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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice rel.
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5715, avente per oggetto mutamento di sesso, TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Lydia Ardito;
ricorrente E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI; interventore ex lege All'udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era riservata per la decisione . IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha Parte_1 premesso: di essere di sesso femminile ma di avere sin da piccola avuto una natura psicologica e com portamentale tipicamente maschi le, vivendo un estremo disagio per questa situazione;
che negli ultimi anni ha maturato sempre più intensamente il desid erio di vivere come uomo , assumendo sempre di più caratteri fisici da uomo;
di avere anche iniziato un periodo di transizione che la ha portata a prendere contezza della sua condizione;
di avere seguito questo percorso di psicoterapia, che ha accertato l'esistenza di un'alterazione dell'identità di genere dell'istante; di avere, anche grazie ad una terapia ormonale mascolini zzante, assunto già da tempo l'aspetto esteriore di un uomo e di relazionarsi con gli altri come tale;
di essere nota, nell'ambiente sociale con un nome maschile e quindi di volere contestualmente richiedere l'ordine di rettifica anagrafica del sesso e del nome;
di vivere disagio per il disallineamento tra la ide ntità di genere maschile e la condizione giuridica di donna, situazione che l'espone, peraltro, a discriminazion i o disagi. Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il Pubblico Ministero per sentire accogliere da questo Tribunale le seguenti conclusioni: ordinare TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la rettificazione nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_1
Notificato regolarmente il ricorso, all'udienza del 22.10.2025, ascoltata parte ricorrente ai sensi dell'art. 117 c.p.c., sono state precisate le conclusioni ed il G.I. ha riservato la causa in decisione, con dispensa da ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 24.10.2025. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di rettifica anagrafica sia fondata e vada perciò accolta. L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente è affetta da disturbo della identità di genere o transessualismo;
non ha evidenziato che essa sia r eversibile, ragionevolmente e clinicamente suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico . Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento risalente nel tempo. La documentazione medica agli atti ha evidenziato che parte ricorrente è un transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di altra patologia). Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale donna, la si Pt_1 considera uomo a tutti gli effetti. In particolare, è stato evidenziato il carattere di transessualismo primario della patologia, essendo state escluse altre patologie (vedesi “relazione conclusiva attestante percorso Gender Affirming” del 16.12.2024 rilasciata dall'Università degli studi di Bari LD MO , secondo cui l'odierna parte ricorrente: “soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD -11), per la quale può essere indicata la riattribuzione anagrafica del sesso” - cfr. all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda relativa all'ordine di rettificazione dei dati anagrafici è dunque fondata, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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15138 in data 20 luglio 2015), non dovendosi più ritenere che il trattamento chirurgico costituisca precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Il mutamento di sesso è infatti frutto di un processo di autodeterminazione dell'interessato, che si svolge attraverso trattamenti medici e psicologici necessari;
esso va autorizzato in coerenza con i principi di proporzionalità elaborati dalla CEDU (per stabilire i limiti della ingerenza dello Stato nella vita privata degli individui ai sensi dell'art. 8 della CEDU). Di tal ché va valutato se il mutamento di sesso sia da considerarsi una scelta irreversibile compiuta dall'individuo, valutazione da compiersi con particolare rigore. Questi elementi ricorrono nel caso di specie , con la conseguenza che va autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici . Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla dom anda proposta da Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
02.12.2000, di procedere alla rettificazione nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ”; Pt_1 Per_1
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025.
IL PRESID EN TE
D OTT. GIU SEP PE DISAB A TO
IL GIUD IC E ES TENS ORE
DO TT.SSA ROS ELLA NOC ERA
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice rel.
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5715, avente per oggetto mutamento di sesso, TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Lydia Ardito;
ricorrente E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI; interventore ex lege All'udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era riservata per la decisione . IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha Parte_1 premesso: di essere di sesso femminile ma di avere sin da piccola avuto una natura psicologica e com portamentale tipicamente maschi le, vivendo un estremo disagio per questa situazione;
che negli ultimi anni ha maturato sempre più intensamente il desid erio di vivere come uomo , assumendo sempre di più caratteri fisici da uomo;
di avere anche iniziato un periodo di transizione che la ha portata a prendere contezza della sua condizione;
di avere seguito questo percorso di psicoterapia, che ha accertato l'esistenza di un'alterazione dell'identità di genere dell'istante; di avere, anche grazie ad una terapia ormonale mascolini zzante, assunto già da tempo l'aspetto esteriore di un uomo e di relazionarsi con gli altri come tale;
di essere nota, nell'ambiente sociale con un nome maschile e quindi di volere contestualmente richiedere l'ordine di rettifica anagrafica del sesso e del nome;
di vivere disagio per il disallineamento tra la ide ntità di genere maschile e la condizione giuridica di donna, situazione che l'espone, peraltro, a discriminazion i o disagi. Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio il Pubblico Ministero per sentire accogliere da questo Tribunale le seguenti conclusioni: ordinare TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 2 di 3 -
all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la rettificazione nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_1
Notificato regolarmente il ricorso, all'udienza del 22.10.2025, ascoltata parte ricorrente ai sensi dell'art. 117 c.p.c., sono state precisate le conclusioni ed il G.I. ha riservato la causa in decisione, con dispensa da ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 24.10.2025. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di rettifica anagrafica sia fondata e vada perciò accolta. L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente è affetta da disturbo della identità di genere o transessualismo;
non ha evidenziato che essa sia r eversibile, ragionevolmente e clinicamente suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico . Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento risalente nel tempo. La documentazione medica agli atti ha evidenziato che parte ricorrente è un transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di altra patologia). Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale donna, la si Pt_1 considera uomo a tutti gli effetti. In particolare, è stato evidenziato il carattere di transessualismo primario della patologia, essendo state escluse altre patologie (vedesi “relazione conclusiva attestante percorso Gender Affirming” del 16.12.2024 rilasciata dall'Università degli studi di Bari LD MO , secondo cui l'odierna parte ricorrente: “soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD -11), per la quale può essere indicata la riattribuzione anagrafica del sesso” - cfr. all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente). La domanda relativa all'ordine di rettificazione dei dati anagrafici è dunque fondata, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 3 di 3 -
15138 in data 20 luglio 2015), non dovendosi più ritenere che il trattamento chirurgico costituisca precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Il mutamento di sesso è infatti frutto di un processo di autodeterminazione dell'interessato, che si svolge attraverso trattamenti medici e psicologici necessari;
esso va autorizzato in coerenza con i principi di proporzionalità elaborati dalla CEDU (per stabilire i limiti della ingerenza dello Stato nella vita privata degli individui ai sensi dell'art. 8 della CEDU). Di tal ché va valutato se il mutamento di sesso sia da considerarsi una scelta irreversibile compiuta dall'individuo, valutazione da compiersi con particolare rigore. Questi elementi ricorrono nel caso di specie , con la conseguenza che va autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici . Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla dom anda proposta da Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
02.12.2000, di procedere alla rettificazione nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello Stato Civile del sesso da “femminile” a
“maschile” e del nome da “ ” a “ ”; Pt_1 Per_1
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025.
IL PRESID EN TE
D OTT. GIU SEP PE DISAB A TO
IL GIUD IC E ES TENS ORE
DO TT.SSA ROS ELLA NOC ERA