Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1965/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Antico, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Cittanova, alla via San Girolamo n. 5, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale mandatario Controparte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò, con cui elettivamente domicilia in Messina, alla via Firenze, n. 113, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.05.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229008517218/000, notificatagli dall' in data 23.03.2023, limitatamente Controparte_4 all'avviso di addebito n. 39420140003413982000 afferente all'omesso versamento dei contributi Modello DM 10 per l'anno 2013, per il complessivo importo di € 8.757,40.
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chiedendo: “1) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'intimazione
[...] impugnata limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140003413982000 relativo a somme CP_ iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento Modello DM 10 per l'anno 2013; 2) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l' Controparte_5
e l' non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti del sig.
[...] CP_1
delle somme portate dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione Parte_1 impugnata;
3) per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento e l'avviso di addebito impugnati;” vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1 legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, la CP_2 parziale cessata materia del contendere per i periodi oggetto di stralcio da parte del concessionario, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente eccepiva Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva rispetto ai sollevati vizi formali e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso evidenziando anche la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_2 CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' CP_1
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia CP_3 CP_3
l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti.
2 Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nella specie, parte ricorrente sostiene la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 39420140003413982000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, negando di avere ricevuto la notifica del succitato avviso di addebito e sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima. In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti, ossia dell'avviso di addebito in questione, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove
-invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione dell'avviso di addebito, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza). Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro inammissibile in ordine al sollevato vizio di notifica dell'avviso di addebito presupposto, atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente in data 23.03.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 02.05.2023.
3 3. Tanto premesso va esaminata la richiesta di declaratoria di parziale cessata materia del contendere avanzata dall' CP_1
Ebbene, dall'esame degli atti del giudizio e -segnatamente- dell'estratto di ruolo prodotto da , emerge come l'importo contenuto Controparte_6 all'avviso di addebito n. 39420140003413982000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata sia stato parzialmente sgravato, residuando un credito pari ad € 6.780,35. Si rileva, nel caso di specie, il parziale riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato annullato il credito in questa sede impugnato. Tanto premesso, limitatamente al credito in parola, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. D'altra parte, va esaminata l'eccezione relativa l'estinzione dei crediti previdenziali di cui all'intimazione opposta stante il -presunto- decorso del termine quinquennale di prescrizione -asseritamente- maturato tra la data di notifica dell'avviso di addebito (30.12.2014) e quella di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 23.03.2023. La doglianza è infondata. È, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, anzitutto, preceduta dalla regolare notifica di alcuni atti -comprensivi dell'avviso di addebito impugnato- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Nello specifico, risulta per tabulas che, dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420189003644490000 (13.06.2018), a quella di notifica dell'intimazione oggi opposta, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento.
5. Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza reciproca, possono essere compensate per un terzo, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della parte ricorrente. Invero se, da un lato, parte ricorrente risulta soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione;
con riguardo alla cessata materia del contendere (parziale), le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che lo sgravio parziale dell'avviso di addebito riportato nella intimazione impugnata sia stato effettuato in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei limiti dei crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420140003413982000, confluiti nell'intimazione impugnata, che sono stati stralciati da parte del concessionario, come meglio esposto in parte motiva;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna parte ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese legali in favore delle resistenti ed liquidate nella complessiva Controparte_6 CP_1 somma di € 1.240,00 (€ 620,00 in favore di ciascuna) per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nella restante misura di un terzo. Reggio Calabria, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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