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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6840/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008357442000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 16/06/2023 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato il 06/11/2023 e iscritto al n. R.G.R. 6840/2023, Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00083574 42, dell'importo complessivo di €.7.345,80=, emessa - ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 per II.DD. e IVA, periodo d'imposta
2018, deducendone l'illegittimità per vizi afferenti alla pretesa impositiva, per violazione dell'art. 2 DPR
322/98, artt. 53, 97 e 23 Cost. e art. 10 3 L 212/2000; nonché per l'omessa notifica di precedenti cartelle e/o atti presupposti. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. L'AE si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e della riscossione, nonché la regolarità delle notifiche eseguite.
§3. All'odierna udienza era presente il difensore della ricorrente, che chiedeva preliminarmente rinvio per valutare la possibilità di presentare istanza di definizione ex l. 30 dicembre 2025, n. 199 (cd.
Rottamazione quinques), art. 1, commi 82 e segg., e il rappresentante dell'AE. Entrambi insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Va respinta l'istanza di rinvio del procedimento, atteso che la stessa ritarderebbe la definizione del procedimento, assai risalente, e trattandosi di una semplice volontà astratta di valutazione - da parte della ricorrente - di avvalersi dei benefici previsti dalla l. 199/2025, laddove la norma invocata prevede, quale presupposto per la sospensione dei giudizi, l'intervenuta presentazione di copia della dichiarazione (art. 1, comma 86) con cui il debitore assume l'impegno a rinunciare al giudizio.
§5. Nel merito, il ricorso non è fondato.
§6. Preliminare alla risoluzione della controversia è la ricostruzione della normativa applicabile.
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento impugnata, con specifico riguardo: (i) alla validità delle notifiche delle cartelle presupposte;
(ii) alla fondatezza della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche alla luce della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente.
§7. In proposito, osserva il Collegio che il 20/04/2023 l'Agente della Riscossione ha notificato alla contribuente la cartella di pagamento n. 29320230008357442, recante due partite di ruolo:
1. la partita di ruolo n. T191217162832670490000001/D (cfr. all. 4), scaturente dalla liquidazione ex art. 36-bis DPR
600/1973 del mod. IRAP 2019, anno d'imposta 2018 (identificativo della dichiarazione 16283267049 –
0000001 del 17/12/2019, all. 5);
2. la partita di ruolo n. T191025120205115910000009/D, scaturente dalla liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 del mod. 770 2019, anno d'imposta 2018.
Il ricorso della contribuente concerne solo l'iscrizione a ruolo afferente all'IRAP, contestandosi la legittimità della cartella impugnata per violazione/falsa applicazione dell'art. 2 DPR 322/98, artt. 53, 97 e
23 Cost. e art. 10 L 212/2000. Deve quindi ritenersi pacificamente acquisita la legittimità delle altre iscrizioni, non oggetto di censura.
§8. Quanto alla nullità dell'iscrizione a ruolo afferente l'IRAP, la ricorrente deduce che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 20/04/2023) ha presentato una seconda dichiarazione integrativa (in data 09/06/2023), con la quale ha variato i dati riportati nel quadro
IQ. Più in dettaglio, nella seconda dichiarazione è indicata una imposta dovuta di € 1.296,00 (cfr. dichiarazione integrativa, all. 6).
Osserva in proposito il Collegio che l'art. 2, co. 8, DPR 322/1998 dispone:
“8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il limite alla presentazione di una dichiarazione integrativa, che corregga errori e/o omissioni, è dunque il termine di decadenza fissato dall'art. 43 DPR 600/1973.
Già prima dell'entrata in vigore del sopra indicato co. 8, la giurisprudenza ha precisato che il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria (cfr. in tal senso SU, sent. n. 13378/2016).
§9. Nel caso ora in esame la contribuente ha variato nell'integrativa il contenuto del quadro IQ, come emerge dai seguenti prospetti: quadro IQ della prima dichiarazione n. 16283267049 – 0000001 del
17/12/2019 4 Quadro IQ della dichiarazione integrativa n. 14165530753 – 0000001 del 09/06/2023 In sostanza sono stati aumentati il valore dei costi per materie prime (€ 112.490,00, cfr. IQ5), dei servizi
(€ 30.199,00, cfr. IQ6), degli ammortamenti (€ 874,00, cfr. IQ7), dei canoni di locazione (€ 27.600,00, cfr.
IQ9).
