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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 630/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23077015453 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
In riforma della sentenza appellata provvedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453, notificato in data 19 aprile 2023 , con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni parte appellata
In integrale conferma della sentenza appellata rigettare l'appello di Parte in quanto infondato in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato della Direzione Provinciale scrivente e dell'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni controverso;
- condannare Parte avversa al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente_1 , con studio in Torino, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453, notificato in data 19 aprile 2023, relativo all'atto del notaio Ricorrente_1 del 09/02/2023 rep. 1933/1559, registrato in via telematica il 15/02/2023 al n. 6909 serie 1T ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino liquida l'imposta di bollo nella misura di euro 225. Con il citato atto pubblico veniva stipulato un atto di scissione con il quale la società “Società_1 SPA” attuava la propria scissione parziale, mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio in favore della società di nuova costituzione “ Società_2 SRL”; - trattandosi di un atto di scissione, come tale non soggetto a formalità nei registri immobiliari, ma unicamente a iscrizione nel Registro delle Imprese, l'atto veniva assoggettato ad imposta di bollo nella misura di euro 156, ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis.1 n. 1) della Tariffa allegata al D.P.
R. 642/72; - con l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453 l'Agenzia delle Entrate sosteneva essere dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 225 ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al DPR n. 642/72, con la seguente motivazione: “Si recupera imposta di bollo in quanto versata in misura inferiore al dovuto ai sensi art. 1 co.
1-bis 4) della tariffa allegata al DPR n. 642/72”. L'avviso di liquidazione
è stato impugnato ritenendo scorretta la liquidazione effettuata dall'Ufficio Territoriale (ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972), in quanto tale ultima norma è applicabile solo allorché
l'atto comporti formalità sia nel Registro delle Imprese, sia nei pubblici registri immobiliari;
- nel ricorso si evidenziava in particolare che gli atti di fusione e scissione comportano formalità unicamente nel Registro delle Imprese e non anche nei pubblici registri immobiliari.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con sentenza n. 231/2024, depositata in data 26 febbraio 2024, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “E' ben vero che gli atti pubblici di scissione societaria (o di fusione), neppure quelli in cui risultino coinvolti beni immobili già intestati alla società, non sono contemplati dal codice civile fra quelli per cui è previsto l'obbligo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari. […] Prescindendo da tale ipotesi, secondo la menzionata pronuncia dello stesso Consiglio
Nazionale del Notariato e propugnato dall'Ufficio, non pare fuori luogo l'orientamento secondo cui per gli atti in argomento (non solo atti societari di fusione e scissione ma anche quelli di regolarizzazione di società di fatto), sarebbe invece opportuna la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Infatti ciò che rileva è il fatto che tali atti, pur avendo come principale finalità quella di creare un nuovo assetto organizzativo in capo allo stesso soggetto, che conserva la propria identità, possono determinare, come nel caso in esame, un mutamento “nominale” del soggetto intestatario degli immobili e/o dei diritti reali immobiliari. In tal senso non può non ritenersi quanto mai opportuna la trascrizione di tali atti nei pubblici registri immobiliari in quanto, pur dovendosi considerare l'esclusione di un obbligo normativo in tal senso, non può negarsi l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende societarie che coinvolgono la sorte di beni immobili e diritti reali della società interessata. Né si ritiene che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che non si proceda concretamente per qualche motivo alla trascrizione, dovendo piuttosto farsi riferimento alla natura e al contenuto dell'atto nei termini di cui si è appena detto”.
Propone appello il notaio per i seguenti MOTIVI:
A) Il principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, La sentenza impugnata riconosce espressamente l'inesistenza di un obbligo normativo che imponga la trascrizione nei registri immobiliari degli atti di fusione e scissione, ma rigetta ugualmente il ricorso evidenziando “ragioni di opportunità” che suggerirebbero comunque la trascrizione degli stessi atti, nonostante l'espresso riconoscimento della mancanza di alcuna previsione normativa in tal senso. Tale ragionamento si pone in evidente contrasto con il principio di
“tassatività degli atti soggetti a trascrizione” vigente nel nostro ordinamento, nonché con il principio di legalità della pretesa tributaria, che deve essere ancorata a precise disposizioni normative e non certo a mere
“ragioni di opportunità”. In virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”, nel nostro ordinamento sono soggetti a trascrizione solo gli atti tassativamente previsti dalla legge, con esclusione di qualsiasi possibilità di ampliarne il novero sulla base di mere “ragioni di opportunità”. Nel nostro ordinamento non vige un regime di libera trascrivibilità degli atti sulla base di mere “ragioni di opportunità”, in quanto la trascrizione è ammessa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge. Il principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione” tutela l'integrità dei Registri Immobiliari e l'affidamento dei terzi, impedendo che possa accedere alla trascrizione ogni e qualsiasi atto che si ritenga “opportuno” pubblicizzare. Se tutti potessero trascrivere liberamente gli atti che ritengono opportuno pubblicizzare, i registri immobiliari si trasformerebbero in una babele ingovernabile, con pregiudizio per l'affidamento dei terzi, i quali, nell'esaminare i registri immobiliari, potrebbero trovarvi trascritti i più disparati atti, anche ove ciò non sia previsto dalla legge, con dubbi e problematiche in ordine agli effetti delle trascrizioni indebitamente eseguite.
La valutazione di opportunità circa la sottoposizione di un atto a trascrizione la compie la legge ed è tassativa.
Ciò risulta chiaramente dall'art. 2643 c.c. che compie una elencazione tassativa degli atti che si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, ricollegando a tale forma di pubblicità i precisi effetti indicati nel successivo art. 2644 c.c. Infine l'art. 2645 c.c. impone la trascrizione di ogni altro atto o provvedimento che produce taluno degli effetti dei contratti menzionati dall'art. 2643 c.c. Ma si è già visto che gli atti di fusione e scissione non producono alcuno degli effetti dei contratti menzionati dall'art. 2643 c.c. in quanto
“si risolvono in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza dell'8 febbraio 2006 n. 2637). In dottrina si parla di principio di tassatività degli effetti evidenziando come nel nostro ordinamento possono e devono essere trascritti solo gli atti che producono taluni degli effetti dei contratti indicati dall'art. 2643 c.c., restandone esclusi tutti gli altri atti. Ed infatti, al fine di rendere trascrivibili nel nostro ordinamento i contratti che trasferiscono diritti edificatori o gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione, si è dovuto procedere inserendo norme ad hoc (art. 2643 nn.
2- bis e 12-bis), in quanto altrimenti detti atti non sarebbero stati trascrivibili, proprio in virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”. Ed ancora si evidenzia che l'art. 2674 c.c. indica i titoli in base ai quali si può eseguire la trascrizione, individuandoli nella sentenza, nell'atto pubblico e nella scrittura privata autenticata o con sottoscrizione accertata giudizialmente, così assicurando che l'accesso ai registri immobiliari sia preceduto da un filtro ad opera di soggetti qualificati, quali sono i notai, che devono valutare se l'atto è soggetto a trascrizione, valutazione che deve essere operata in base alla legge e non sulla base di mere “ragioni di opportunità”. Inoltre, se vi fosse spazio per riconoscere espressamente la mancanza di una norma che imponga la trascrizione degli atti di fusione e scissione e, allo stesso tempo, fondare la pretesa tributaria su mere “ragioni di opportunità”, il contribuente non potrebbe conoscere con anticipo il contenuto della pretesa tributaria, che dipenderebbe da mere “ragioni di opportunità” le quali, per loro natura, sono opinabili e soggettive, oltre che errate nel caso di specie.
