Articolo 1 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 2
Versione
24 agosto 1985
Art. 1.
Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall' articolo 2786 del codice civile , con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell' art. 2786 del codice civile e' il seguente:
" Art. 2786 (Costituzione ). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore".
Entrata in vigore il 24 agosto 1985
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