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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
SA AN, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3525/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4763 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 91/06/2024 pronunciata il 27.11.2024 e depositata in segreteria il successivo 03.01.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 9912/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento n. 4736 notificato a mezzo pec in data 22.06.2023 ed emesso dal COMUNE DI ROMA avente ad oggetto il versamento dell'imposta municipale IMU sugli immobili per l'anno d'imposta 2018 per un importo di € 85.108,42 oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 114.184,81
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello la società, contribuente deducendo in merito all'erroneità e nullità della stessa laddove i primi Giudici disconoscevano il beneficio IMU, previsto nel caso di beni immobili c.d. “merce” in violazione dell'art. 2 co. 3 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, per via del mancato riconoscimento del titolo di impresa costruttrice, ancorché ne ricorressero pacifici tutti i requisiti sostanziali nonché in ragione del presunto mancato assolvimento dell'onere puramente ed asseritamente “formale” della presentazione della dichiarazione IMU. Depositava in giudizio sentenze relative ad altre annualità IMU che accoglievano le lagnanze dell'attuale appellante. In particolare depositava sentenza nr. 1881/2024 asseritamente passata in giudicato senza però fornire alcuna attestazione in tal senso con ogni conseguenza di legge.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato relativo all'anno 2018 ed con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cp come per legge, da distarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiaravano antistatari.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore deducendo su ogni singolo ed avverso motivo di appello e reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludendo per la conferma della sentenza gravata, della legittimità dell'operato dell'ente e la condanna alle spese ed onorari del grado. Produceva anch' esso giurisprudenza di questa Corte relativa a giudizi intercorsi tra le parti e di segno favorevole alle proprie conclusione.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello vada accolto e la gravate sentenza riformata.
L'eccezione attinente il titolo di impresa costruttrice si rivela fondata atteso che il conferimento di azienda è
l'operazione mediante la quale un soggetto – conferente - apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società – conferitaria - ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa per cui l'effetto principale per il soggetto conferitario è il subentro nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, circostanza questa che comporta ai fini fiscali l'equiparazione del conferimento immobiliare al conferimento di azienda -come da circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15/2/2012 (“ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di un Fondo Immobiliare si applica alla stregua dei conferimenti d'azienda le disposizioni dell'art. 2 comma 3 lettera b DPR 633/72”) e n. 32/E del 17/9/2015 (“i conferimenti aventi ad oggetto una pluralità di immobili si considerano compresi tra le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda e come tali soggetti all'applicazione dei tributi di riferimento).
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non sussiste il lamentato vizio di mancata presentazione della dichiarazione IMU. E' pur vero che ancorché costituisca un adempimento “formale” assume una valenza sostanziale in quanto è espressamene prevista dalla norma a pena di decadenza dalle agevolazioni in astratto spettanti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3375 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di agevolazioni fiscali: l'importanza cruciale dell'obbligo dichiarativo
IMU. Per le imprese edili e immobiliari, questa pronuncia chiarisce che l'esenzione per i cosiddetti “beni merce” è strettamente legata alla presentazione di un'apposita dichiarazione entro termini precisi. La mancata osservanza di tale onere comporta la perdita irrevocabile del beneficio, anche se l'ente comunale è già a conoscenza della natura degli immobili. Il punto centrale della decisione è che l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione. La Corte ha sottolineato che la normativa di riferimento (art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102) rende la presentazione della dichiarazione una condicio sine qua non per l'ottenimento del beneficio fiscale. Questo obbligo è previsto a pena di decadenza. Il termine per adempiere deve considerarsi perentorio, anche in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, in ragione dello scopo della norma: permettere all'ente impositore di controllare la veridicità dei dati e di programmare le proprie risorse finanziarie. E' stato altresì chiarito che la circostanza che il Comune possa essere a conoscenza dei fatti non può sostituire l'adempimento formale della dichiarazione. La presentazione dell'istanza non è un atto superfluo, ma una condizione necessaria e non surrogabile. Del pari la Corte ha respinto l'argomentazione basata sull'applicazione retroattiva della legge n. 160/2019 in base al principio del favor rei. I giudici hanno specificato che tale principio non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al contribuente.