B) La natura e gli effetti degli atti di fusione e scissione societaria. Ciò premesso occorre sottolineare che gli atti di fusione e scissione non comportano alcun trasferimento di diritti reali immobiliari e, conseguentemente, non producono alcun effetto proprio dei contratti indicati dall'art. 2643 c.c. Ciò è stato affermato a chiare lettere dalla Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza dell'8 febbraio 2006 n. 2637, la quale ha affermato che gli atti di fusione e scissione “si risolvono in una vicenda meramente evolutivomodificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”. Ne consegue che gli atti di fusione e scissione non sono produttivi di effetti traslativi rispetto agli immobili delle società coinvolte nell'operazione e, conseguentemente, manca una fattispecie riconducibile al novero di quelle oggetto di trascrizione. Ed infatti gli atti di fusione e scissione non sono ricompresi tra gli atti soggetti a trascrizione indicati nell'art. 2643 c.c. e sono altresì estranei al novero degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2645 c.c., non comportando alcun effetto traslativo di beni immobili. Né esiste alcuna altra norma dell'ordinamento che ne imponga la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, come peraltro espressamente riconosciuto nella motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue che, stante il principio generale di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, gli atti di fusione e scissione non sono soggetti a formalità nei pubblici registri immobiliari. L'unica pubblicità propria di tali atti è l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che assorbe in sé la funzione di rendere opponibili ai terzi le vicende modificative delle società commerciali e degli immobili ad esse appartenenti. Quanto sopra esposto risulta a chiare lettere dal quesito del Consiglio Nazionale del Notariato 176-2011-I (allegato sub. 4) nel quale si afferma testualmente che “la fusione e la scissione delle società non sono vicende soggette a trascrizione”. Il principio risulta altresì confermato dalla massima L.A.15 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie, che qui di seguito si riporta: “Le fusioni e le scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte finalizzata alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività economica e non la circolazione di beni in cambio di un corrispettivo o per animo liberale. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni e scissioni: - non sia dovuta alcuna garanzia per evizione;
- non siano esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica, ecc.; - non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari;
- non trovino applicazione: i) l'obbligo delle menzioni urbanistiche e dell'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
ii) l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
iii) l'obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto”. Ed infatti l'atto in questione non è stato sottoposto a trascrizione, né mai lo sarà, in quanto non vi è nessuna norma che lo preveda.
C) L'insussistenza delle propugnate “ragioni di opportunità” per la trascrizione degli atti di fusione e scissione.
Ciò detto, si evidenzia comunque che la mancata previsione degli atti di fusione e scissione nel novero degli atti soggetti a trascrizione non è una “svista” del legislatore, ma è una precipua scelta che si trova perfettamente in armonia con quella che è la funzione propria della trascrizione. La funzione della trascrizione
è quella di regolare gli acquisti di più aventi causa dal medesimo soggetto, stabilendo che a prevalere sia colui che ha trascritto per primo. Ebbene tale esigenza non si pone negli atti di fusione e scissione in quanto tali atti si risolvono in una “vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” e, pertanto, poiché il soggetto che viene coinvolto nell'operazione è unico e mantiene la propria identità, non si pone nemmeno la possibilità giuridica dell'esistenza di più aventi causa del medesimo soggetto, situazione che presuppone necessariamente una pluralità di soggetti coinvolti nell'operazione. Nelle operazioni di fusione e scissione, stante l'unicità del soggetto coinvolto nell'operazione, non è giuridicamente possibile la coesistenza di più aventi causa dal medesimo soggetto e, conseguentemente, viene meno la funzione stessa della trascrizione. Nelle operazioni di fusione e scissione non vi è alterità di soggetti giuridici, in quanto le società fuse o scisse non si estinguono e non costituiscono una l'avente causa dell'altra, ma continuano ad esistere nella società risultante dall'operazione, che costituisce sempre lo stesso soggetto giuridico di imputazione dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti all'operazione, che mantengono la propria identità, seppur in un nuovo assetto organizzativo e quindi non vi può essere una pluralità di aventi causa dal medesimo soggetto, in quanto il soggetto coinvolto rimane unico e non muta la propria identità. Ed infatti la pubblicità propria delle operazioni di fusione e scissione è unicamente quella effettuata presso il Registro delle Imprese, con pubblicità che ha natura costitutiva (e non meramente dichiarativa come quella propria della trascrizione). E i terzi sono adeguatamente tutelati in quanto sono messi in condizione di venire a conoscenza delle operazioni di fusione e scissione semplicemente consultando le risultanze del Registro delle Imprese, senza alcuna necessità di duplicare le ricerche anche presso i Registri Immobiliari. In sostanza non vi è alcuna ragione di opportunità di trascrivere gli atti di fusione e scissione, in quanto le esigenze che si vorrebbero soddisfatte con tale forma di pubblicità sono già soddisfatte dalla pubblicità propria del Registro delle Imprese, con una forma di pubblicità avente natura costitutiva, addirittura più forte e dirompente di quella propria della trascrizione
(avente natura meramente dichiarativa). Anzi, il voler ritenere che tali atti siano assoggettati anche a pubblicità mediante trascrizione, produrrebbe una inutile duplicazione delle varie forme pubblicitarie, una presso il registro delle imprese e un'altra presso i registri immobiliari, che potrebbe essere foriera di risultanze contrastanti tra un registro e l'altro, con conseguenti dubbi sulla prevalenza di una forma di pubblicità rispetto all'altra.
D) Atto soggetto a formalità solo nel registro delle imprese e conseguente applicazione dell'imposta di bollo di euro 156 ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1 n. 1) del DPR 1972 n. 642. L'art.
1. co.
1-bis n. 3) del DPR
642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 155 per “tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari”. L'art. 1, co.
1-bis n. 4) del DPR 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225 “per tutti gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese”. Quindi affinché si renda applicabile l'imposta di bollo richiesta dall'Ufficio nella misura di euro 225 prevista dell'art. 1, comma 1-bis n. 4) del DPR 1972 n. 642 è necessario che l'atto comporti formalità sia nel Registro delle Imprese, sia nei pubblici Registri Immobiliari. Ebbene così non è per gli atti di fusione e scissione, come si è avuto modo di dimostrare. Ed infatti, come già indicato nel ricorso, nel caso di specie la scissione non è stata trascritta nei Registri Immobiliari non esistendo alcun obbligo normativo in tal senso (circostanza riconosciuta espressamente anche nella motivazione della sentenza impugnata) e, pertanto, non si è realizzato il presupposto che avrebbe importato l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225. Conseguentemente, l'atto è stato correttamente assoggettato ad imposta di bollo nella misura di euro 156 ai sensi dell'art. 1, co.
1-bis.1 n. 1) del DPR 1972 n. 642, che si riferisce “agli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis” ed
è illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di vedersi corrisposta un maggiore imposta di bollo per euro 225. A tal fine risulta priva di pregio l'obiezione dell'Ufficio che, nelle proprie controdeduzioni cita la circolare A.E. n. 18/E del 2013, la quale prevede che, relativamente alle operazioni di scissione societaria con immobili, l'imposta di bollo da scontare ammonti ad euro 225 e non ad euro 156. In questa sede non si può che replicare ciò che francamente appare lapalissiano, ossia che le circolari della stessa Agenzia delle
Entrate non costituiscono fonti del diritto ma, anzi, sono documenti di parte, emanati da una delle parti in causa e vincolano solo l'Amministrazione Finanziaria, ma non vincolano certo il contribuente, né le Corti di
Giustizia Tributaria. Ciò che si contesta in questa sede, infatti, è proprio l'erroneità dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, l'erroneità della statuizione contenuta nella predetta circolare, emanata dalla stessa Agenzia delle Entrate. Né vale l'obiezione dell'Ufficio che, nelle proprie controdeduzioni cita anche lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 854-2014/T. Lo studio del Consiglio Nazionale del
Notariato citato dall'Ufficio prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225, ai sensi dell'art.
