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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 21207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21207 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: DI Italia s.r.l., con sede in Cagliari, in persona legale rappresentante sig.ra IA RI FI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Marchese. Ricorrente contro IN s.p.a., in persona dele legale rappresentante dott. Giacomo Spissu, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paola Serra e Francesca Passino. Controricorrente avverso la sentenza n. 313/2020 della Corte di appello di Cagliari, depositata il 5.6.2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.7.2025 dal consigliere Mario Bertuzzi;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL PE, che ha chiesto l’accoglimento dei primi sei motivi di ricorso, assorbito il settimo. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21207 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 24/07/2025 R.G. N. 24994/2020. 2 Udite le difese svolte dall’Avvocato Paola Serra per la società controricorrente. Fatti di causa Con sentenza n. 9616 del 2009 il tribunale di Milano condannò le società OB e IN a pagare a DI s.r.l. la somma di euro 574.625,04, la prima società a titolo di corrispettivo delle opere ulteriori eseguite da DI nel corso di un contratto di appalto con essa stipulato e la seconda, quale proprietaria del suolo, per l’ingiustificato arricchimento da essa ottenuto a seguito delle maggiori opere. La sentenza fu appellata solo dalla società OB ed il relativo giudizio, a cui non partecipò IN, si concluse con sentenza n. 3884 del 2013, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non dovuta la somma richiesta da DI. Contro tale sentenza IN propose ricorso per cassazione, che venne rigettato con ordinanza di questa Corte n. 28223 del 2017. Nel 2014 DI promosse esecuzione della sentenza n. 9616 del 2009 del tribunale di Milano in danno di IN, che propose opposizione, invocando l’efficacia nei suoi confronti della sentenza di riforma emessa dalla Corte di appello di Milano. Il tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1792 del 2018, rigettò l’opposizione, Proposto gravame, con sentenza n. 313 del 5.6.2020 la Corte di appello di Cagliari la accolse, condannando la s.r.l. DI alla restituzione di quanto riscosso in sede esecutiva. La Corte cagliaritana motivò la sua conclusione affermando che la sentenza della Corte di appello di Milano, avendo respinto la domanda di DI nei confronti di Immobileuropea per la ragione che le opere di cui essa chiedeva il pagamento erano già comprese nel contratto di appalto, stipulato “a forfait chiavi in mano”, la statuizione di rigetto della pretesa avanzata da DI spiegava efficacia, quale effetto favorevole dell’atto compiuto dalla sua coobbligata, anche nei confronti della IN, essendo le posizioni delle suddette parti tra loro connesse e interdipendenti, trovando comunanza nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello. R.G. N. 24994/2020. 3 Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso DI s.r.l. in concordato preventivo, affidato a sette motivi. IN s.p.a. ha notificato controricorso. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza per avere fondato la sua conclusione sulla sussistenza di un legame di dipendenza tra la domanda avanzata dalla odierna ricorrente nei confronti di OB e quella avanzata nei confronti di IN, nonostante tale nesso di dipendenza fosse stato escluso dalla ordinanza n. 28223 del 2017 della Corte di Cassazione, che, proprio sulla base della rilevata mancanza di un legame fra le posizioni processuali delle due parti condannate in primo grado, aveva rigettato i motivi con cui la IN aveva lamentato la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., assumendo la nullità della sentenza della Corte di appello di Milano per difetto di integrità del contraddittorio. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di appello esaminato l’eccezione della appellata secondo cui la questione relativa al vincolo di dipendenza tra le posizioni delle parti convenute era coperta dal giudicato derivante dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 28223 del 2017, che l’aveva affrontata e risolta in senso negativo. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per omessa considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado del tribunale di Milano n. 9616 del 2009, che aveva condannato la società IN e non era stata dalla stessa impugnata. Il quarto motivo di ricorso denuncia di nuovo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado del tribunale di Cagliari n.1792 del 2018, che aveva rilevato le preclusioni derivanti dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 28223 del 2017 e dalla sentenza del tribunale di Milano n. 9616 del 2009. