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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3339/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto adozione di maggiorenni e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
LI LU CH,
-parte adottante-
e
), rappresentato e difeso dal curatore CP_1 C.F._2 speciale avv. Luca Monticchio,
-parte adottanda- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G.V.G. 3339/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniugato con , madre e tutrice di , nato a Persona_1 Persona_2
Lecce in data 11/09/1983 dal precedente matrimonio con . CP_2
Ha esposto che è stato riconosciuto incapace a causa delle Persona_2 gravi patologie che l'affliggono dalla nascita, producendo decreto del
05/04/2003 con cui sono stati nominati tutore e protutore della persona interdetta.
Ha allegato di aver instaurato già da tempo con la parte adottanda un solido rapporto affettivo, anche alla luce della circostanza per cui il padre biologico di questi vive stabilmente in Tunisia dal 2016 e non ha rapporti diretti con il figlio da oltre dieci anni.
Ha riferito che il figlio nato da un suo precedente matrimonio,
[...]
, è parimenti legato affettivamente alla parte Persona_3 adottanda.
Ha dedotto la sussistenza dei presupposti per dar luogo all'adozione, stante l'evidente interesse dell'adottando a consolidare un rapporto già sorto in via di mero fatto da tempo.
Ha concluso domandando: a) la nomina di un curatore speciale per la parte adottanda;
b) l'adozione di (ricorso depositato il Persona_2
26/07/2024).
1.2.- Con decreto di fissazione dell'udienza per la prestazione dei consensi e degli assensi prescritti dalla legge, il giudice delegato ha nominato il curatore speciale per l'adottando a norma dell'art. 473 bis.8, commi 2 e 3, c.p.c. e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
1.3.- Il curatore speciale dell'adottando si è costituito in giudizio, esprimendo parere favorevole all'adozione (comparsa del 19/09/2024).
1.4.- All'udienza del 01/10/2024, il giudice delegato ha raccolto i consensi delle parti e l'assenso di , madre dell'adottando. Persona_1
1.5.- In occasione dell'udienza del 23/12/2024, il figlio della parte adottante, , chiamato ad esprimere il suo Persona_3
2 R.G.V.G. 3339/2024
consenso all'adozione si è opposto, esponendo timore per le eventuali sue future responsabilità in ordine alla gestione dell'adottando.
1.6.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. Il giudice relatore si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
2.- Il Tribunale ritiene che possa farsi luogo all'adozione di Per_2
da parte di .
[...] Parte_1
2.1.- In primo luogo, ricorre la condizione di cui all'art. 291 c.c., così come risultante dalle plurime pronunce di illegittimità costituzionale succedutesi nel tempo (e, in particolare, Corte costituzionale, sentenza n.
5 del 18/01/2024).
In proposito, occorre rilevare il divario d'età ricorrente tra la parte adottante e la parte adottanda è inferiore a quello prescritto dalla legge.
Tuttavia, sussistono nel caso di specie motivi più che meritevoli per ridurre tale divario e, in particolare: la patologia che ha determinato l'interdizione della persona adottanda e la necessità di consolidare, per il tramite dell'adozione, una relazione familiare già pienamente formatasi.
È necessario, infatti, anzitutto considerare che, come dedotto dal curatore speciale e dichiarato in udienza dalla madre dell'adottando, la disabilità di costui determina un rilevante scostamento tra età anagrafica e età mentale e funzionale, tal che egli ha le medesime necessità di cura e assistenza di un bambino.
In secondo luogo, è opportuno valorizzare la stabilità ed effettività del rapporto familiare in cui l'adozione si inserisce, essendosi la relazione instauratasi ben 15 anni or sono, con il coinvolgimento anche del figlio della parte adottante. A tale scopo è significativa la circostanza per cui, nell'ambito di un colloquio che il curatore speciale ha avuto con il suo assistito, alla domanda «chi sono tuo padre e tua madre?» la parte adottanda abbia risposto senza esitazione « ed », Pt_1 Per_1 aggiungendo -poi- di stare bene e di voler stare con loro.
3 R.G.V.G. 3339/2024
2.2.- Le parti, inoltre, hanno manifestato il proprio consenso all'adozione.