1. co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72, ma precisa espressamente che tale imposta
è dovuta solo ove la scissione sia trascritta nei registri immobiliari, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Tale statuizione, lungi dal contrastare con i motivi alla base del ricorso, non fa altro che confermarli.
Si ripete infatti che l'atto in questione non è stato sottoposto a trascrizione, né mai lo sarà, in quanto non vi
è nessuna norma che lo preveda. E la pretesa tributaria deve fondarsi sulla legge e non su pretese “ragioni di opportunità”, peraltro inesistenti nel caso di specie, come si è avuto modo di dimostrare. Ed anche il richiamo all'art. 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, che prevede il pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura di euro 200 in caso di trascrizioni relative agli atti di fusione, scissione e di
“regolarizzazione di società di fatto” è da ritenersi del tutto improprio, in quanto si tratta di una norma meramente fiscale, che non fa sorgere alcun obbligo di trascrizione relativo agli atti di fusione e scissione, ma si limita a prevedere la misura dell'imposta ipotecaria da versare, qualora se ne richieda la trascrizione, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, non sussistendo alcun obbligo di legge al riguardo.
E' costituita in giudizio la Direzione Provinciale I di Torino che contro deduce per la conferma della sentenza appellata: CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ
DELL'OPERATO DELL'UFFICIO NELLA FATTISPECIE DI CAUSA – INFONDATEZZA DEI MOTIVI
D'APPELLO
Le doglianze esposte da Parte appellante partono dal presupposto che sia necessaria un'espressa previsione normativa che imponga l'obbligo di trascrivere nei pubblici registri immobiliari gli atti di fusione e scissione affinché possa trovare applicazione l'imposta di bollo nella misura di euro 225,00 prevista dall'art. 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 “per tutti gli atti di cui al numero 3) che comportino anche formalità nel registro delle imprese”. Come si può notare, sul punto la norma si limita a prevedere l'astratta applicabilità di dette formalità. Come già affermato in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo, la Circolare A.E. n. 18/E del 2013 chiarisce tale aspetto prevedendo espressamente che, relativamente alle operazioni di scissione societaria CON immobili, l'imposta di bollo da scontare ammonti ad € 225,00 e non ad € 156,00 (scissione senza immobili). Né può sostenersi che dalla lettura della norma possano sorgere dubbi interpretativi, atteso che il testo del citato art. 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa
(rientrante nella disciplina degli 'Atti relativi a diritti sugli immobili'), è chiarissimo nel disporre “per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 225”, tenuto conto che il citato n. 3) prevede “per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: € 155”. Pertanto, la scissione parziale di cui alla fattispecie di causa non può considerarsi quale mera modifica degli assetti organizzativi societari (come osservato da Controparte), né può ritenersi applicabile il comma 1-bis.1, n. 1) della medesima Tariffa, Parte I (rientrante nella disciplina degli 'Atti non immobiliari'), con riferimento agli
“atti di scissione di società non titolari di diritti su immobili”, a mente del quale “per gli atti propri delle società
e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: € 156”. Come già evidenziato nel giudizio di prime cure, anche il Consiglio Nazionale del Notariato, contrariamente all'antecedente quesito del Consiglio Nazionale del Notariato 5 176-2011-I allegato da Controparte sub doc. 3) al reclamo/ricorso, ha inequivocabilmente affermato, nello Studio n.
854-2014/T (vedasi all. 4 alle controdeduzioni in primo grado dell'Ufficio) denominato “Attività notarile ed imposta di bollo” (cfr. pagg. 30-31), che: “L'art. 1 comma 1-bis n. 4) contempla gli atti già individuati dal numero 3) se comportanti anche formalità nel registro delle imprese. L'importo del bollo è di euro 225.
L'Ufficio competente per la riscossione è l'Agenzia delle Entrate. Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, né modificazioni o rinunce di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, ma per i quali devono eseguirsi anche formalità nel registro delle imprese. Rientrano in questa categoria: - affitto di azienda o di ramo di azienda comprendente immobili, con durata ultranovennale;
- modificazioni societarie di denominazione o sede, se trascritte nei
Registri Immobiliari;
-fusione tra società titolari di diritti su immobili, trascritta nei RR.II.; -scissione di società titolare di diritti su immobili attribuiti alla società beneficiaria, trascritta nei RR.II.; -trasformazione di società titolare di immobili, trascritta nei RR.II.; -trasformazione eterogenea in società di altri enti, titolari di immobili, trascritta nei RR.II.; -costituzione di immobili in patrimonio destinato a specifico affare (artt. 2447-bis e 2447- quinquies, c.c.). Riguardo alle modifiche societarie ed alle operazioni straordinarie si ricorda che la trascrizione nei Registri Immobiliari di atti non comportanti trasferimento, bensì modificazione soggettiva o di dati soggettivi, è considerata da alcuni opportuna, da altri non consentita a causa del “principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione” (per la tesi contraria alla trascrivibilità di atti di fusione e scissione societaria v. GAZZONI F., La trascrizione immobiliare, Tomo I, in Il Codice civile Commentario, diretto da Schlesinger,
Milano, 1998, 611 e LO A.LI D., Quesito di Impresa n. 176-2011/I. Fusione e continuità delle trascrizioni, in CNN Notizie del 13/10/2011; per l'esclusione della trascrivibilità di atti portanti modifiche di denominazione e sede v. LO A., Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione. Quesito n. 26-2007/I, in CNN Notizie del 2/5/2007). Si sottolinea che la Tariffa del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 prevede, all'articolo 4, proprio gli atti di fusione, scissione e di “regolarizzazione di società di fatto”, così dando fondamento alla prassi che propende a trascriverli...”. La disamina resa proprio dall'Ordine Notarile (cfr. anche pagg. 33-34 in merito agli atti - differenti da quello che ci occupa - rientranti nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 6 1-bis.1, n. 1) invocato da Controparte) conferma dunque la fondatezza dell'impostazione interpretativa fornita dalla prassi dell'A.F., tanto più che fa specifico riferimento alla “prassi che propende a trascriverli” e non ad un puntuale obbligo di trascrizione, che sussiste, con elencazione tassativa degli atti soggetti, per le finalità previste dalla legge in ordine alla trascrizione vera e propria, non solo alle “formalità” cui il richiamato articolo 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa fa riferimento.
Se ne inferisce la necessità di integrale conferma della sentenza di primo grado.
Memoria 30.1.2026 Direzione Provinciale I di Torino. La tesi secondo la quale la scissione non comporterebbe un effetto traslativo di beni immobili, a suo tempo affermata da Cass. Sez. Un. n. 2637/2006, è da tempo superata, in quanto disconosciuta dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 21970/2021, volta proprio a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica e degli effetti della fusione e della scissione. La Suprema Corte ha evidenziato la necessità di inquadrare tale vicenda nell'ambito della successione recante effetti traslativi del patrimonio. In senso conforme, aderendo pienamente alla tesi della natura traslativa (cfr. Cass.,
19/05/2020 n. 9137; Cass., 02/03/2020 n. 5640; Cass., 21/02/2020 n. 4737; Cass., 16/06/2020 n. 11984).