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1306 c.c., per avere la Corte di appello giustificato l’estensione alla IN dell’effetto favorevole R.G. N. 24994/2020. 4 della sentenza della Corte di appello di Milano n.3884 del 2013 emessa nei confronti della OB in forza della citata disposizione, che consente al debitore solidale di avvantaggiarsi della sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido. Si assume al riguardo che tale disposizione non era applicabile nel caso di specie, avendo la IN partecipato al giudizio promosso dal creditore. Il sesto motivo di ricorso denuncia di nuovo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di appello giustificato la sua decisione in forza dell’erronea interpretazione dell’inciso contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 28233 del 2017, che, alla luce della sentenza della Corte di appello di Milano n.3884 del 2013, che aveva accolto le ragioni di OB, rappresentava il difetto di interesse della IN alla proposizione del ricorso avverso la suddetta sentenza. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., per avere la Corte di appello giustificato la soluzione accolta facendo riferimento, almeno implicitamente, a tale disposizione, che prevede l’estensione degli effetti della riforma o della cassazione parziale di una sentenza anche ai capi della decisone dipendenti da quello oggetto di riforma o di cassazione. 2. Il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati. Come già esposto, con sentenza del 2013 la Corte di appello di Milano aveva annullato la statuizione di primo grado che aveva condannato la società OB al pagamento della somma di euro 574.625,04 in favore della s.r.l. DI, quale corrispettivo per le maggiori opere realizzate rispetto quelle originariamente previste. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza ora impugnata, ha riconosciuto al giudicato formatosi su tale decisione efficacia riflessa anche nei confronti della società IN, che pure non aveva appellato la sentenza del tribunale che l’aveva condannata in via solidale con la OB e non aveva partecipato al giudizio di secondo grado. La Corte ha motivato la conclusione accolta in forza della considerazione che le posizioni processuali rivestite da OB e da IN nei R.G. N. 24994/2020. 5 confronti della domanda avanzata da DI fossero tra loro strettamente dipendenti, essendo la relativa pretesa fondata su un fatto costitutivo comune ad entrambe, che cioè l’ appaltatrice avesse realizzato lavori maggiori e ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, per i quali non aveva ricevuto compenso. La premessa accolta è che solo in presenza di tale circostanza avrebbero potuto ritenersi fondate sia la richiesta di pagamento del prezzo nei confronti della committente Immobileuropa, che la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento avanzata nei confronti di IN, quale proprietaria del suolo. Tale fatto però era stata escluso dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 2013, che aveva accertato che le opere di cui si chiedeva il compenso erano già comprese nell’appalto originario e quindi nel corrispettivo ricevuto. Secondo la Corte cagliaritana tale pronunciamento estendeva la sua efficacia anche alla IN, ai sensi dell’art. 1306 c.c., quale effetto favorevole dell’atto di appello posto in essere dal condebitore solidale ed atteso il legame di dipendenza tra le posizioni delle società convenute. In proposito ha richiamato il principio secondo cui se, di norma, l'obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, bensì rapporti giuridici distinti, tale regola, tuttavia, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga ovvero escluda la responsabilità dell'altro (Cass. n.20860 del 2018). Ora, il principio di diritto sopra richiamato è certamente esatto, potendosi configurare un nesso di dipendenza anche con riguardo alle obbligazioni solidali, laddove la posizione rivestita da uno dei debitori sia connessa o subordinata a quella dell’altro, nel caso, in particolare, in cui la responsabilità dell’uno presuppone quella dell’altro. In tale ipotesi il relativo giudizio dà luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione sulle relative responsabilità essere presa in modo unitario. R.G. N. 24994/2020. 