Al riguardo, è utile evidenziare che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 296 c.c., che valorizzi la funzione solidaristica dell'adozione di maggiorenne, il consenso da parte della persona interdetta può essere legittimamente manifestato dal suo legale rappresentante. Si tratta, infatti, di atto personalissimo che, non essendole espressamente vietato, la persona interdetta può compiere, anche in virtù di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con l. n. 18/2009
(negli stessi termini, Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 3462 del 03/02/2022).
Nel caso di specie, il consenso dell'adottando è stato prestato dal curatore speciale all'uopo nominato.
2.3.- Anche i genitori della parte adottanda hanno espresso il loro assenso all'adozione. La madre personalmente all'udienza del 01/10/2024 mentre il padre biologico ha rilasciato una dichiarazione scritta di assenso in data 09/07/2024, allegata agli atti.
2.4.- Ha, invece, opposto il proprio dissenso il figlio maggiorenne dell'adottante, riferendo di non aver condiviso le modalità utilizzate dal padre per informarlo della pendenza del procedimento e di non aver intenzione di assumersi alcuna responsabilità in ordine all'eventuale gestione futura dell'adottando.
Cionondimeno, ricorrono giusti motivi per dar luogo all'adozione nonostante il dissenso del discendente.
Sul punto, occorre premettere che, nell'impostazione codicistica originaria, la presenza di discendenti legittimi o legittimati della parte adottante impediva per ciò solo l'adozione di maggiorenni, in piena conformità alla ratio di tale istituto, che aveva una funzione sostitutiva della mancante genitorialità e si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio della parte adottante.
4 R.G.V.G. 3339/2024
Tale divieto, tuttavia, è venuto parzialmente meno con le pronunce della Corte costituzionale, le quali hanno ammesso l'adozione di maggiorenne anche in presenza di discendenti maggiorenni consenzienti
(Corte cost., sentenza n. 577 del 19/05/1988) e, valutate le circostanze del caso concreto, in presenza di figli minorenni (Corte cost., sentenza n.
345 del 20/07/1992).
Inoltre, si è anche precisato che, ove la persona adottanda sia figlia del partner della parte adottante e, più in generale, sia già membro della comunità di affetti della famiglia della parte adottante, il consenso dei figli di costei non possa essere inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione, dovendo il tribunale valutare il complesso delle circostanze concrete in vista della formulazione del giudizio di convenienza dell'adozione nell'interesse della persona adottanda (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006).
Il consenso all'adozione espresso dai figli maggiorenni dell'adottante, infatti, rappresenta nient'altro che lo strumento per bilanciare gli interessi sottesi all'istituto dell'adozione con la tutela dei membri della famiglia biologica, salvaguardati dagli effetti, patrimoniali e morali, della costituzione del vincolo adottivo per il tramite del detto consenso.
Quando, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi una persona già stabilmente inserita nella comunità familiare e non un terzo estraneo, non ha più alcun senso preservare l'unità e l'esclusività del gruppo familiare nei riguardi della persona già facente parte di quel gruppo, sicché il consenso cessa di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti (cfr. sempre Cass. Sez. 1, sentenza n. 2426 del
03/02/2006).
Residua, in definitiva, esclusivamente l'interesse economico alla conservazione del patrimonio familiare ma tale interesse deve ritenersi certamente subvalente rispetto alla finalità di stabilizzare un legame già creatosi all'interno di una comunità familiare, formalizzando un vincolo già nei fatti consolidatosi.
5 R.G.V.G. 3339/2024
Del resto, tale situazione è del tutto analoga a quella prevista dall'art. 44 co. 1 lett. b) l. 184/1983, ipotesi particolare nella quale è consentita l'adozione del minorenne e in cui alcun ruolo è assegnato al consenso dei discendenti della parte adottante. In entrambi i casi, infatti, l'adozione mira a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità naturale, ove hanno importanza preminente soltanto i vincoli personali ed affettivi. Ne deriva che sarebbe irragionevole trattare diversamente due situazioni, il cui unico elemento di distinguo è dato dal raggiungimento della soglia dei diciott'anni da parte della persona adottanda.