L'ultima decisione citata, in particolare ha evidenziato che “in caso di scissione si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti”. Si richiamano, inoltre, Cass. n. 4737/2020 e Cass n. 11984/2020, le quali hanno affermato la presenza di tale effetto, evidenziando che a ciò non osta la dizione normativa che utilizza il termine “assegnazione”, “né può essere dato credito in senso contrario a quanto sopra osservato all'argomento letterale collegato al termine “assegnazione” a cui ricorre la norma dell'art. 2506 c.c., nel descrivere l'operazione di scissione: nel lessico dei codici tale termine assume, invero, il prevalente significato di trasferimento di uno o più beni dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro (così le norme degli artt.
1798 e 2925 c.c. e quelle degli artt. 505 588 ss c.p.c.)” (cfr. Cass. n. 4737/2020 cit. e Cass n. 11984/2020 cit.). Analogo discorso deve essere fatto in riferimento alla fattispecie della fusione o della scissione parziale
(per cui la società originaria non si estingue). Anche in tale ipotesi, sulla scorta dell'orientamento sopra citato, non si può qualificare la vicenda come mera riorganizzazione interna di un medesimo soggetto, ma deve ritenersi di essere in presenza, anche in questo caso, di un fenomeno successorio a titolo particolare. Tale tesi viene ben evidenziata da Cass., II, 04/12/2018 n. 31313: “come invece da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dal D.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina però
l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi piuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” Né potrebbe sostenersi, a contrario, la mancata indicazione della scissione nell'ambito degli atti suscettibili di trascrizione. A ciò soccorre proprio la norma generale di cui all'art. 2645 c.c. che stabilisce che “deve rendersi pubblico, agli effetti dell'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643”. Sul punto si richiama anche la giurisprudenza formatasi successivamente, la quale si è pacificamente uniformata a tale arret (Cass., n. 28169/2022; Cass. n. 16853/2023; Cass., I, 19/12/2025 n. 33256; Cass., I, 19/12/2025 n.
33328). In particolare: - “nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di aver preventivamente sottoposto ai giudici di merito la questione della natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell'operazione di scissione (tesi che, peraltro, è già confutata dalla giurisprudenza consolidata di questa
Corte, cfr. Cass. n. 5874/2012; Cass. n. 31313/2018, Cass. n. 2152/2021)” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33256). -
“l'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33328). Per quanto precede, va ritenuto inconferente il richiamo ai quesiti del Consiglio Nazionale del Notariato ex adverso citati. In primo luogo, trattandosi di considerazioni espresse in epoca anteriore alla citata decisione delle Sezioni Unite. In ogni caso, in quanto si fondano su una descrizione della scissione e della fusione che si limita a porre l'accento sulle finalità dell'operazione economica (riorganizzazione, prosecuzione dell'attività economica), omettendo di esaminare i relativi effetti giuridici (ovvero il trasferimento di beni immobili). Del resto, se anche le assegnazioni patrimoniali
“costituiscono il mezzo e non il fine”, ciò non può portare a disconoscere che tali trasferimenti sussistano.
II) Né può trovare accoglimento la tesi ex adverso sostenuta secondo la quale la trascrizione sarebbe, nella fattispecie, irrilevante ai fini giuridici, in quanto volta solamente allo scopo di risolvere il conflitto tra plurimi aventi causa del medesimo dante causa. A ciò si oppone il principio di continuità delle trascrizioni sancito dall'art. 2650 c.c. secondo cui “nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore all'acquisto”. III) Infine, non si condivide la tesi secondo cui la scissione non rientrerebbe tra gli atti assoggettati a trascrizione in quanto non costituirebbe uno dei titoli idonei a tale incombenza. Proprio la scissione societaria, infatti, rientra tra quegli atti pubblici o scritture private, ovvero atti di natura negoziale, essendo pur sempre accordi tra due o più parti volti a costituire regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali, secondo la definizione dettata dall'art. 1321 c.c. Memoria 31.1.26 del Notaio Ricorrente_1, rileva che in virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”, nel nostro ordinamento sono soggetti a trascrizione solo gli atti tassativamente previsti dalla legge, con esclusione di qualsiasi possibilità di ampliarne il novero sulla base di mere “ragioni di opportunità”.
La valutazione di opportunità circa la sottoposizione di un atto a trascrizione la compie la legge ed è tassativa.
E' quindi errata la motivazione della sentenza impugnata nella quale: - da un lato riconosce espressamente l'inesistenza di una qualsivoglia disposizione normativa che preveda la trascrizione degli atti di fusione e scissione;
- e, contemporaneamente, ne predica comunque la trascrizione sulla base di mere “ragioni di opportunità”, peraltro del tutto inesistenti nel caso di specie, come si è già avuto modo di argomentare con i motivi di appello. Ciò in quanto la mancata previsione degli atti di fusione e scissione nel novero degli atti soggetti a trascrizione non è una “svista” del legislatore, ma è una precipua scelta legislativa che si trova perfettamente in armonia con quella che è la funzione propria della trascrizione. Le circolari della stessa
Agenzia delle Entrate non costituiscono fonti del diritto ma, anzi, sono documenti di parte, emanati da una delle parti in causa e vincolano solo l'Amministrazione Finanziaria, ma non vincolano certo il contribuente, né le Corti di Giustizia Tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare conferma la sentenza di primo grado tuttavia integrando e modificandone la motivazione secondo quanto argomentato dall'Ufficio nella memoria illustrativa, risulta una più recente giurisprudenza di legittimità, da ultimo con Cass. Sez. unite n. 21970/2021, volta proprio a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica e degli effetti della fusione e della scissione che ha comportato il superamento della precedente interpretazione per cui la scissione dovrebbe considerarsi alla stregua di un mero mutamento o riorganizzazione interna relativa a un medesimo soggetto che conserverebbe la propria identità, interpretazione affermata da Cass. Sez. Un. n. 2637/2006, citata e richiamata più volte dall'appellante. Dovendosi riconoscere alla luce della più recente interpretazione un effetto traslativo anche in riferimento alla fattispecie della fusione o della scissione parziale (per cui la società originaria non si estingue). Anche in tale ipotesi, sulla scorta del nuovo orientamento, non si può qualificare la vicenda come mera riorganizzazione interna di un medesimo soggetto, ma deve ritenersi di essere in presenza, anche in questo caso, di un fenomeno successorio a titolo particolare. Tale tesi viene ben evidenziata da Cass.,
04/12/2018 n. 31313: “come invece da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dal D.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina però l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi piuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” Né potrebbe sostenersi, a contrario, la mancata indicazione della scissione nell'ambito degli atti suscettibili di trascrizione. A ciò soccorre proprio la norma generale di cui all'art. 2645 c.c. che stabilisce che “deve rendersi pubblico, agli effetti dell'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643”.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza formatasi successivamente, (Cass., n. 28169/2022; Cass. n.
16853/2023; Cass., I, 19/12/2025 n. 33256; Cass., I, 19/12/2025 n. 33328). In particolare: - “nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di aver preventivamente sottoposto ai giudici di merito la questione della natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell'operazione di scissione (tesi che, peraltro, è già confutata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. Cass. n. 5874/2012; Cass. n.