6 L’errore della Corte di appello risiede, tuttavia, nel non avere considerato che la questione della esistenza, nel caso concreto, di un legame di interrelazione e dipendenza era già stata esaminata dalla ordinanza di questa Corte n. 28223 del 2017, che l’aveva esclusa, rigettando il ricorso proposto da IN avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3884 del 2013. Il ricorso per cassazione era stato proposto da IN per violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., lamentando che essa non era stata destinataria dell’atto di appello e non aveva partecipato al relativo giudizio. I motivi di ricorso, riprodotti dalla odierna ricorrente, denunciavano la violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che la ricorrente era stata pretermessa nel giudizio di secondo grado illegittimamente, dovendo ad essa riconoscersi la veste di litisconsorte necessario. In particolare, la ricorrente assumeva che: “la posizione processuale dell’appellante OB, condannata in solido con IN a corrispondere il corrispettivo delle varianti in corso d’opera realizzate in esecuzione del contratto di appalto, presenta(va) un’oggettiva correlazione con quella del litisconsorte pretermesso (IN), in quanto il titolo di responsabilità dell’uno (il terzo pretermesso) dipendeva dal titolo di responsabilità dell’altro (l’appellante). Ed invero le domande di condanna in via solidale, proposte da IC (in via riconvenzionale nel primo grado del giudizio) nei confronti di entrambe le convenute per il pagamento del corrispettivo dovuto per varianti eseguite nel corso del contratto di appalto intercorso tra OB e IC, postulavano e postulano l’obbligazione (e responsabilità) solidale di IN, quale proprietaria del suolo in cui è stata realizzata l’opera appaltata, solo ed esclusivamente in quanto sia accertata e sussista la corrispondente obbligazione (e responsabilità) di OB a seguito dell’intervenuto accertamento del diritto di IC al pagamento del corrispettivo per le varianti eseguite”; “trattandosi – come è di tutta evidenza nel caso di specie – di cause non solo connesse per l’oggetto, ma legate da pregiudizialità, si deve ritenere applicabile, in sede di gravame, il regime proprio delle cause dipendenti ex art. 331 c.p.c.”. Questa Corte, con l’ordinanza n. 28233 del 2017, ha, come detto, respinto il ricorso. Premesso che la fondatezza dei motivi presupponeva “l’effettiva R.G. N. 24994/2020. 7 sussistenza di un legame fra le posizioni processuali delle due parti condannate, solo con la decisone del Tribunale di prima istanza, al pagamento di somma in favore di DI”, la predetta ordinanza ha escluso la sussistenza di tale presupposto, rilevando che “il semplice elemento che con la decisione di primo grado vi sia stata condanna in solido della OB e della IN non è, nella concreta fattispecie, sufficiente a sostanziare la prospettata ipotesi di ricorrenza di litisconsorzio necessario“ e che ”Dall’esame del testo della decisione del Tribunale di Milano, integralmente trascritta nel corpo della gravata decisione, emerge -viceversa- che la condanna delle due predette parti, ancorché solidale, era fondata non sullo stesso titolo, ma su ragioni distinte. In particolare la domanda spiegata da DI veniva accolta con condanna nei confronti della OB, quale committente dei lavori, e nei confronti della odierna ricorrente come proprietaria del suolo”. L’esistenza di un legame di dipendenza tra le posizioni dei condebitori solidali, condannati in primo grado, risultava pertanto esclusa dalla richiamata ordinanza di questa Corte, che ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della figura delle cause scindibili, prive come tali tra loro di vincoli di correlazione o dipendenza logico-giuridica. La questione non poteva pertanto essere riproposta in sede di opposizione all’esecuzione né, nel relativo giudizio, essere affrontata e risolta diversamente. La questione risultava, infatti, coperta da giudicato in forza del pronunciamento di questa Corte reso tra le medesime parti, tanto più che esso era stato emesso nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, sicché essa era ormai preclusa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.. Non si dubita invero che la questione esaminata e risolta da questa Corte con l’ordinanza del 2017 sia la stessa di quella affrontata dalla Corte di appello con la sentenza impugnata e su cui essa ha fondato il decisum, vertendo entrambe sulla sussistenza o meno di un nesso di dipendenza tra le posizioni sostanziali e processuali delle parti convenute. Il rilievo che l’ordinanza di questa Corte sia stata emessa al fine di valutare l’integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, a fronte della dedotta violazione dell’art. 331 c.p.c., è d’altra parte ininfluente, atteso che R.G. N. 24994/2020. 