Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto dalla società Airgreen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna, il Commissario Straordinario della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna, l’Azienda Regionale della Salute - ARES Sardegna, l’ATS Sardegna — ASSL Olbia, l’Azienda Socio-Sanitaria della Gallura, la Regione Autonoma della Sardegna, non costituite in giudizio;
l’AR - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Mocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 6 dicembre 2024 PG/2024/0021401, emesso dall’AR - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – Direzione generale, di riscontro alla nota del 26.11.2024 prot. AR PG/2024/20396 avente ad oggetto “ Servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza e urgenza della Regione Sardegna – Diffida e invio nuova istanza revisione prezzi ”, che ha rigettato l’istanza revisionale presentata dalla ricorrente;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la Comunicazione ex artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 del 29.11.2023 prot. n. PG/2023/18465 e la nota AR in data 6.11.2024;
nonché per l’accertamento
della fondatezza della pretesa sostanziale al riconoscimento della revisione del corrispettivo contrattuale richiesto con le istanze in atti,
con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni competenti di adeguare le condizioni negoziali a far data dalla presentazione dell’istanza di revisione;
e, in subordine, “per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni competenti di provvedere sull’istanza revisionale, come esposto in atti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AR - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna e della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Airgreen S.r.l., odierna ricorrente, è una compagnia di navigazione aerea che opera da svariati anni nel settore del soccorso aereo e con elicotteri.
Espone in fatto di aver preso parte alla procedura aperta, indetta dall’ATS Sardegna – ASSL Olbia con bando pubblicato in data 14 luglio 2017, per l’affidamento dell’« Appalto del servizio di elisoccorso in tutto il territorio della Regione Sardegna — Italia, comprensivo della fornitura di elicotteri, della somministrazione di personale di volo e tecnico (escluso il personale sanitario), di prestazioni accessorie (ad esempio manutenzione aeromobili, formazione), da svolgersi HJ sulle basi presso l’Aeroporto di Cagliari — Elmas e l’aeroporto di Alghero — Fertilia e H24, presso l'aeroporto di Olbia — Costa Smeralda », di essere risultata aggiudicataria e di avere stipulato il relativo contratto in data 27.6.2018, con durata sino al 30 giugno 2026, salvi rinnovi o proroghe consentiti dallo stesso.
Il contratto, all’art. 5, prevede espressamente che la disciplina dell’appalto è contenuta anche nel Capitolato speciale (e nei relativi allegati), il quale, a sua volta, all’art. 7 “ individua quale/i struttura/e responsabile/i della gestione dell’appalto l’Azienda Areus ” e all’art. 17 (Normativa di riferimento – Disciplina integrativa di rinvio) dispone che “ Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti specifici di gara, ed in quanto con essi compatibile, si applica il Capitolato Generale d’appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna ”. Quest’ultimo, all’art. 12, comma 6, prevede che “ Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell’appalto. Dal secondo anno d’appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art.
1664 1° comma del Codice Civile; l’onere di provare l’entità degli aumenti grava sull’appaltatore; l’onere di provare l’entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro ”.
Espone ancora la ricorrente che a causa di eccezionali “ sopravvenute variazioni dei costi del servizio, scaturite evidentemente da fattori causali imponderabili ed imprevedibili per chicchessia (ed estranei a qualunque ragionevole alea) ” (ossia i “ notevoli e costanti incrementi dei prezzi di tutti i principali fattori produttivi, a causa della pandemia da corona virus ” e “ un impressionante aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica ”, “ la scarsità delle materie prime e di conseguenza l’aumento dei prezzi dei materiali di ricambio per gli aeromobili ” provocati dal conflitto tra Russia e Ucraina), “ si è trovata a gestire il delicato servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna a condizioni economiche ben diverse da quelle che ragionevolmente potevano essere previste al momento (2017) della presentazione dell’offerta ”.