31313/2018, Cass. n. 2152/2021)” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33256). - “l'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo” . Ciò significa che non vi è alcuna incertezza e tantomeno “opportunità” sulla trascrizione di tali atti anche nei registri immobiliari essendovi la norma che ciò prevede (art. 2645 cod. civ.) anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni. In considerazione del sopravvenuto orientamento di legittimità si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. Compensa le spese di lite fra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 630/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23077015453 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
In riforma della sentenza appellata provvedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453, notificato in data 19 aprile 2023 , con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni parte appellata
In integrale conferma della sentenza appellata rigettare l'appello di Parte in quanto infondato in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato della Direzione Provinciale scrivente e dell'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni controverso;
- condannare Parte avversa al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente_1 , con studio in Torino, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453, notificato in data 19 aprile 2023, relativo all'atto del notaio Ricorrente_1 del 09/02/2023 rep. 1933/1559, registrato in via telematica il 15/02/2023 al n. 6909 serie 1T ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino liquida l'imposta di bollo nella misura di euro 225. Con il citato atto pubblico veniva stipulato un atto di scissione con il quale la società “Società_1 SPA” attuava la propria scissione parziale, mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio in favore della società di nuova costituzione “ Società_2 SRL”; - trattandosi di un atto di scissione, come tale non soggetto a formalità nei registri immobiliari, ma unicamente a iscrizione nel Registro delle Imprese, l'atto veniva assoggettato ad imposta di bollo nella misura di euro 156, ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis.1 n. 1) della Tariffa allegata al D.P.
R. 642/72; - con l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 23077015453 l'Agenzia delle Entrate sosteneva essere dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 225 ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al DPR n. 642/72, con la seguente motivazione: “Si recupera imposta di bollo in quanto versata in misura inferiore al dovuto ai sensi art. 1 co.
1-bis 4) della tariffa allegata al DPR n. 642/72”. L'avviso di liquidazione
è stato impugnato ritenendo scorretta la liquidazione effettuata dall'Ufficio Territoriale (ai sensi dell'art. 1 co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972), in quanto tale ultima norma è applicabile solo allorché
l'atto comporti formalità sia nel Registro delle Imprese, sia nei pubblici registri immobiliari;
- nel ricorso si evidenziava in particolare che gli atti di fusione e scissione comportano formalità unicamente nel Registro delle Imprese e non anche nei pubblici registri immobiliari.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con sentenza n. 231/2024, depositata in data 26 febbraio 2024, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “E' ben vero che gli atti pubblici di scissione societaria (o di fusione), neppure quelli in cui risultino coinvolti beni immobili già intestati alla società, non sono contemplati dal codice civile fra quelli per cui è previsto l'obbligo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari. […] Prescindendo da tale ipotesi, secondo la menzionata pronuncia dello stesso Consiglio
Nazionale del Notariato e propugnato dall'Ufficio, non pare fuori luogo l'orientamento secondo cui per gli atti in argomento (non solo atti societari di fusione e scissione ma anche quelli di regolarizzazione di società di fatto), sarebbe invece opportuna la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Infatti ciò che rileva è il fatto che tali atti, pur avendo come principale finalità quella di creare un nuovo assetto organizzativo in capo allo stesso soggetto, che conserva la propria identità, possono determinare, come nel caso in esame, un mutamento “nominale” del soggetto intestatario degli immobili e/o dei diritti reali immobiliari. In tal senso non può non ritenersi quanto mai opportuna la trascrizione di tali atti nei pubblici registri immobiliari in quanto, pur dovendosi considerare l'esclusione di un obbligo normativo in tal senso, non può negarsi l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende societarie che coinvolgono la sorte di beni immobili e diritti reali della società interessata. Né si ritiene che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che non si proceda concretamente per qualche motivo alla trascrizione, dovendo piuttosto farsi riferimento alla natura e al contenuto dell'atto nei termini di cui si è appena detto”.
Propone appello il notaio per i seguenti MOTIVI:
A) Il principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, La sentenza impugnata riconosce espressamente l'inesistenza di un obbligo normativo che imponga la trascrizione nei registri immobiliari degli atti di fusione e scissione, ma rigetta ugualmente il ricorso evidenziando “ragioni di opportunità” che suggerirebbero comunque la trascrizione degli stessi atti, nonostante l'espresso riconoscimento della mancanza di alcuna previsione normativa in tal senso. Tale ragionamento si pone in evidente contrasto con il principio di
“tassatività degli atti soggetti a trascrizione” vigente nel nostro ordinamento, nonché con il principio di legalità della pretesa tributaria, che deve essere ancorata a precise disposizioni normative e non certo a mere
“ragioni di opportunità”. In virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”, nel nostro ordinamento sono soggetti a trascrizione solo gli atti tassativamente previsti dalla legge, con esclusione di qualsiasi possibilità di ampliarne il novero sulla base di mere “ragioni di opportunità”. Nel nostro ordinamento non vige un regime di libera trascrivibilità degli atti sulla base di mere “ragioni di opportunità”, in quanto la trascrizione è ammessa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge. Il principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione” tutela l'integrità dei Registri Immobiliari e l'affidamento dei terzi, impedendo che possa accedere alla trascrizione ogni e qualsiasi atto che si ritenga “opportuno” pubblicizzare. Se tutti potessero trascrivere liberamente gli atti che ritengono opportuno pubblicizzare, i registri immobiliari si trasformerebbero in una babele ingovernabile, con pregiudizio per l'affidamento dei terzi, i quali, nell'esaminare i registri immobiliari, potrebbero trovarvi trascritti i più disparati atti, anche ove ciò non sia previsto dalla legge, con dubbi e problematiche in ordine agli effetti delle trascrizioni indebitamente eseguite.
La valutazione di opportunità circa la sottoposizione di un atto a trascrizione la compie la legge ed è tassativa.
Ciò risulta chiaramente dall'art. 2643 c.c. che compie una elencazione tassativa degli atti che si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, ricollegando a tale forma di pubblicità i precisi effetti indicati nel successivo art. 2644 c.c. Infine l'art. 2645 c.c. impone la trascrizione di ogni altro atto o provvedimento che produce taluno degli effetti dei contratti menzionati dall'art. 2643 c.c. Ma si è già visto che gli atti di fusione e scissione non producono alcuno degli effetti dei contratti menzionati dall'art. 2643 c.c. in quanto
“si risolvono in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza dell'8 febbraio 2006 n. 2637). In dottrina si parla di principio di tassatività degli effetti evidenziando come nel nostro ordinamento possono e devono essere trascritti solo gli atti che producono taluni degli effetti dei contratti indicati dall'art. 2643 c.c., restandone esclusi tutti gli altri atti. Ed infatti, al fine di rendere trascrivibili nel nostro ordinamento i contratti che trasferiscono diritti edificatori o gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione, si è dovuto procedere inserendo norme ad hoc (art. 2643 nn.
2- bis e 12-bis), in quanto altrimenti detti atti non sarebbero stati trascrivibili, proprio in virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”. Ed ancora si evidenzia che l'art. 2674 c.c. indica i titoli in base ai quali si può eseguire la trascrizione, individuandoli nella sentenza, nell'atto pubblico e nella scrittura privata autenticata o con sottoscrizione accertata giudizialmente, così assicurando che l'accesso ai registri immobiliari sia preceduto da un filtro ad opera di soggetti qualificati, quali sono i notai, che devono valutare se l'atto è soggetto a trascrizione, valutazione che deve essere operata in base alla legge e non sulla base di mere “ragioni di opportunità”. Inoltre, se vi fosse spazio per riconoscere espressamente la mancanza di una norma che imponga la trascrizione degli atti di fusione e scissione e, allo stesso tempo, fondare la pretesa tributaria su mere “ragioni di opportunità”, il contribuente non potrebbe conoscere con anticipo il contenuto della pretesa tributaria, che dipenderebbe da mere “ragioni di opportunità” le quali, per loro natura, sono opinabili e soggettive, oltre che errate nel caso di specie.