Secondo la ricorrente, tali variazioni derivano da errori nel trasmettere i dati contabili dell'impresa, senza fornire tuttavia prova in proposito: l'istanza notificata all'AE era priva degli allegati, che non risultano prodotti nemmeno nella presente fase contenziosa.
§10. Al contrario di quanto afferma la ricorrente, l'AE rileva che i dati presenti in Anagrafe Tributaria smentiscono le correzioni apportate nella dichiarazione IRAP.
Va notato che l'impresa della ricorrente è sottoposta al regime della contabilità semplificata. Ora, le imprese minori, che non optano per la contabilità ordinaria, dall'anno d'imposta 2017 determinano l'imponibile ai fini delle II.DD. e IRAP secondo il criterio di cassa. Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito mira ad avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.
Si è optato pertanto per un regime di determinazione del reddito misto cassa/competenza. In altri termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti, previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall'articolo 66.
Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime). Quindi, il reddito delle imprese minori è determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d'imposta e spese sostenute nello stesso periodo. Pertanto, ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all'atto dell'effettiva percezione o sostenimento. Inoltre, nell'ambito del nuovo regime, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici sono deducibili nel momento di sostenimento della spesa.
Concorrono alla formazione del reddito delle imprese minori secondo il criterio di competenza i seguenti componenti positivi: • ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa 6 • proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (“immobili patrimoniali”) • plusvalenze e sopravvenienze attive • redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).
Anche per la deducibilità dei seguenti componenti negativi continuano a trovare applicazione gli ordinari criteri previsti dal Tuir: • minusvalenze e sopravvenienze passive • quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing • perdite di beni strumentali e perdite su crediti • accantonamenti di quiescenza e previdenza • spese per prestazioni di lavoro • oneri di utilità sociale • spese relative a più esercizi • oneri fiscali e contributivi • interessi di mora.
Non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, i seguenti componenti negativi: • spese e altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali • accantonamenti, diversi da quelli di quiescenza e previdenza • remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
§11. Ebbene, alla luce del regime a cui era soggetta l'impresa della Ricorrente nell'anno 2018, i dati dichiarati al quadro VF della dichiarazione IVA (cfr. all. 8) e nello Spesometro sono confliggenti con gli importi delle spese indicate nel quadro IQ. 7
Il totale degli acquisti dichiarati ai fini IVA è € 110.428,00 a fronte di spese dichiarate nell'integrativa IRAP per materie prime e servizi, pari a € 142.490,00 (€ 112.490,00 per costi di materie prime e € 30.199,00 per costi di servizi). Il confronto con gli acquisti comunicati dalla Stessa Ricorrente ai fini dello
Spesometro rivela una differenza anche maggiore: acquisti risultanti in Spesometro 102.590,00 (cfr. all.
9), costi per materie prime e servizi dichiarati ai fini IRAP 142.490,00.
§12. Per completezza di trattazione è da rimarcare che anche le spese di locazione indicate nell'integrativa per l'importo di € 27.600,00 (valore aumentato rispetto alla prima dichiarazione), non sono dimostrate in alcun modo, poiché non supportate da documentazione che ne dimostri il sostenimento nel
2018.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.700,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle
Entrate costituita.
Catania, 19.01.2026. Il Presidente Estensore
ES UL
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6840/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008357442000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 16/06/2023 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato il 06/11/2023 e iscritto al n. R.G.R. 6840/2023, Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00083574 42, dell'importo complessivo di €.7.345,80=, emessa - ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 per II.DD. e IVA, periodo d'imposta
2018, deducendone l'illegittimità per vizi afferenti alla pretesa impositiva, per violazione dell'art. 2 DPR
322/98, artt. 53, 97 e 23 Cost. e art. 10 3 L 212/2000; nonché per l'omessa notifica di precedenti cartelle e/o atti presupposti. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. L'AE si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e della riscossione, nonché la regolarità delle notifiche eseguite.
§3. All'odierna udienza era presente il difensore della ricorrente, che chiedeva preliminarmente rinvio per valutare la possibilità di presentare istanza di definizione ex l. 30 dicembre 2025, n. 199 (cd.
Rottamazione quinques), art. 1, commi 82 e segg., e il rappresentante dell'AE. Entrambi insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Va respinta l'istanza di rinvio del procedimento, atteso che la stessa ritarderebbe la definizione del procedimento, assai risalente, e trattandosi di una semplice volontà astratta di valutazione - da parte della ricorrente - di avvalersi dei benefici previsti dalla l. 199/2025, laddove la norma invocata prevede, quale presupposto per la sospensione dei giudizi, l'intervenuta presentazione di copia della dichiarazione (art. 1, comma 86) con cui il debitore assume l'impegno a rinunciare al giudizio.