In definitiva, il dissenso del figlio maggiorenne della parte adottante all'adozione di persona già facente parte della comunità familiare, ove ingiustificato, può essere superato dalla valutazione giudiziale, al pari di quanto previsto dall'art. 297 c.c. per l'assenso del coniuge o dei genitori della persona adottanda.
Orbene, nel caso di specie, si è già più volte evidenziato che l'adozione, oltre a rispondere a un'esigenza solidaristica connessa alla condizione di particolare fragilità in cui si trova l'adottando, appare necessaria quale strumento di formalizzazione di un rapporto affettivo che già da tempo lega le parti in via di mero fatto.
In tale prospettiva, è necessario osservare che il dissenso opposto non trova alcuna giustificazione nel dichiarato timore dell'assunzione di responsabilità in ordine alla gestione futura dell'adottando, atteso che l'istituto dell'adozione di maggiorenne non genera alcun rapporto di parentela tra adottando e famiglia dell'adottante, ciò che, escludendo l'insorgere di diritti e doveri reciproci, esclude allo stesso modo la fondatezza delle ragioni addotte.
2.5.- L'adozione, pertanto, è certamente conveniente per la persona adottanda, la quale, a maggior tutela della sua condizione di particolare fragilità, potrà dare veste formale ad un rapporto familiare già consolidatosi.
Infine, dalle informazioni assunte, può escludersi la ricorrenza di circostanze ostative all'adozione, essendo anzi emerso che il padre
6 R.G.V.G. 3339/2024
biologico della persona adottanda sia recentemente deceduto (cfr. relazione Carabinieri di Copertino del 28/10/2025).
3.- Non v'è luogo a pronunciare sulle spese e sulle competenze di giudizio, posto che la natura volontaria della giurisdizione e l'assenza di un'autentica contrapposizione di interessi escludono la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.V.G. 3339/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Persona_2
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'adozione di (Lecce, 11/09/1983) da parte Persona_2 di (Copertino, 02/01/1971); Parte_1
2) INCARICA la cancelleria di curare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 314 c.p.c.;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL ND NZ TO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3339/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto adozione di maggiorenni e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
LI LU CH,
-parte adottante-
e
), rappresentato e difeso dal curatore CP_1 C.F._2 speciale avv. Luca Monticchio,
-parte adottanda- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G.V.G. 3339/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniugato con , madre e tutrice di , nato a Persona_1 Persona_2
Lecce in data 11/09/1983 dal precedente matrimonio con . CP_2
Ha esposto che è stato riconosciuto incapace a causa delle Persona_2 gravi patologie che l'affliggono dalla nascita, producendo decreto del
05/04/2003 con cui sono stati nominati tutore e protutore della persona interdetta.
Ha allegato di aver instaurato già da tempo con la parte adottanda un solido rapporto affettivo, anche alla luce della circostanza per cui il padre biologico di questi vive stabilmente in Tunisia dal 2016 e non ha rapporti diretti con il figlio da oltre dieci anni.
Ha riferito che il figlio nato da un suo precedente matrimonio,
[...]
, è parimenti legato affettivamente alla parte Persona_3 adottanda.
Ha dedotto la sussistenza dei presupposti per dar luogo all'adozione, stante l'evidente interesse dell'adottando a consolidare un rapporto già sorto in via di mero fatto da tempo.
Ha concluso domandando: a) la nomina di un curatore speciale per la parte adottanda;
b) l'adozione di (ricorso depositato il Persona_2
26/07/2024).
1.2.- Con decreto di fissazione dell'udienza per la prestazione dei consensi e degli assensi prescritti dalla legge, il giudice delegato ha nominato il curatore speciale per l'adottando a norma dell'art. 473 bis.8, commi 2 e 3, c.p.c. e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
1.3.- Il curatore speciale dell'adottando si è costituito in giudizio, esprimendo parere favorevole all'adozione (comparsa del 19/09/2024).
1.4.- All'udienza del 01/10/2024, il giudice delegato ha raccolto i consensi delle parti e l'assenso di , madre dell'adottando. Persona_1
1.5.- In occasione dell'udienza del 23/12/2024, il figlio della parte adottante, , chiamato ad esprimere il suo Persona_3
2 R.G.V.G. 3339/2024
consenso all'adozione si è opposto, esponendo timore per le eventuali sue future responsabilità in ordine alla gestione dell'adottando.