B) La natura e gli effetti degli atti di fusione e scissione societaria. Ciò premesso occorre sottolineare che gli atti di fusione e scissione non comportano alcun trasferimento di diritti reali immobiliari e, conseguentemente, non producono alcun effetto proprio dei contratti indicati dall'art. 2643 c.c. Ciò è stato affermato a chiare lettere dalla Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza dell'8 febbraio 2006 n. 2637, la quale ha affermato che gli atti di fusione e scissione “si risolvono in una vicenda meramente evolutivomodificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”. Ne consegue che gli atti di fusione e scissione non sono produttivi di effetti traslativi rispetto agli immobili delle società coinvolte nell'operazione e, conseguentemente, manca una fattispecie riconducibile al novero di quelle oggetto di trascrizione. Ed infatti gli atti di fusione e scissione non sono ricompresi tra gli atti soggetti a trascrizione indicati nell'art. 2643 c.c. e sono altresì estranei al novero degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2645 c.c., non comportando alcun effetto traslativo di beni immobili. Né esiste alcuna altra norma dell'ordinamento che ne imponga la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, come peraltro espressamente riconosciuto nella motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue che, stante il principio generale di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, gli atti di fusione e scissione non sono soggetti a formalità nei pubblici registri immobiliari. L'unica pubblicità propria di tali atti è l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che assorbe in sé la funzione di rendere opponibili ai terzi le vicende modificative delle società commerciali e degli immobili ad esse appartenenti. Quanto sopra esposto risulta a chiare lettere dal quesito del Consiglio Nazionale del Notariato 176-2011-I (allegato sub. 4) nel quale si afferma testualmente che “la fusione e la scissione delle società non sono vicende soggette a trascrizione”. Il principio risulta altresì confermato dalla massima L.A.15 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie, che qui di seguito si riporta: “Le fusioni e le scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte finalizzata alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività economica e non la circolazione di beni in cambio di un corrispettivo o per animo liberale. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni e scissioni: - non sia dovuta alcuna garanzia per evizione;
- non siano esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica, ecc.; - non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari;
- non trovino applicazione: i) l'obbligo delle menzioni urbanistiche e dell'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
ii) l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
iii) l'obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto”. Ed infatti l'atto in questione non è stato sottoposto a trascrizione, né mai lo sarà, in quanto non vi è nessuna norma che lo preveda.
C) L'insussistenza delle propugnate “ragioni di opportunità” per la trascrizione degli atti di fusione e scissione.
Ciò detto, si evidenzia comunque che la mancata previsione degli atti di fusione e scissione nel novero degli atti soggetti a trascrizione non è una “svista” del legislatore, ma è una precipua scelta che si trova perfettamente in armonia con quella che è la funzione propria della trascrizione. La funzione della trascrizione
è quella di regolare gli acquisti di più aventi causa dal medesimo soggetto, stabilendo che a prevalere sia colui che ha trascritto per primo. Ebbene tale esigenza non si pone negli atti di fusione e scissione in quanto tali atti si risolvono in una “vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che mantiene la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” e, pertanto, poiché il soggetto che viene coinvolto nell'operazione è unico e mantiene la propria identità, non si pone nemmeno la possibilità giuridica dell'esistenza di più aventi causa del medesimo soggetto, situazione che presuppone necessariamente una pluralità di soggetti coinvolti nell'operazione. Nelle operazioni di fusione e scissione, stante l'unicità del soggetto coinvolto nell'operazione, non è giuridicamente possibile la coesistenza di più aventi causa dal medesimo soggetto e, conseguentemente, viene meno la funzione stessa della trascrizione. Nelle operazioni di fusione e scissione non vi è alterità di soggetti giuridici, in quanto le società fuse o scisse non si estinguono e non costituiscono una l'avente causa dell'altra, ma continuano ad esistere nella società risultante dall'operazione, che costituisce sempre lo stesso soggetto giuridico di imputazione dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti all'operazione, che mantengono la propria identità, seppur in un nuovo assetto organizzativo e quindi non vi può essere una pluralità di aventi causa dal medesimo soggetto, in quanto il soggetto coinvolto rimane unico e non muta la propria identità. Ed infatti la pubblicità propria delle operazioni di fusione e scissione è unicamente quella effettuata presso il Registro delle Imprese, con pubblicità che ha natura costitutiva (e non meramente dichiarativa come quella propria della trascrizione). E i terzi sono adeguatamente tutelati in quanto sono messi in condizione di venire a conoscenza delle operazioni di fusione e scissione semplicemente consultando le risultanze del Registro delle Imprese, senza alcuna necessità di duplicare le ricerche anche presso i Registri Immobiliari. In sostanza non vi è alcuna ragione di opportunità di trascrivere gli atti di fusione e scissione, in quanto le esigenze che si vorrebbero soddisfatte con tale forma di pubblicità sono già soddisfatte dalla pubblicità propria del Registro delle Imprese, con una forma di pubblicità avente natura costitutiva, addirittura più forte e dirompente di quella propria della trascrizione
(avente natura meramente dichiarativa). Anzi, il voler ritenere che tali atti siano assoggettati anche a pubblicità mediante trascrizione, produrrebbe una inutile duplicazione delle varie forme pubblicitarie, una presso il registro delle imprese e un'altra presso i registri immobiliari, che potrebbe essere foriera di risultanze contrastanti tra un registro e l'altro, con conseguenti dubbi sulla prevalenza di una forma di pubblicità rispetto all'altra.
D) Atto soggetto a formalità solo nel registro delle imprese e conseguente applicazione dell'imposta di bollo di euro 156 ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1 n. 1) del DPR 1972 n. 642. L'art.
1. co.
1-bis n. 3) del DPR
642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 155 per “tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari”. L'art. 1, co.
1-bis n. 4) del DPR 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225 “per tutti gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese”. Quindi affinché si renda applicabile l'imposta di bollo richiesta dall'Ufficio nella misura di euro 225 prevista dell'art. 1, comma 1-bis n. 4) del DPR 1972 n. 642 è necessario che l'atto comporti formalità sia nel Registro delle Imprese, sia nei pubblici Registri Immobiliari. Ebbene così non è per gli atti di fusione e scissione, come si è avuto modo di dimostrare. Ed infatti, come già indicato nel ricorso, nel caso di specie la scissione non è stata trascritta nei Registri Immobiliari non esistendo alcun obbligo normativo in tal senso (circostanza riconosciuta espressamente anche nella motivazione della sentenza impugnata) e, pertanto, non si è realizzato il presupposto che avrebbe importato l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225. Conseguentemente, l'atto è stato correttamente assoggettato ad imposta di bollo nella misura di euro 156 ai sensi dell'art. 1, co.
1-bis.1 n. 1) del DPR 1972 n. 642, che si riferisce “agli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis” ed
è illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di vedersi corrisposta un maggiore imposta di bollo per euro 225. A tal fine risulta priva di pregio l'obiezione dell'Ufficio che, nelle proprie controdeduzioni cita la circolare A.E. n. 18/E del 2013, la quale prevede che, relativamente alle operazioni di scissione societaria con immobili, l'imposta di bollo da scontare ammonti ad euro 225 e non ad euro 156. In questa sede non si può che replicare ciò che francamente appare lapalissiano, ossia che le circolari della stessa Agenzia delle
Entrate non costituiscono fonti del diritto ma, anzi, sono documenti di parte, emanati da una delle parti in causa e vincolano solo l'Amministrazione Finanziaria, ma non vincolano certo il contribuente, né le Corti di
Giustizia Tributaria. Ciò che si contesta in questa sede, infatti, è proprio l'erroneità dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, l'erroneità della statuizione contenuta nella predetta circolare, emanata dalla stessa Agenzia delle Entrate. Né vale l'obiezione dell'Ufficio che, nelle proprie controdeduzioni cita anche lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 854-2014/T. Lo studio del Consiglio Nazionale del
Notariato citato dall'Ufficio prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 225, ai sensi dell'art.