La nuova disciplina, in vigore dal 2020, non ha abrogato l'obbligo dichiarativo e, pertanto, non può essere invocata per sanare omissioni relative ad annualità d'imposta precedenti. L'omessa presentazione della dichiarazione non configura un'ipotesi di abolitio criminis, ma semplicemente il mancato perfezionamento della fattispecie che dà diritto all'agevolazione. In tale contesto normativo, nel caso che ricorre, la Ricorrente_1 srl, quale conferitaria subentrata nella posizione del Fondo Immobiliare Nominativo_2 di soggetto passivo IMU, i cui beni immobili oggetto di conferimento erano beni “merce”, iscritti dalla conferente tra le rimanenze, ha conservato per gli stessi tale status e tale allocazione e rappresentazione contabile in bilancio essendo succeduta, appunto quale conferitari in tutte le posizioni di cui il fondo conferente era titolare ed ha destinato alla vendita gli immobili appostandoli tra le rimanenze finali di “beni merce” al 31.12.2016. Ai sensi dell'art. art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019, per tali beni merci, ancorché ne sia cambiata la titolarità, non si è quindi verificato alcun evento che abbia comportato una diversa determinazione dell'imposta o modificato l'agevolazione già spettante con conseguente assenza di nuovo obbligo dichiarativo, restando per l'effetto valido ed efficace quello a cui aveva ottemperato la conferente nell'anno 2013, dovendosi, pertanto, riconoscere la spettanza dell'agevolazione per cui è causa anche alla conferitaria, attuale appellante. Sul punto vedasi anche sentenza nr 4324 del 27.06.2024 resa da altra sezione di questa stessa
Corte in relazione all'annualità 2018.
Assorbito ogni altro motivo. La Corte condanna l'appellato alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 5.000,00 oltre oneri come per legge e CU da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese come in parte motiva
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
SA AN, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3525/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4763 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 91/06/2024 pronunciata il 27.11.2024 e depositata in segreteria il successivo 03.01.2024 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 9912/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SPA avverso l'avviso di accertamento n. 4736 notificato a mezzo pec in data 22.06.2023 ed emesso dal COMUNE DI ROMA avente ad oggetto il versamento dell'imposta municipale IMU sugli immobili per l'anno d'imposta 2018 per un importo di € 85.108,42 oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 114.184,81
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello la società, contribuente deducendo in merito all'erroneità e nullità della stessa laddove i primi Giudici disconoscevano il beneficio IMU, previsto nel caso di beni immobili c.d. “merce” in violazione dell'art. 2 co. 3 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, per via del mancato riconoscimento del titolo di impresa costruttrice, ancorché ne ricorressero pacifici tutti i requisiti sostanziali nonché in ragione del presunto mancato assolvimento dell'onere puramente ed asseritamente “formale” della presentazione della dichiarazione IMU. Depositava in giudizio sentenze relative ad altre annualità IMU che accoglievano le lagnanze dell'attuale appellante. In particolare depositava sentenza nr. 1881/2024 asseritamente passata in giudicato senza però fornire alcuna attestazione in tal senso con ogni conseguenza di legge.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato relativo all'anno 2018 ed con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cp come per legge, da distarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiaravano antistatari.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore deducendo su ogni singolo ed avverso motivo di appello e reiterando le eccezioni già svolte in sede di ricorso introduttivo, concludendo per la conferma della sentenza gravata, della legittimità dell'operato dell'ente e la condanna alle spese ed onorari del grado. Produceva anch' esso giurisprudenza di questa Corte relativa a giudizi intercorsi tra le parti e di segno favorevole alle proprie conclusione.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello vada accolto e la gravate sentenza riformata.