Airgreen S.r.l. ha quindi presentato ad AR (azienda incaricata della gestione del contratto, come visto) una prima istanza di revisione dei prezzi in data 9.6.2022, cui faceva seguito una comunicazione del 22.8.2022 contenente i giustificativi della richiesta, con riferimento agli incrementi di costo verificatisi “ in connessione con i fenomeni inflattivi e con le difficoltà di approvvigionamento dei materiali correlati alla pandemia e al conflitto russo-ucraino ”.
L’AR ha risposto con una nota in data 10 ottobre 2022 con la quale, “ ritenuta la fondatezza in quanto all’ an dell’istanza ai sensi e nei limiti dell’art. 1664 c. 1 del Codice Civile ”, l’interessata è stata invitata “ ad un incontro preliminare presso la sede aziendale AR ai fini della quantificazione degli importi conseguenti ”, e ciò sulla scorta del parere di un legale di fiducia dell’Ente allegato alla nota stessa.
All’incontro, tenutosi il 25.10.2022, ha fatto seguito un carteggio tra l’AR ed Airgreen S.r.l. ed ulteriori confronti, nel corso dei quali la ricorrente ha prodotto corposa documentazione per cercare di dimostrare gli eccezionali aumenti delle principali voci di costo (carburante, manutenzioni, ammortamenti, spese strutture ricettive, assicurazioni, costi generali, etc.), indicando i conseguenti incrementi (dei costi ora/volo e del canone mensile) e riformulando via via la richiesta revisionale per allinearsi alle richieste dell’Amministrazione, da ultimo con la bozza trasmessa in data 20.9.2023.
L’AR, quindi, in data 29.11.2023 ha inviato all’istante il preavviso di diniego, nel quale si afferma che “ la documentazione prodotta a supporto dell’istanza di che trattasi non dimostra che l’ipotizzato aumento del corrispettivo sia, ai sensi dell’art. 1664 c. 1 del Codice Civile, causalmente riconducibile agli avvenimenti lamentati e non piuttosto all’alea normale del contratto ”. La stessa comunicazione assegna 30 giorni per presentare osservazioni, con la precisazione che “ Qualora nel termine sopra indicato non pervenga riscontro, si intende sin d’ora confermata la chiusura dell’istruttoria con il diniego come sopra motivato ”.
Espone Airgreen S.r.l. che la nota in questione è rimasta priva di riscontro a causa di un disguido nella trasmissione della stessa al competente ufficio interno della società.
La ricorrente ha poi trasmesso all’AR, in data 31.10.2024, una diffida a portare a termine la procedura, alla quale l’AR ha risposto con la nota del 6.11.2024, rimandando la comunicazione del 29.11.2023.
Airgreen S.r.l. ha replicato con la nota del 26.11.2024, con la quale ha chiesto in via gradata: i) l’accoglimento dell’istanza revisionale, contestualmente riproposta, aggiornata a tutto il periodo 11.3.2020 – 26.11.2024; ii) in via subordinata l’esame della nuova istanza revisionale relativa al periodo da maggio 2023 al 26.11.2024.
L’AR, da ultimo, con la nota del 6.12.2024, ha confermato “ il rigetto dell’istanza revisionale con la Comunicazione ex art. 7, 10 bis legge n. 241/1990 del 29.11.2023 – prot. n. PG/2023/18465 ”, evidenziando che:
i) la nota del 17.10.2022, diversamente da quanto preteso dall’istante, non avrebbe dovuto “ intendersi quale implicita ammissione del diritto alla revisione, ma solo come riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della sussistenza in capo ad AIRGREEN dell’interesse legittimo alla proposizione dell’istanza, secondo le previsioni codicistiche ”;
ii) a valle di tale limitato riconoscimento sarebbe stata avviata l’istruttoria vera e propria, conclusa con “ provvedimento di rigetto ” asseritamente giustificato in quanto non sarebbe stato dimostrato che “ l’ipotizzato aumento del corrispettivo fosse, ai sensi dell’art. 1664 c. 1 del Codice civile, causalmente riconducibile agli avvenimenti lamentati e non piuttosto all’alea normale del contratto ”;
iii) la nuova istanza revisionale sarebbe irricevibile in quanto “ artificiosa proposizione di riesame della precedente richiesta ”.