1. co.
1-bis n. 4) della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72, ma precisa espressamente che tale imposta
è dovuta solo ove la scissione sia trascritta nei registri immobiliari, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Tale statuizione, lungi dal contrastare con i motivi alla base del ricorso, non fa altro che confermarli.
Si ripete infatti che l'atto in questione non è stato sottoposto a trascrizione, né mai lo sarà, in quanto non vi
è nessuna norma che lo preveda. E la pretesa tributaria deve fondarsi sulla legge e non su pretese “ragioni di opportunità”, peraltro inesistenti nel caso di specie, come si è avuto modo di dimostrare. Ed anche il richiamo all'art. 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, che prevede il pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura di euro 200 in caso di trascrizioni relative agli atti di fusione, scissione e di
“regolarizzazione di società di fatto” è da ritenersi del tutto improprio, in quanto si tratta di una norma meramente fiscale, che non fa sorgere alcun obbligo di trascrizione relativo agli atti di fusione e scissione, ma si limita a prevedere la misura dell'imposta ipotecaria da versare, qualora se ne richieda la trascrizione, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, non sussistendo alcun obbligo di legge al riguardo.
E' costituita in giudizio la Direzione Provinciale I di Torino che contro deduce per la conferma della sentenza appellata: CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ
DELL'OPERATO DELL'UFFICIO NELLA FATTISPECIE DI CAUSA – INFONDATEZZA DEI MOTIVI
D'APPELLO
Le doglianze esposte da Parte appellante partono dal presupposto che sia necessaria un'espressa previsione normativa che imponga l'obbligo di trascrivere nei pubblici registri immobiliari gli atti di fusione e scissione affinché possa trovare applicazione l'imposta di bollo nella misura di euro 225,00 prevista dall'art. 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 “per tutti gli atti di cui al numero 3) che comportino anche formalità nel registro delle imprese”. Come si può notare, sul punto la norma si limita a prevedere l'astratta applicabilità di dette formalità. Come già affermato in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo, la Circolare A.E. n. 18/E del 2013 chiarisce tale aspetto prevedendo espressamente che, relativamente alle operazioni di scissione societaria CON immobili, l'imposta di bollo da scontare ammonti ad € 225,00 e non ad € 156,00 (scissione senza immobili). Né può sostenersi che dalla lettura della norma possano sorgere dubbi interpretativi, atteso che il testo del citato art. 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa
(rientrante nella disciplina degli 'Atti relativi a diritti sugli immobili'), è chiarissimo nel disporre “per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 225”, tenuto conto che il citato n. 3) prevede “per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: € 155”. Pertanto, la scissione parziale di cui alla fattispecie di causa non può considerarsi quale mera modifica degli assetti organizzativi societari (come osservato da Controparte), né può ritenersi applicabile il comma 1-bis.1, n. 1) della medesima Tariffa, Parte I (rientrante nella disciplina degli 'Atti non immobiliari'), con riferimento agli
“atti di scissione di società non titolari di diritti su immobili”, a mente del quale “per gli atti propri delle società
e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: € 156”. Come già evidenziato nel giudizio di prime cure, anche il Consiglio Nazionale del Notariato, contrariamente all'antecedente quesito del Consiglio Nazionale del Notariato 5 176-2011-I allegato da Controparte sub doc. 3) al reclamo/ricorso, ha inequivocabilmente affermato, nello Studio n.
854-2014/T (vedasi all. 4 alle controdeduzioni in primo grado dell'Ufficio) denominato “Attività notarile ed imposta di bollo” (cfr. pagg. 30-31), che: “L'art. 1 comma 1-bis n. 4) contempla gli atti già individuati dal numero 3) se comportanti anche formalità nel registro delle imprese. L'importo del bollo è di euro 225.
L'Ufficio competente per la riscossione è l'Agenzia delle Entrate. Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, né modificazioni o rinunce di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, ma per i quali devono eseguirsi anche formalità nel registro delle imprese. Rientrano in questa categoria: - affitto di azienda o di ramo di azienda comprendente immobili, con durata ultranovennale;
- modificazioni societarie di denominazione o sede, se trascritte nei
Registri Immobiliari;
-fusione tra società titolari di diritti su immobili, trascritta nei RR.II.; -scissione di società titolare di diritti su immobili attribuiti alla società beneficiaria, trascritta nei RR.II.; -trasformazione di società titolare di immobili, trascritta nei RR.II.; -trasformazione eterogenea in società di altri enti, titolari di immobili, trascritta nei RR.II.; -costituzione di immobili in patrimonio destinato a specifico affare (artt. 2447-bis e 2447- quinquies, c.c.). Riguardo alle modifiche societarie ed alle operazioni straordinarie si ricorda che la trascrizione nei Registri Immobiliari di atti non comportanti trasferimento, bensì modificazione soggettiva o di dati soggettivi, è considerata da alcuni opportuna, da altri non consentita a causa del “principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione” (per la tesi contraria alla trascrivibilità di atti di fusione e scissione societaria v. GAZZONI F., La trascrizione immobiliare, Tomo I, in Il Codice civile Commentario, diretto da Schlesinger,
Milano, 1998, 611 e LO A.LI D., Quesito di Impresa n. 176-2011/I. Fusione e continuità delle trascrizioni, in CNN Notizie del 13/10/2011; per l'esclusione della trascrivibilità di atti portanti modifiche di denominazione e sede v. LO A., Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione. Quesito n. 26-2007/I, in CNN Notizie del 2/5/2007). Si sottolinea che la Tariffa del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 prevede, all'articolo 4, proprio gli atti di fusione, scissione e di “regolarizzazione di società di fatto”, così dando fondamento alla prassi che propende a trascriverli...”. La disamina resa proprio dall'Ordine Notarile (cfr. anche pagg. 33-34 in merito agli atti - differenti da quello che ci occupa - rientranti nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 6 1-bis.1, n. 1) invocato da Controparte) conferma dunque la fondatezza dell'impostazione interpretativa fornita dalla prassi dell'A.F., tanto più che fa specifico riferimento alla “prassi che propende a trascriverli” e non ad un puntuale obbligo di trascrizione, che sussiste, con elencazione tassativa degli atti soggetti, per le finalità previste dalla legge in ordine alla trascrizione vera e propria, non solo alle “formalità” cui il richiamato articolo 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa fa riferimento.
Se ne inferisce la necessità di integrale conferma della sentenza di primo grado.
Memoria 30.1.2026 Direzione Provinciale I di Torino. La tesi secondo la quale la scissione non comporterebbe un effetto traslativo di beni immobili, a suo tempo affermata da Cass. Sez. Un. n. 2637/2006, è da tempo superata, in quanto disconosciuta dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 21970/2021, volta proprio a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica e degli effetti della fusione e della scissione. La Suprema Corte ha evidenziato la necessità di inquadrare tale vicenda nell'ambito della successione recante effetti traslativi del patrimonio. In senso conforme, aderendo pienamente alla tesi della natura traslativa (cfr. Cass.,
19/05/2020 n. 9137; Cass., 02/03/2020 n. 5640; Cass., 21/02/2020 n. 4737; Cass., 16/06/2020 n. 11984).
