del debitore, presupposto di non immediata percezione nella realtà contemporanea degli scambi internazionali, frequentati da prodotti finanziari e un sempre maggior numero di beni dematerializzati. L'istituto in parola affonda le proprie radici su un modello di garanzia …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/10/2018, n. 48718Provvedimento: […] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato AL IC alla pena di mesi 2 di arresto ed C 350,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli art. 1 e 4 bis, legge 401/1985, accertato il 3 gennaio 2014. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso: violazione di legge, omessa valutazione delle richieste di autorizzazione presenti nel fascicolo.Leggi di più...
- omessa valutazione autorizzazione·
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- condanna Cassa delle ammende·
- violazione di legge·
- genericità ricorso·
- doppia conforme·
- art. 1 e 4 bis legge 401/1985