8 l’accertamento di un fatto coperto da giudicato spiega i suoi effetti sotto tutti i profili in cui, in astratto, esso può venire in considerazione. La conclusione della Corte di appello appare altresì erronea laddove ha giustificato l’estensione dell’effetto favorevole della sentenza della Corte di appello di Milano a IN ai sensi dell’art. 1306 c.c., che consente al debitore solidale di avvantaggiarsi della sentenza favorevole pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido. La censura del ricorrente, sollevata con il quinto motivo, è sul punto fondata. La facoltà del condebitore di avvantaggiarsi della sentenza emessa tra il creditore ed uno dei debitori in solido presuppone, infatti, che egli non abbia partecipato al relativo giudizio, risultando altrimenti la sua posizione regolata dalla relativa decisione, con le conseguenti preclusioni derivanti dalla sua mancata impugnazione ( Cass. n. 303 del 2019; Cass. n. 20559 del 2014; Cass. n. 13458 del 2013; Cass. n. 12515 del 2012). Nella specie la disposizione di cui all’art. 1306 c.c. non era pertanto applicabile, essendo pacifico che la società IN aveva partecipato al giudizio promosso dal creditore. Né, infine, autonoma rilevanza può attribuirsi al passo dell’ordinanza, scritto tra parentesi, ove, dopo avere escluso la ricorrenza della prospettata ipotesi di litisconsorzio necessario, questa Corte aggiunge: ”per di più non si comprende neppure quale possa essere l’interesse ad impugnare della odierna ricorrente che comunque si è vista riformare dalla Corte distrettuale una decisione di primo grado che, ancorché in solido, la condannava al pagamento”. La Corte cagliaritana ha ravvisato in questa frase una conferma alla soluzione accolta, osservando che: “Tale affermazione non avrebbe ragion d’essere se non nell’ottica di ritenere che la IN potesse avvantaggiarsi degli effetti assolutori della sentenza della corte di appello, emessa nell’ambito del giudizio al quale non ha partecipato”. Il passo dell’ordinanza sopra riportato non appare però sufficiente a giustificare la conclusione che la Corte di appello ne trae, di avvenuto riconoscimento, da parte dell’ordinanza, di un effetto espansivo della decisione di appello in favore della IN. La censura sul punto, sollevata con il sesto motivo di ricorso, appare fondata. L’interpretazione fatta propria dalla Corte di appello appare in R.G. N. 24994/2020. 9 stridente contrasto con la motivazione dell’ ordinanza sopra richiamata. Una lettura complessiva del provvedimento e delle ragioni in esso espresse suggerisce invero di conferire alla frase riportata il significato di voler sottolineare che, se effettivamente fosse esistito un legame di dipendenza tra le posizioni delle società convenute, lo stesso ricorso per cassazione della IN sarebbe privo di interesse, potendo la parte invocare a suo favore l’efficacia della sentenza di riforma di secondo grado emessa nei confronti della Immobiliareuropa. In tale prospettiva, l’osservazione appare in continuità e non in contraddizione con le ragioni della decisione che hanno negato il suddetto legame di dipendenza. Il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso meritano pertanto di essere accolti. Gli altri motivi si dichiarano assorbiti. 4. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL PE, che ha chiesto l’accoglimento dei primi sei motivi di ricorso, assorbito il settimo. Civile Sent. Sez. 2 Num. 21207 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 24/07/2025 R.G. N. 24994/2020. 2 Udite le difese svolte dall’Avvocato Paola Serra per la società controricorrente. Fatti di causa Con sentenza n. 9616 del 2009 il tribunale di Milano condannò le società OB e IN a pagare a DI s.r.l. la somma di euro 574.625,04, la prima società a titolo di corrispettivo delle opere ulteriori eseguite da DI nel corso di un contratto di appalto con essa stipulato e la seconda, quale proprietaria del suolo, per l’ingiustificato arricchimento da essa ottenuto a seguito delle maggiori opere. La sentenza fu appellata solo dalla società OB ed il relativo giudizio, a cui non partecipò IN, si concluse con sentenza n. 3884 del 2013, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non dovuta la somma richiesta da DI. Contro tale sentenza IN propose ricorso per cassazione, che venne rigettato con ordinanza di questa Corte n. 28223 del 2017. Nel 2014 DI promosse esecuzione della sentenza n. 9616 del 2009 del tribunale di Milano in danno di IN, che propose opposizione, invocando l’efficacia nei suoi confronti della sentenza di riforma emessa dalla Corte di appello di Milano. Il tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1792 del 2018, rigettò l’opposizione, Proposto gravame, con sentenza n. 313 del 5.6.2020 la Corte di appello di Cagliari la accolse, condannando la s.r.l. DI alla restituzione di quanto riscosso in sede esecutiva. La Corte cagliaritana motivò la sua conclusione affermando che la sentenza della Corte di appello di Milano, avendo respinto la domanda di DI nei confronti di Immobileuropea per la ragione che le opere di cui essa chiedeva il pagamento erano già comprese nel contratto di appalto, stipulato “a forfait chiavi in mano”, la statuizione di rigetto della pretesa avanzata da DI spiegava efficacia, quale effetto favorevole dell’atto compiuto dalla sua coobbligata, anche nei confronti della IN, essendo le posizioni delle suddette parti tra loro connesse e interdipendenti, trovando comunanza nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello. R.G. N. 24994/2020. 