L'ultima decisione citata, in particolare ha evidenziato che “in caso di scissione si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti”. Si richiamano, inoltre, Cass. n. 4737/2020 e Cass n. 11984/2020, le quali hanno affermato la presenza di tale effetto, evidenziando che a ciò non osta la dizione normativa che utilizza il termine “assegnazione”, “né può essere dato credito in senso contrario a quanto sopra osservato all'argomento letterale collegato al termine “assegnazione” a cui ricorre la norma dell'art. 2506 c.c., nel descrivere l'operazione di scissione: nel lessico dei codici tale termine assume, invero, il prevalente significato di trasferimento di uno o più beni dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro (così le norme degli artt.
1798 e 2925 c.c. e quelle degli artt. 505 588 ss c.p.c.)” (cfr. Cass. n. 4737/2020 cit. e Cass n. 11984/2020 cit.). Analogo discorso deve essere fatto in riferimento alla fattispecie della fusione o della scissione parziale
(per cui la società originaria non si estingue). Anche in tale ipotesi, sulla scorta dell'orientamento sopra citato, non si può qualificare la vicenda come mera riorganizzazione interna di un medesimo soggetto, ma deve ritenersi di essere in presenza, anche in questo caso, di un fenomeno successorio a titolo particolare. Tale tesi viene ben evidenziata da Cass., II, 04/12/2018 n. 31313: “come invece da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dal D.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina però
l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi piuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” Né potrebbe sostenersi, a contrario, la mancata indicazione della scissione nell'ambito degli atti suscettibili di trascrizione. A ciò soccorre proprio la norma generale di cui all'art. 2645 c.c. che stabilisce che “deve rendersi pubblico, agli effetti dell'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643”. Sul punto si richiama anche la giurisprudenza formatasi successivamente, la quale si è pacificamente uniformata a tale arret (Cass., n. 28169/2022; Cass. n. 16853/2023; Cass., I, 19/12/2025 n. 33256; Cass., I, 19/12/2025 n.
33328). In particolare: - “nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di aver preventivamente sottoposto ai giudici di merito la questione della natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell'operazione di scissione (tesi che, peraltro, è già confutata dalla giurisprudenza consolidata di questa
Corte, cfr. Cass. n. 5874/2012; Cass. n. 31313/2018, Cass. n. 2152/2021)” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33256). -
“l'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33328). Per quanto precede, va ritenuto inconferente il richiamo ai quesiti del Consiglio Nazionale del Notariato ex adverso citati. In primo luogo, trattandosi di considerazioni espresse in epoca anteriore alla citata decisione delle Sezioni Unite. In ogni caso, in quanto si fondano su una descrizione della scissione e della fusione che si limita a porre l'accento sulle finalità dell'operazione economica (riorganizzazione, prosecuzione dell'attività economica), omettendo di esaminare i relativi effetti giuridici (ovvero il trasferimento di beni immobili). Del resto, se anche le assegnazioni patrimoniali
“costituiscono il mezzo e non il fine”, ciò non può portare a disconoscere che tali trasferimenti sussistano.
II) Né può trovare accoglimento la tesi ex adverso sostenuta secondo la quale la trascrizione sarebbe, nella fattispecie, irrilevante ai fini giuridici, in quanto volta solamente allo scopo di risolvere il conflitto tra plurimi aventi causa del medesimo dante causa. A ciò si oppone il principio di continuità delle trascrizioni sancito dall'art. 2650 c.c. secondo cui “nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore all'acquisto”. III) Infine, non si condivide la tesi secondo cui la scissione non rientrerebbe tra gli atti assoggettati a trascrizione in quanto non costituirebbe uno dei titoli idonei a tale incombenza. Proprio la scissione societaria, infatti, rientra tra quegli atti pubblici o scritture private, ovvero atti di natura negoziale, essendo pur sempre accordi tra due o più parti volti a costituire regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali, secondo la definizione dettata dall'art. 1321 c.c. Memoria 31.1.26 del Notaio Ricorrente_1, rileva che in virtù del principio di “tassatività degli atti soggetti a trascrizione”, nel nostro ordinamento sono soggetti a trascrizione solo gli atti tassativamente previsti dalla legge, con esclusione di qualsiasi possibilità di ampliarne il novero sulla base di mere “ragioni di opportunità”.
La valutazione di opportunità circa la sottoposizione di un atto a trascrizione la compie la legge ed è tassativa.
E' quindi errata la motivazione della sentenza impugnata nella quale: - da un lato riconosce espressamente l'inesistenza di una qualsivoglia disposizione normativa che preveda la trascrizione degli atti di fusione e scissione;
- e, contemporaneamente, ne predica comunque la trascrizione sulla base di mere “ragioni di opportunità”, peraltro del tutto inesistenti nel caso di specie, come si è già avuto modo di argomentare con i motivi di appello. Ciò in quanto la mancata previsione degli atti di fusione e scissione nel novero degli atti soggetti a trascrizione non è una “svista” del legislatore, ma è una precipua scelta legislativa che si trova perfettamente in armonia con quella che è la funzione propria della trascrizione. Le circolari della stessa
Agenzia delle Entrate non costituiscono fonti del diritto ma, anzi, sono documenti di parte, emanati da una delle parti in causa e vincolano solo l'Amministrazione Finanziaria, ma non vincolano certo il contribuente, né le Corti di Giustizia Tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve trovare conferma la sentenza di primo grado tuttavia integrando e modificandone la motivazione secondo quanto argomentato dall'Ufficio nella memoria illustrativa, risulta una più recente giurisprudenza di legittimità, da ultimo con Cass. Sez. unite n. 21970/2021, volta proprio a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica e degli effetti della fusione e della scissione che ha comportato il superamento della precedente interpretazione per cui la scissione dovrebbe considerarsi alla stregua di un mero mutamento o riorganizzazione interna relativa a un medesimo soggetto che conserverebbe la propria identità, interpretazione affermata da Cass. Sez. Un. n. 2637/2006, citata e richiamata più volte dall'appellante. Dovendosi riconoscere alla luce della più recente interpretazione un effetto traslativo anche in riferimento alla fattispecie della fusione o della scissione parziale (per cui la società originaria non si estingue). Anche in tale ipotesi, sulla scorta del nuovo orientamento, non si può qualificare la vicenda come mera riorganizzazione interna di un medesimo soggetto, ma deve ritenersi di essere in presenza, anche in questo caso, di un fenomeno successorio a titolo particolare. Tale tesi viene ben evidenziata da Cass.,
04/12/2018 n. 31313: “come invece da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dal D.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina però l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi piuttosto come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.” Né potrebbe sostenersi, a contrario, la mancata indicazione della scissione nell'ambito degli atti suscettibili di trascrizione. A ciò soccorre proprio la norma generale di cui all'art. 2645 c.c. che stabilisce che “deve rendersi pubblico, agli effetti dell'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643”.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza formatasi successivamente, (Cass., n. 28169/2022; Cass. n.
16853/2023; Cass., I, 19/12/2025 n. 33256; Cass., I, 19/12/2025 n. 33328). In particolare: - “nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di aver preventivamente sottoposto ai giudici di merito la questione della natura meramente riorganizzativa e non traslativa dell'operazione di scissione (tesi che, peraltro, è già confutata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. Cass. n. 5874/2012; Cass. n.
31313/2018, Cass. n. 2152/2021)” (Cass., I, 19/12/2025 n. 33256). - “l'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo” . Ciò significa che non vi è alcuna incertezza e tantomeno “opportunità” sulla trascrizione di tali atti anche nei registri immobiliari essendovi la norma che ciò prevede (art. 2645 cod. civ.) anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni. In considerazione del sopravvenuto orientamento di legittimità si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. Compensa le spese di lite fra le parti.