1.6.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. Il giudice relatore si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
2.- Il Tribunale ritiene che possa farsi luogo all'adozione di Per_2
da parte di .
[...] Parte_1
2.1.- In primo luogo, ricorre la condizione di cui all'art. 291 c.c., così come risultante dalle plurime pronunce di illegittimità costituzionale succedutesi nel tempo (e, in particolare, Corte costituzionale, sentenza n.
5 del 18/01/2024).
In proposito, occorre rilevare il divario d'età ricorrente tra la parte adottante e la parte adottanda è inferiore a quello prescritto dalla legge.
Tuttavia, sussistono nel caso di specie motivi più che meritevoli per ridurre tale divario e, in particolare: la patologia che ha determinato l'interdizione della persona adottanda e la necessità di consolidare, per il tramite dell'adozione, una relazione familiare già pienamente formatasi.
È necessario, infatti, anzitutto considerare che, come dedotto dal curatore speciale e dichiarato in udienza dalla madre dell'adottando, la disabilità di costui determina un rilevante scostamento tra età anagrafica e età mentale e funzionale, tal che egli ha le medesime necessità di cura e assistenza di un bambino.
In secondo luogo, è opportuno valorizzare la stabilità ed effettività del rapporto familiare in cui l'adozione si inserisce, essendosi la relazione instauratasi ben 15 anni or sono, con il coinvolgimento anche del figlio della parte adottante. A tale scopo è significativa la circostanza per cui, nell'ambito di un colloquio che il curatore speciale ha avuto con il suo assistito, alla domanda «chi sono tuo padre e tua madre?» la parte adottanda abbia risposto senza esitazione « ed », Pt_1 Per_1 aggiungendo -poi- di stare bene e di voler stare con loro.
3 R.G.V.G. 3339/2024
2.2.- Le parti, inoltre, hanno manifestato il proprio consenso all'adozione.
Al riguardo, è utile evidenziare che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 296 c.c., che valorizzi la funzione solidaristica dell'adozione di maggiorenne, il consenso da parte della persona interdetta può essere legittimamente manifestato dal suo legale rappresentante. Si tratta, infatti, di atto personalissimo che, non essendole espressamente vietato, la persona interdetta può compiere, anche in virtù di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con l. n. 18/2009
(negli stessi termini, Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 3462 del 03/02/2022).
Nel caso di specie, il consenso dell'adottando è stato prestato dal curatore speciale all'uopo nominato.
2.3.- Anche i genitori della parte adottanda hanno espresso il loro assenso all'adozione. La madre personalmente all'udienza del 01/10/2024 mentre il padre biologico ha rilasciato una dichiarazione scritta di assenso in data 09/07/2024, allegata agli atti.
2.4.- Ha, invece, opposto il proprio dissenso il figlio maggiorenne dell'adottante, riferendo di non aver condiviso le modalità utilizzate dal padre per informarlo della pendenza del procedimento e di non aver intenzione di assumersi alcuna responsabilità in ordine all'eventuale gestione futura dell'adottando.
Cionondimeno, ricorrono giusti motivi per dar luogo all'adozione nonostante il dissenso del discendente.
Sul punto, occorre premettere che, nell'impostazione codicistica originaria, la presenza di discendenti legittimi o legittimati della parte adottante impediva per ciò solo l'adozione di maggiorenni, in piena conformità alla ratio di tale istituto, che aveva una funzione sostitutiva della mancante genitorialità e si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio della parte adottante.
4 R.G.V.G. 3339/2024
Tale divieto, tuttavia, è venuto parzialmente meno con le pronunce della Corte costituzionale, le quali hanno ammesso l'adozione di maggiorenne anche in presenza di discendenti maggiorenni consenzienti
(Corte cost., sentenza n. 577 del 19/05/1988) e, valutate le circostanze del caso concreto, in presenza di figli minorenni (Corte cost., sentenza n.
345 del 20/07/1992).