1.1. Con l’odierno ricorso Airgreen S.r.l. chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e l’accertamento della fondatezza della sua pretesa sostanziale, articolando i seguenti motivi:
I) “ Sulla posizione di diritto soggettivo di Airgreen in seguito al riconoscimento della fondatezza dell’ an della pretesa revisionale. Violazione dei criteri di interpretazione degli atti amministrativi. Violazione delle pertinenti norme contrattuali e dell’art. 1664 c.c. Violazione dei principi di buona fede, fiducia e affidamento ”;
II) “ In ulteriore subordine (in caso denegato di qualificazione della posizione di Airgreen come di interesse legittimo): assenza di ogni profilo di decadenza nelle azioni della ricorrente. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 bis e 21 nonies L. 241/1990. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma, dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 24 Cost. Violazione dei principi di buona fede e affidamento. Carenza di istruttoria, motivazione e presupposti ”;
III) “ Illegittimità sia del preavviso di rigetto 29 11 23 sia della nota 06 12 24 che ad esso si riporta nel respingere nel merito l’istanza revisionale: violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990, assenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, contrasto con fatti notori, violazione dei principi di affidamento e buona fede. Violazione delle clausole contrattuali e dell’art. 1664 c.c. ”
In estrema sintesi, la ricorrente deduce che:
- l’AR avrebbe già sancito la fondatezza nell’ an della pretesa revisionale, con l’inequivocabile nota del 17.10.2022, e ciò sgombrerebbe il campo da ogni ipotetica eccezione collegata alla mancata, tempestiva impugnazione del preavviso di diniego del 29.11.2023 (qualificato come “provvedimento di rigetto” dall’AR), atteso che, una volta riconosciuta quanto meno nell’ an la spettanza del compenso revisionale, come avvenuto nella specie, la posizione del privato richiedente assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente irrilevanza di ogni termine di decadenza;
- anche a voler ritenere che la posizione della ricorrente debba essere qualificata in termini di interesse legittimo (“ a dispetto del tenore solare del provvedimento del 17.10.2022 ”), in ogni caso nella specie non sarebbe maturata alcuna decadenza, in quanto il “preavviso di rigetto” del 29.11.2023 non può essere qualificato come provvedimento di rigetto, mai effettivamente emesso, come invece imposto dall’art. 2 della l. n. 241/1990; né, data l’ovvia autonomia tra preavviso e successivo provvedimento di rigetto, la clausola finale del preavviso (“ qualora nel termine sopra indicato non pervenga riscontro si intende sin d’ora confermata la chiusura dell’istruttoria con il diniego come sopra motivato ”) varrebbe a convertirlo ex post in provvedimento di rigetto, dovendosi detta clausola ritenere tamquam non esset e come tale improduttiva di qualsiasi effetto, in quanto totalmente priva di base normativa e persino ingannevole;
- il preavviso di rigetto in questione è in ogni caso privo dell’indicazione del termine per impugnare e dell’autorità a cui rivolgere il ricorso, come invece imposto dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, e ciò darebbe comunque luogo alla rimessione in termini della ricorrente, come sancito dalla costante giurisprudenza;
- il ridetto preavviso, laddove equiparato ad un “rigetto”, sarebbe altresì illegittimo, sia per violazione delle regole proprie dell’autotutela amministrativa (art. 21- nonies della l. n. 241/1990), sia per carenza dei pertinenti presupposti;
- secondo la più recente giurisprudenza l’istanza revisionale è sempre riproponibile e ciò varrebbe a maggior ragione nella fattispecie, dato che il preavviso del 29.11.2023 è stato emanato espressamente “allo stato”, con ciò confermando che nulla ostava a riproporre la domanda, come in effetti prudenzialmente la ricorrente ha fatto, peraltro estendendola ad un periodo ulteriore, comunque non “coperto” dal predetto “preavviso di rigetto” e in ordine al quale sussiste in capo ad AR l’obbligo di provvedere.
L’istanza di revisione prezzi sarebbe dunque fondata, con conseguente diritto della ricorrente a conseguire il compenso revisionale.