3 Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso DI s.r.l. in concordato preventivo, affidato a sette motivi. IN s.p.a. ha notificato controricorso. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza per avere fondato la sua conclusione sulla sussistenza di un legame di dipendenza tra la domanda avanzata dalla odierna ricorrente nei confronti di OB e quella avanzata nei confronti di IN, nonostante tale nesso di dipendenza fosse stato escluso dalla ordinanza n. 28223 del 2017 della Corte di Cassazione, che, proprio sulla base della rilevata mancanza di un legame fra le posizioni processuali delle due parti condannate in primo grado, aveva rigettato i motivi con cui la IN aveva lamentato la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., assumendo la nullità della sentenza della Corte di appello di Milano per difetto di integrità del contraddittorio. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di appello esaminato l’eccezione della appellata secondo cui la questione relativa al vincolo di dipendenza tra le posizioni delle parti convenute era coperta dal giudicato derivante dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 28223 del 2017, che l’aveva affrontata e risolta in senso negativo. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per omessa considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado del tribunale di Milano n. 9616 del 2009, che aveva condannato la società IN e non era stata dalla stessa impugnata. Il quarto motivo di ricorso denuncia di nuovo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado del tribunale di Cagliari n.1792 del 2018, che aveva rilevato le preclusioni derivanti dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 28223 del 2017 e dalla sentenza del tribunale di Milano n. 9616 del 2009. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1306 c.c., per avere la Corte di appello giustificato l’estensione alla IN dell’effetto favorevole R.G. N. 24994/2020. 4 della sentenza della Corte di appello di Milano n.3884 del 2013 emessa nei confronti della OB in forza della citata disposizione, che consente al debitore solidale di avvantaggiarsi della sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido. Si assume al riguardo che tale disposizione non era applicabile nel caso di specie, avendo la IN partecipato al giudizio promosso dal creditore. Il sesto motivo di ricorso denuncia di nuovo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di appello giustificato la sua decisione in forza dell’erronea interpretazione dell’inciso contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 28233 del 2017, che, alla luce della sentenza della Corte di appello di Milano n.3884 del 2013, che aveva accolto le ragioni di OB, rappresentava il difetto di interesse della IN alla proposizione del ricorso avverso la suddetta sentenza. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., per avere la Corte di appello giustificato la soluzione accolta facendo riferimento, almeno implicitamente, a tale disposizione, che prevede l’estensione degli effetti della riforma o della cassazione parziale di una sentenza anche ai capi della decisone dipendenti da quello oggetto di riforma o di cassazione. 2. Il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati. Come già esposto, con sentenza del 2013 la Corte di appello di Milano aveva annullato la statuizione di primo grado che aveva condannato la società OB al pagamento della somma di euro 574.625,04 in favore della s.r.l. DI, quale corrispettivo per le maggiori opere realizzate rispetto quelle originariamente previste. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza ora impugnata, ha riconosciuto al giudicato formatosi su tale decisione efficacia riflessa anche nei confronti della società IN, che pure non aveva appellato la sentenza del tribunale che l’aveva condannata in via solidale con la OB e non aveva partecipato al giudizio di secondo grado. La Corte ha motivato la conclusione accolta in forza della considerazione che le posizioni processuali rivestite da OB e da IN nei R.G. N. 24994/2020. 