L'eccezione attinente il titolo di impresa costruttrice si rivela fondata atteso che il conferimento di azienda è
l'operazione mediante la quale un soggetto – conferente - apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società – conferitaria - ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa per cui l'effetto principale per il soggetto conferitario è il subentro nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, circostanza questa che comporta ai fini fiscali l'equiparazione del conferimento immobiliare al conferimento di azienda -come da circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15/2/2012 (“ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di un Fondo Immobiliare si applica alla stregua dei conferimenti d'azienda le disposizioni dell'art. 2 comma 3 lettera b DPR 633/72”) e n. 32/E del 17/9/2015 (“i conferimenti aventi ad oggetto una pluralità di immobili si considerano compresi tra le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda e come tali soggetti all'applicazione dei tributi di riferimento).
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non sussiste il lamentato vizio di mancata presentazione della dichiarazione IMU. E' pur vero che ancorché costituisca un adempimento “formale” assume una valenza sostanziale in quanto è espressamene prevista dalla norma a pena di decadenza dalle agevolazioni in astratto spettanti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3375 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di agevolazioni fiscali: l'importanza cruciale dell'obbligo dichiarativo
IMU. Per le imprese edili e immobiliari, questa pronuncia chiarisce che l'esenzione per i cosiddetti “beni merce” è strettamente legata alla presentazione di un'apposita dichiarazione entro termini precisi. La mancata osservanza di tale onere comporta la perdita irrevocabile del beneficio, anche se l'ente comunale è già a conoscenza della natura degli immobili. Il punto centrale della decisione è che l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione. La Corte ha sottolineato che la normativa di riferimento (art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102) rende la presentazione della dichiarazione una condicio sine qua non per l'ottenimento del beneficio fiscale. Questo obbligo è previsto a pena di decadenza. Il termine per adempiere deve considerarsi perentorio, anche in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, in ragione dello scopo della norma: permettere all'ente impositore di controllare la veridicità dei dati e di programmare le proprie risorse finanziarie. E' stato altresì chiarito che la circostanza che il Comune possa essere a conoscenza dei fatti non può sostituire l'adempimento formale della dichiarazione. La presentazione dell'istanza non è un atto superfluo, ma una condizione necessaria e non surrogabile. Del pari la Corte ha respinto l'argomentazione basata sull'applicazione retroattiva della legge n. 160/2019 in base al principio del favor rei. I giudici hanno specificato che tale principio non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al contribuente.
La nuova disciplina, in vigore dal 2020, non ha abrogato l'obbligo dichiarativo e, pertanto, non può essere invocata per sanare omissioni relative ad annualità d'imposta precedenti. L'omessa presentazione della dichiarazione non configura un'ipotesi di abolitio criminis, ma semplicemente il mancato perfezionamento della fattispecie che dà diritto all'agevolazione. In tale contesto normativo, nel caso che ricorre, la Ricorrente_1 srl, quale conferitaria subentrata nella posizione del Fondo Immobiliare Nominativo_2 di soggetto passivo IMU, i cui beni immobili oggetto di conferimento erano beni “merce”, iscritti dalla conferente tra le rimanenze, ha conservato per gli stessi tale status e tale allocazione e rappresentazione contabile in bilancio essendo succeduta, appunto quale conferitari in tutte le posizioni di cui il fondo conferente era titolare ed ha destinato alla vendita gli immobili appostandoli tra le rimanenze finali di “beni merce” al 31.12.2016. Ai sensi dell'art. art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019, per tali beni merci, ancorché ne sia cambiata la titolarità, non si è quindi verificato alcun evento che abbia comportato una diversa determinazione dell'imposta o modificato l'agevolazione già spettante con conseguente assenza di nuovo obbligo dichiarativo, restando per l'effetto valido ed efficace quello a cui aveva ottemperato la conferente nell'anno 2013, dovendosi, pertanto, riconoscere la spettanza dell'agevolazione per cui è causa anche alla conferitaria, attuale appellante. Sul punto vedasi anche sentenza nr 4324 del 27.06.2024 resa da altra sezione di questa stessa
Corte in relazione all'annualità 2018.
Assorbito ogni altro motivo. La Corte condanna l'appellato alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 5.000,00 oltre oneri come per legge e CU da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese come in parte motiva