1.2. Si sono costituite per resistere l’AR e la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS.
La Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che la gestione dell’appalto in questione è curata in via esclusiva dall’AR e non a caso l’istanza di revisione prezzi del 9 giugno 2022 è stata rivolta esclusivamente ad essa e al suo Direttore generale.
L’AR ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto, anche a voler qualificare come semplice preavviso di rigetto la nota di AR del 29.11.2023, sarebbe tardiva l’impugnazione della successiva nota di AR del 6.11.2024, con cui l’Amministrazione avrebbe chiaramente esplicitato la decisione di rigettare l’istanza. Ne discenderebbe la decadenza a richiedere il compenso revisionale per il periodo fino al 30.9.2024, poiché il diniego dell’Amministrazione si sarebbe formato anche in relazione all’istanza revisionale del 31.10.2024, con cui è stato richiesto il riconoscimento della revisione dei prezzi fino al 30.9.2024.
1.3. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito l’istanza cautelare.
1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
La Gestione liquidatoria dell’ATS ha ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ed ha inoltre eccepito l’irricevibilità del ricorso per le ragioni già esposte dall’AR.
1.5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AR.
Al riguardo, osserva il Collegio che il provvedimento conclusivo del procedimento scaturito dall’istanza di revisione dei prezzi presentata da Airgreen S.r.l. è (solo) quello in data 6 dicembre 2024.
La nota del 29.11.2023 è, invece, soltanto un c.d. preavviso di diniego, ossia un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, come emerge dalla sua semplice lettura, oltre che dal suo oggetto (“ Servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna – COMUNICAZIONE EX ART. 7, 10 BIS LEGGE N. 241/90 ”). Nella nota, infatti, si indicano le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e si assegna un termine di 30 giorni per presentare per iscritto eventuali ulteriori controdeduzioni.
D’altra parte, l’aggiunta nel corpo dell’atto dell’avvertenza finale secondo cui “ Qualora nel termine sopra indicato non pervenga riscontro, si intende sin d’ora confermata la chiusura dell’istruttoria con il diniego come sopra motivato ” non è sufficiente a mutare la sua natura per trasformarlo in un provvedimento finale di contenuto negativo, a ciò ostando l’obbligo di adozione di un provvedimento conclusivo espresso di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990. La clausola in questione poteva valere al più quale informazione che, in assenza di osservazioni, l’AR avrebbe concluso il procedimento in termini negativi con successivo e apposito provvedimento espresso (come imposto dall’art. 2 della l. n. 241/1990).
Come chiarito dalla giurisprudenza, non sussiste un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, 26.1.2023, n. 183; C.d.S., Sez. III, 5.12.2019, n. 834; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 4.5.2022, n. 438). Il c.d. “preavviso di diniego” di cui all’art. 10- bis della l. n. 241/1990 assume – come detto - natura di atto non provvedimentale, privo di carattere lesivo, non autonomamente impugnabile, a prescindere da contrarie indicazioni contenute nel corpo dell’atto, che non valgono certo a mutarne la natura sostanziale ( ex multis , T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 833; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 10 giugno 2011, n. 1044; T.A.R. Umbria, Sez. I, 7.11.2013, n. 515).
Nemmeno la nota dell’AR del 6.11.2024, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente, può valere come “ulteriore diniego” che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, in quanto con tale atto l’AR si limita a comunicare che “ Apprendiamo con un certo stupore che la società AIRGREEN non ha comunicato a questo spettabile Studio Legale di avere ricevuto con PEC del 29/11/2023 il rigetto dell’istanza di revisione prezzi, che, ad ogni buon fine, si
allega in copia ”. Con la nota in questione l’Amministrazione, nella sostanza, non fa altro che trasmettere il precedente preavviso di diniego, qualificando erroneamente quest’ultimo come provvedimento di rigetto dell’istanza. Si tratta, dunque, di un mero atto interlocutorio, che non necessitava di autonoma e immediata impugnazione.
L’eccezione va quindi disattesa.
3. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria ATS.
