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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2921/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Celi Parte_1
-ricorrente-
contro
(già ), e per esso Controparte_1 CP_2
l' , in persona del ministro Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2023 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva codesto Tribunale per sentire accertare e dichiarare il possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al
[...]
di di inserirla nella predetta seconda fascia, nella posizione e CP_4 CP_3 secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente nomina per l'anno scolastico in corso.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 28.02.2025, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, accertando e dichiarando il possesso in capo al ricorrente di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico, e condannando 1 il a inserire il ricorrente nella predetta II fascia, nella posizione e secondo il CP_1 punteggio spettante e maturato come per legge.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. Sez. Un. n. 17123/2019).
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente è diretta ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria nella presente controversia.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Considerato che nella presente fase di merito non sono state esposte deduzioni o considerazioni ulteriori - rispetto a quelle già rappresentate in sede cautelare - che inducano a modificare la decisione già assunta in via d'urgenza, restano valide le considerazioni ivi rassegnate, che in questa sede si richiamano.
Il Tribunale ritiene di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del
D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso del ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di “chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia delle CP_2
2 graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L.
124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia.
Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in II fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.
Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato: “per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999 (cfr. Tribunale di Bari n. 1077/2024;
Tribunale Arezzo n. 238/2022; Tribunale Napoli n. 1534/2023; Tribunale di Bologna n.
252/2023).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dal ricorrente il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo (cfr. all. 2 del ricorso).
Pertanto, occorre dare atto che il sig. è in possesso dei requisiti per l'inserimento in Pt_1 seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
3 Per le considerazioni che precedono, il ricorso può trovare accoglimento, con la conseguenza che l'amministrazione resistente è tenuta a inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico - nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, ponendo in essere ogni adempimento consequenziale.
La novità della questione esaminata e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese di lite, anche relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico;
- condanna il resistente – CP_1 Controparte_5
a inserire il ricorrente nella predetta II fascia, nella posizione e secondo il
[...] punteggio spettante e maturato come per legge, ponendo in essere ogni adempimento consequenziale;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 18.12.2025
Il giudice del lavoro
EN EL UZ
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2921/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Celi Parte_1
-ricorrente-
contro
(già ), e per esso Controparte_1 CP_2
l' , in persona del ministro Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2023 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva codesto Tribunale per sentire accertare e dichiarare il possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al
[...]
di di inserirla nella predetta seconda fascia, nella posizione e CP_4 CP_3 secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente nomina per l'anno scolastico in corso.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 28.02.2025, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, accertando e dichiarando il possesso in capo al ricorrente di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico, e condannando 1 il a inserire il ricorrente nella predetta II fascia, nella posizione e secondo il CP_1 punteggio spettante e maturato come per legge.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. Sez. Un. n. 17123/2019).
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente è diretta ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria nella presente controversia.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Considerato che nella presente fase di merito non sono state esposte deduzioni o considerazioni ulteriori - rispetto a quelle già rappresentate in sede cautelare - che inducano a modificare la decisione già assunta in via d'urgenza, restano valide le considerazioni ivi rassegnate, che in questa sede si richiamano.
Il Tribunale ritiene di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del
D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso del ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di “chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia delle CP_2
2 graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L.
124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia.
Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in II fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.
Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato: “per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999 (cfr. Tribunale di Bari n. 1077/2024;
Tribunale Arezzo n. 238/2022; Tribunale Napoli n. 1534/2023; Tribunale di Bologna n.
252/2023).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dal ricorrente il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo (cfr. all. 2 del ricorso).
Pertanto, occorre dare atto che il sig. è in possesso dei requisiti per l'inserimento in Pt_1 seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
3 Per le considerazioni che precedono, il ricorso può trovare accoglimento, con la conseguenza che l'amministrazione resistente è tenuta a inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico - nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, ponendo in essere ogni adempimento consequenziale.
La novità della questione esaminata e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese di lite, anche relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico;
- condanna il resistente – CP_1 Controparte_5
a inserire il ricorrente nella predetta II fascia, nella posizione e secondo il
[...] punteggio spettante e maturato come per legge, ponendo in essere ogni adempimento consequenziale;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 18.12.2025
Il giudice del lavoro
EN EL UZ
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