5 confronti della domanda avanzata da DI fossero tra loro strettamente dipendenti, essendo la relativa pretesa fondata su un fatto costitutivo comune ad entrambe, che cioè l’ appaltatrice avesse realizzato lavori maggiori e ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, per i quali non aveva ricevuto compenso. La premessa accolta è che solo in presenza di tale circostanza avrebbero potuto ritenersi fondate sia la richiesta di pagamento del prezzo nei confronti della committente Immobileuropa, che la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento avanzata nei confronti di IN, quale proprietaria del suolo. Tale fatto però era stata escluso dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 2013, che aveva accertato che le opere di cui si chiedeva il compenso erano già comprese nell’appalto originario e quindi nel corrispettivo ricevuto. Secondo la Corte cagliaritana tale pronunciamento estendeva la sua efficacia anche alla IN, ai sensi dell’art. 1306 c.c., quale effetto favorevole dell’atto di appello posto in essere dal condebitore solidale ed atteso il legame di dipendenza tra le posizioni delle società convenute. In proposito ha richiamato il principio secondo cui se, di norma, l'obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, bensì rapporti giuridici distinti, tale regola, tuttavia, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga ovvero escluda la responsabilità dell'altro (Cass. n.20860 del 2018). Ora, il principio di diritto sopra richiamato è certamente esatto, potendosi configurare un nesso di dipendenza anche con riguardo alle obbligazioni solidali, laddove la posizione rivestita da uno dei debitori sia connessa o subordinata a quella dell’altro, nel caso, in particolare, in cui la responsabilità dell’uno presuppone quella dell’altro. In tale ipotesi il relativo giudizio dà luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione sulle relative responsabilità essere presa in modo unitario. R.G. N. 24994/2020. 6 L’errore della Corte di appello risiede, tuttavia, nel non avere considerato che la questione della esistenza, nel caso concreto, di un legame di interrelazione e dipendenza era già stata esaminata dalla ordinanza di questa Corte n. 28223 del 2017, che l’aveva esclusa, rigettando il ricorso proposto da IN avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3884 del 2013. Il ricorso per cassazione era stato proposto da IN per violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., lamentando che essa non era stata destinataria dell’atto di appello e non aveva partecipato al relativo giudizio. I motivi di ricorso, riprodotti dalla odierna ricorrente, denunciavano la violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che la ricorrente era stata pretermessa nel giudizio di secondo grado illegittimamente, dovendo ad essa riconoscersi la veste di litisconsorte necessario. In particolare, la ricorrente assumeva che: “la posizione processuale dell’appellante OB, condannata in solido con IN a corrispondere il corrispettivo delle varianti in corso d’opera realizzate in esecuzione del contratto di appalto, presenta(va) un’oggettiva correlazione con quella del litisconsorte pretermesso (IN), in quanto il titolo di responsabilità dell’uno (il terzo pretermesso) dipendeva dal titolo di responsabilità dell’altro (l’appellante). Ed invero le domande di condanna in via solidale, proposte da IC (in via riconvenzionale nel primo grado del giudizio) nei confronti di entrambe le convenute per il pagamento del corrispettivo dovuto per varianti eseguite nel corso del contratto di appalto intercorso tra OB e IC, postulavano e postulano l’obbligazione (e responsabilità) solidale di IN, quale proprietaria del suolo in cui è stata realizzata l’opera appaltata, solo ed esclusivamente in quanto sia accertata e sussista la corrispondente obbligazione (e responsabilità) di OB a seguito dell’intervenuto accertamento del diritto di IC al pagamento del corrispettivo per le varianti eseguite”; “trattandosi – come è di tutta evidenza nel caso di specie – di cause non solo connesse per l’oggetto, ma legate da pregiudizialità, si deve ritenere applicabile, in sede di gravame, il regime proprio delle cause dipendenti ex art. 331 c.p.c.”. Questa Corte, con l’ordinanza n. 28233 del 2017, ha, come detto, respinto il ricorso. Premesso che la fondatezza dei motivi presupponeva “l’effettiva R.G. N. 24994/2020. 7 sussistenza di un legame fra le posizioni processuali delle due parti condannate, solo con la decisone del Tribunale di prima istanza, al pagamento di somma in favore di DI”, la predetta ordinanza ha escluso la sussistenza di tale presupposto, rilevando che “il semplice elemento che con la decisione di primo grado vi sia stata condanna in solido della OB e della IN non è, nella concreta fattispecie, sufficiente a sostanziare la prospettata ipotesi di ricorrenza di litisconsorzio necessario“ e che ”Dall’esame del testo della decisione del Tribunale di Milano, integralmente trascritta nel corpo della gravata decisione, emerge -viceversa- che la condanna delle due predette parti, ancorché solidale, era fondata non sullo stesso titolo, ma su ragioni distinte. In particolare la domanda spiegata da DI veniva accolta con condanna nei confronti della OB, quale committente dei lavori, e