Occorre infatti considerare, al riguardo, che: i) da un lato, il Capitolato speciale, richiamato dal contratto, all’art. 7 “ individua quale/i struttura/e responsabile/i della gestione dell’appalto l’Azienda Areus ”; ii) dall’altro, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di elisoccorso è stata indetta dall’ATS Sardegna – ASSL Olbia con bando pubblicato in data 14 luglio 2017 e il contratto è stato sottoscritto con “l’Azienda Tutela della Salute della Sardegna”; iii) inoltre, in seguito alle riforme del sistema introdotte dalla legge regionale 11.9.2020, n. 24 ( Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore ) ad ATS è subentrata ARES.
Ne consegue, anche alla luce della normativa sopravvenuta, e considerato che AR, come visto, è il soggetto incaricato della sola gestione del rapporto contrattuale, che il ricorso, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, è stato correttamente notificato a tutti gli enti regionali potenzialmente interessati dalla vicenda, tra cui anche l’originario sottoscrittore del contratto (ATS).
L’eccezione va dunque disattesa.
4. Passando al merito, il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti che di seguito si espongono.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
4.1. Anzitutto, va chiarito che è stata la stessa AR, con la comunicazione del 17 ottobre 2022, a riconoscere la fondatezza nell’ an della pretesa revisionale, rinviando a successive interlocuzioni con Airgreen S.r.l. solo ai fini dell’approfondimento del tema del quantum .
La predetta comunicazione del 17 ottobre 2022 si esprime in termini inequivoci: “ visto il parere pro veritate dell’Avv. Angelo Mocci (prot. n. PG/2022/14484 del 14.10.2022), trasmesso in allegato alla presente, ritenuta la fondatezza in quanto all’ an dell’istanza ai sensi e nei limiti dell’art. 1664 c. 1 del Codice Civile si invitano le S.V. ad un incontro preliminare presso la sede aziendale AR ai fini della quantificazione degli importi conseguenti ”. Nel parere dell’avv. Mocci, peraltro, si afferma che « non appare revocabile in dubbio, così come ritenuto da Airgreen, come “la pandemia e il conflitto bellico in Ucraina si configurino quali circostanze eccezionali e imprevedibili che hanno sensibilmente inciso nell’aumento dei costi per i quali si richiede la relativa previsione » e si conclude che « in definitiva, date per acclarate le circostanze eccezionali sopravvenute, Airgreen dovrà dimostrare l’ammontare dello scostamento di costi fra quelli contrattualmente previsti rispetto a quelli che la medesima deve invece accollarsi in conseguenza del lamentato vertiginoso aumento intervenuto e nei limiti di cui all’art. 1664, 1° comma c.c. ».
Dalla lettura dei richiamati atti emerge dunque che l’AR, con la ridetta nota del 17 ottobre 2022, ha riconosciuto che alla ricorrente spettasse l’adeguamento dei prezzi, salvo l’approfondimento dei profili relativi al quantum della spettanza, demandato all’incontro del 25 ottobre 2022, appositamente convocato, e poi a successive interlocuzioni tra le parti.
Del resto, anche nella nota dell’AR dell’8.2.2023 (doc. 4 della ricorrente), all’esito dell’incontro del 25 ottobre, 2022, si è “ ribadita la fondatezza in quanto all’ an dell’istanza acquisita agli atti in data 10.06.2022, prot. n. PG/2022/7946, ai sensi e nei limiti dell’art. 1664 c. 1 del Codice Civile, […] in attesa di ricevere l’ulteriore documentazione necessaria per l’istruttoria del procedimento con evidenza degli eventi imprevedibili a far data dai quali si sarebbe determinato l’aumento dei costi e la declinazione puntuale degli stessi ”.
