Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 9 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 21117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21117 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05979/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5979 del 2022, proposto da
IS ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA RI RI, MU RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto Registro Ufficiale n. 14986 del 21 aprile 2022 dell''U.S.R. Lazio – Direzione Generale, Ufficio IV – nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente (allegato 1);
- dell''esito della prova scritta del suddetto concorso, sostenuta dalla ricorrente in data 28 marzo 2022, turno T2, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettantele e, precisamente, 68/100 anziché 70/100 (avendo la stessa fornito 35 risposte corrette e non 34, così come comunicatole);
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 28, redatto dalla Commissione Nazionale di cui all''art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 28, del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso nelle parti in cui può essere, eventualmente, lesivo degli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa IA RI QU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RI QU, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Lorenzo IA Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA RI QU |
IL SEGRETARIO