Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 192
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'avviso di liquidazione imposta di bollo

    La Corte ha ritenuto che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. unite n. 21970/2021) riconosce un effetto traslativo alla scissione parziale, configurandola come successione a titolo particolare. Pertanto, ai sensi dell'art. 2645 c.c., deve essere resa pubblica anche nei registri immobiliari, rendendo applicabile l'imposta di bollo nella misura maggiore.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'imposta di bollo

    La Corte ha ritenuto che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. unite n. 21970/2021) riconosce un effetto traslativo alla scissione parziale, configurandola come successione a titolo particolare. Pertanto, ai sensi dell'art. 2645 c.c., deve essere resa pubblica anche nei registri immobiliari, rendendo applicabile l'imposta di bollo nella misura maggiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 192
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 192
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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