Non può dunque condividersi l’assunto di parte resistente, riportato nel gravato provvedimento del 6.12.2024 al fine di “ far rilevare il reale significato della dichiarazione dell’Azienda AR ”, secondo cui “la “ fondatezza in quanto all’ an dell’istanza” non era da intendersi quale implicita ammissione del diritto alla revisione, ma solo come riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della sussistenza in capo ad AIRGREEN dell’interesse legittimo alla proposizione dell’istanza, secondo le previsioni codicistiche ”. E ciò sia perché tale assunto contrasta con il chiaro tenore letterale delle note sopra richiamate, sia perché – come condivisibilmente dedotto da parte ricorrente – “ sembra postulare una anacronistica necessità del privato di essere preventivamente autorizzato addirittura ai fini del mero invio dell’istanza medesima ”.
Una volta chiarito, quindi, che l’AR si era già espressa nel senso del riconoscimento della spettanza del compenso revisionale e che le successive interlocuzioni riguardavano solo questioni involgenti l’entità della pretesa, risulta incomprensibile, in quanto non supportato da alcuna motivazione, a fronte della copiosa documentazione prodotta dal Airgreen S.r.l. per la quantificazione dell’entità dell’adeguamento del corrispettivo (v. docc. 5, 5- bis , 6 e 7 della ricorrente), il mutamento di posizione manifestato dall’AR con il preavviso di diniego del 29.11.2023, nel quale si comunica lapidariamente che “ la documentazione prodotta a supporto dell’istanza di che trattasi non dimostra che l’ipotizzato aumento del corrispettivo sia, ai sensi dell’art. 1664 c. 1 del Codice Civile, causalmente riconducibile agli avvenimenti lamentati e non piuttosto all’alea normale del contratto ” e che “ la mancanza di adeguate giustificazioni nel senso sopraindicato impedisce, allo stato, all’accoglimento dell’istanza revisionale ”.
E lo stesso difetto di motivazione si rileva anche nell’impugnato provvedimento del 6.12.2024, nel quale, al di là di generici riferimenti all’istruttoria svolta e al “ fatto che nessuna allegazione prodotta da AIRGREEN è stata ritenuta idonea al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1664 comma 1 c.c. ”, non è dato rinvenire le ragioni della decisione reiettiva dell’istanza rispetto agli importi indicati e documentati dalla ricorrente con riguardo alle varie voci di costo considerate per ciascuna tipologia di elicottero impiegato nel servizio (v. doc. 9F della ricorrente e allegati), ossia “Carburante aeromobili”, “Manutenzioni ordinarie e Contratto PBH”, “Quota di ammortamento aeromobili”, “Quota di costo elicottero stand by ”, “Assicurazioni aeromobili”, “Costo del personale” e “Costi generali (compresi energia elettrica, spese strutture ricettive, spese di mobilità, carburante auto e voli aerei)”.
Airgreen S.r.l. ha prodotto ampia documentazione (cfr. docc. 1, 2, 2-bis, 5, 5-bis, 6, 7 e allegati, 9 e allegati) a riprova dell’aumento dei costi dell’appalto e del superamento della soglia del 10% del corrispettivo originario, che ha dato luogo ad una alterazione dell’equilibrio economico della commessa che – diversamente da quanto dedotto da parte resistente - esorbita da qualunque alea ragionevolmente assumibile dall’appaltatore. Di tutto ciò l’Amministrazione non ha tenuto adeguatamente conto, limitandosi ad affermare - come visto - che “ nessuna allegazione prodotta da AIRGREEN è stata ritenuta idonea al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1664 comma 1 c.c. ”.
4.2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi corrispondere una somma di cui l’AR dovrà proporre il pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., sulla base dei seguenti criteri:
a) dovranno essere considerati tutti gli importi indicati e documentati dalla ricorrente con riguardo alle varie voci di costo relative a ciascuna tipologia di elicottero impiegato nel servizio;
b) dovrà essere conteggiato l’intero periodo considerato nella diffida della ricorrente in data 26.11.2024;
c) il calcolo del “decimo” (di cui all’art. 1664 c.c.), all’interno del quale l’alea contrattuale rimane a carico dell’appaltatore, dovrà essere operato non sull’aumento del costo, bensì sul corrispettivo originario;
d) la somma così individuata sarà maggiorata degli interessi legali.
4.3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | Marco LI |
IL SEGRETARIO