nei confronti della odierna ricorrente come proprietaria del suolo”. L’esistenza di un legame di dipendenza tra le posizioni dei condebitori solidali, condannati in primo grado, risultava pertanto esclusa dalla richiamata ordinanza di questa Corte, che ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della figura delle cause scindibili, prive come tali tra loro di vincoli di correlazione o dipendenza logico-giuridica. La questione non poteva pertanto essere riproposta in sede di opposizione all’esecuzione né, nel relativo giudizio, essere affrontata e risolta diversamente. La questione risultava, infatti, coperta da giudicato in forza del pronunciamento di questa Corte reso tra le medesime parti, tanto più che esso era stato emesso nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, sicché essa era ormai preclusa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.. Non si dubita invero che la questione esaminata e risolta da questa Corte con l’ordinanza del 2017 sia la stessa di quella affrontata dalla Corte di appello con la sentenza impugnata e su cui essa ha fondato il decisum, vertendo entrambe sulla sussistenza o meno di un nesso di dipendenza tra le posizioni sostanziali e processuali delle parti convenute. Il rilievo che l’ordinanza di questa Corte sia stata emessa al fine di valutare l’integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, a fronte della dedotta violazione dell’art. 331 c.p.c., è d’altra parte ininfluente, atteso che R.G. N. 24994/2020. 8 l’accertamento di un fatto coperto da giudicato spiega i suoi effetti sotto tutti i profili in cui, in astratto, esso può venire in considerazione. La conclusione della Corte di appello appare altresì erronea laddove ha giustificato l’estensione dell’effetto favorevole della sentenza della Corte di appello di Milano a IN ai sensi dell’art. 1306 c.c., che consente al debitore solidale di avvantaggiarsi della sentenza favorevole pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido. La censura del ricorrente, sollevata con il quinto motivo, è sul punto fondata. La facoltà del condebitore di avvantaggiarsi della sentenza emessa tra il creditore ed uno dei debitori in solido presuppone, infatti, che egli non abbia partecipato al relativo giudizio, risultando altrimenti la sua posizione regolata dalla relativa decisione, con le conseguenti preclusioni derivanti dalla sua mancata impugnazione ( Cass. n. 303 del 2019; Cass. n. 20559 del 2014; Cass. n. 13458 del 2013; Cass. n. 12515 del 2012). Nella specie la disposizione di cui all’art. 1306 c.c. non era pertanto applicabile, essendo pacifico che la società IN aveva partecipato al giudizio promosso dal creditore. Né, infine, autonoma rilevanza può attribuirsi al passo dell’ordinanza, scritto tra parentesi, ove, dopo avere escluso la ricorrenza della prospettata ipotesi di litisconsorzio necessario, questa Corte aggiunge: ”per di più non si comprende neppure quale possa essere l’interesse ad impugnare della odierna ricorrente che comunque si è vista riformare dalla Corte distrettuale una decisione di primo grado che, ancorché in solido, la condannava al pagamento”. La Corte cagliaritana ha ravvisato in questa frase una conferma alla soluzione accolta, osservando che: “Tale affermazione non avrebbe ragion d’essere se non nell’ottica di ritenere che la IN potesse avvantaggiarsi degli effetti assolutori della sentenza della corte di appello, emessa nell’ambito del giudizio al quale non ha partecipato”. Il passo dell’ordinanza sopra riportato non appare però sufficiente a giustificare la conclusione che la Corte di appello ne trae, di avvenuto riconoscimento, da parte dell’ordinanza, di un effetto espansivo della decisione di appello in favore della IN. La censura sul punto, sollevata con il sesto motivo di ricorso, appare fondata. L’interpretazione fatta propria dalla Corte di appello appare in R.G. N. 24994/2020. 9 stridente contrasto con la motivazione dell’ ordinanza sopra richiamata. Una lettura complessiva del provvedimento e delle ragioni in esso espresse suggerisce invero di conferire alla frase riportata il significato di voler sottolineare che, se effettivamente fosse esistito un legame di dipendenza tra le posizioni delle società convenute, lo stesso ricorso per cassazione della IN sarebbe privo di interesse, potendo la parte invocare a suo favore l’efficacia della sentenza di riforma di secondo grado emessa nei confronti della Immobiliareuropa. In tale prospettiva, l’osservazione appare in continuità e non in contraddizione con le ragioni della decisione che hanno negato il suddetto legame di dipendenza. Il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso meritano pertanto di essere accolti. Gli altri motivi si dichiarano assorbiti. 4. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.