Inoltre, si è anche precisato che, ove la persona adottanda sia figlia del partner della parte adottante e, più in generale, sia già membro della comunità di affetti della famiglia della parte adottante, il consenso dei figli di costei non possa essere inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione, dovendo il tribunale valutare il complesso delle circostanze concrete in vista della formulazione del giudizio di convenienza dell'adozione nell'interesse della persona adottanda (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006).
Il consenso all'adozione espresso dai figli maggiorenni dell'adottante, infatti, rappresenta nient'altro che lo strumento per bilanciare gli interessi sottesi all'istituto dell'adozione con la tutela dei membri della famiglia biologica, salvaguardati dagli effetti, patrimoniali e morali, della costituzione del vincolo adottivo per il tramite del detto consenso.
Quando, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi una persona già stabilmente inserita nella comunità familiare e non un terzo estraneo, non ha più alcun senso preservare l'unità e l'esclusività del gruppo familiare nei riguardi della persona già facente parte di quel gruppo, sicché il consenso cessa di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti (cfr. sempre Cass. Sez. 1, sentenza n. 2426 del
03/02/2006).
Residua, in definitiva, esclusivamente l'interesse economico alla conservazione del patrimonio familiare ma tale interesse deve ritenersi certamente subvalente rispetto alla finalità di stabilizzare un legame già creatosi all'interno di una comunità familiare, formalizzando un vincolo già nei fatti consolidatosi.
5 R.G.V.G. 3339/2024
Del resto, tale situazione è del tutto analoga a quella prevista dall'art. 44 co. 1 lett. b) l. 184/1983, ipotesi particolare nella quale è consentita l'adozione del minorenne e in cui alcun ruolo è assegnato al consenso dei discendenti della parte adottante. In entrambi i casi, infatti, l'adozione mira a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità naturale, ove hanno importanza preminente soltanto i vincoli personali ed affettivi. Ne deriva che sarebbe irragionevole trattare diversamente due situazioni, il cui unico elemento di distinguo è dato dal raggiungimento della soglia dei diciott'anni da parte della persona adottanda.
In definitiva, il dissenso del figlio maggiorenne della parte adottante all'adozione di persona già facente parte della comunità familiare, ove ingiustificato, può essere superato dalla valutazione giudiziale, al pari di quanto previsto dall'art. 297 c.c. per l'assenso del coniuge o dei genitori della persona adottanda.
Orbene, nel caso di specie, si è già più volte evidenziato che l'adozione, oltre a rispondere a un'esigenza solidaristica connessa alla condizione di particolare fragilità in cui si trova l'adottando, appare necessaria quale strumento di formalizzazione di un rapporto affettivo che già da tempo lega le parti in via di mero fatto.
In tale prospettiva, è necessario osservare che il dissenso opposto non trova alcuna giustificazione nel dichiarato timore dell'assunzione di responsabilità in ordine alla gestione futura dell'adottando, atteso che l'istituto dell'adozione di maggiorenne non genera alcun rapporto di parentela tra adottando e famiglia dell'adottante, ciò che, escludendo l'insorgere di diritti e doveri reciproci, esclude allo stesso modo la fondatezza delle ragioni addotte.
2.5.- L'adozione, pertanto, è certamente conveniente per la persona adottanda, la quale, a maggior tutela della sua condizione di particolare fragilità, potrà dare veste formale ad un rapporto familiare già consolidatosi.
Infine, dalle informazioni assunte, può escludersi la ricorrenza di circostanze ostative all'adozione, essendo anzi emerso che il padre
6 R.G.V.G. 3339/2024
biologico della persona adottanda sia recentemente deceduto (cfr. relazione Carabinieri di Copertino del 28/10/2025).
3.- Non v'è luogo a pronunciare sulle spese e sulle competenze di giudizio, posto che la natura volontaria della giurisdizione e l'assenza di un'autentica contrapposizione di interessi escludono la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.V.G. 3339/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Persona_2
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'adozione di (Lecce, 11/09/1983) da parte Persona_2 di (Copertino, 02/01/1971); Parte_1
2) INCARICA la cancelleria di curare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 314 c.p.c.;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL ND NZ TO
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