§5. Nel merito, il ricorso non è fondato.
§6. Preliminare alla risoluzione della controversia è la ricostruzione della normativa applicabile.
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento impugnata, con specifico riguardo: (i) alla validità delle notifiche delle cartelle presupposte;
(ii) alla fondatezza della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche alla luce della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente.
§7. In proposito, osserva il Collegio che il 20/04/2023 l'Agente della Riscossione ha notificato alla contribuente la cartella di pagamento n. 29320230008357442, recante due partite di ruolo:
1. la partita di ruolo n. T191217162832670490000001/D (cfr. all. 4), scaturente dalla liquidazione ex art. 36-bis DPR
600/1973 del mod. IRAP 2019, anno d'imposta 2018 (identificativo della dichiarazione 16283267049 –
0000001 del 17/12/2019, all. 5);
2. la partita di ruolo n. T191025120205115910000009/D, scaturente dalla liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 del mod. 770 2019, anno d'imposta 2018.
Il ricorso della contribuente concerne solo l'iscrizione a ruolo afferente all'IRAP, contestandosi la legittimità della cartella impugnata per violazione/falsa applicazione dell'art. 2 DPR 322/98, artt. 53, 97 e
23 Cost. e art. 10 L 212/2000. Deve quindi ritenersi pacificamente acquisita la legittimità delle altre iscrizioni, non oggetto di censura.
§8. Quanto alla nullità dell'iscrizione a ruolo afferente l'IRAP, la ricorrente deduce che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 20/04/2023) ha presentato una seconda dichiarazione integrativa (in data 09/06/2023), con la quale ha variato i dati riportati nel quadro
IQ. Più in dettaglio, nella seconda dichiarazione è indicata una imposta dovuta di € 1.296,00 (cfr. dichiarazione integrativa, all. 6).
Osserva in proposito il Collegio che l'art. 2, co. 8, DPR 322/1998 dispone:
“8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il limite alla presentazione di una dichiarazione integrativa, che corregga errori e/o omissioni, è dunque il termine di decadenza fissato dall'art. 43 DPR 600/1973.
Già prima dell'entrata in vigore del sopra indicato co. 8, la giurisprudenza ha precisato che il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria (cfr. in tal senso SU, sent. n. 13378/2016).
§9. Nel caso ora in esame la contribuente ha variato nell'integrativa il contenuto del quadro IQ, come emerge dai seguenti prospetti: quadro IQ della prima dichiarazione n. 16283267049 – 0000001 del
17/12/2019 4 Quadro IQ della dichiarazione integrativa n. 14165530753 – 0000001 del 09/06/2023 In sostanza sono stati aumentati il valore dei costi per materie prime (€ 112.490,00, cfr. IQ5), dei servizi
(€ 30.199,00, cfr. IQ6), degli ammortamenti (€ 874,00, cfr. IQ7), dei canoni di locazione (€ 27.600,00, cfr.
IQ9).
Secondo la ricorrente, tali variazioni derivano da errori nel trasmettere i dati contabili dell'impresa, senza fornire tuttavia prova in proposito: l'istanza notificata all'AE era priva degli allegati, che non risultano prodotti nemmeno nella presente fase contenziosa.
§10. Al contrario di quanto afferma la ricorrente, l'AE rileva che i dati presenti in Anagrafe Tributaria smentiscono le correzioni apportate nella dichiarazione IRAP.
Va notato che l'impresa della ricorrente è sottoposta al regime della contabilità semplificata. Ora, le imprese minori, che non optano per la contabilità ordinaria, dall'anno d'imposta 2017 determinano l'imponibile ai fini delle II.DD. e IRAP secondo il criterio di cassa. Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito mira ad avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.
Si è optato pertanto per un regime di determinazione del reddito misto cassa/competenza. In altri termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti, previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall'articolo 66.
Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime). Quindi, il reddito delle imprese minori è determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d'imposta e spese sostenute nello stesso periodo. Pertanto, ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all'atto dell'effettiva percezione o sostenimento. Inoltre, nell'ambito del nuovo regime, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici sono deducibili nel momento di sostenimento della spesa.
Concorrono alla formazione del reddito delle imprese minori secondo il criterio di competenza i seguenti componenti positivi: • ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa 6 • proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (“immobili patrimoniali”) • plusvalenze e sopravvenienze attive • redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).
Anche per la deducibilità dei seguenti componenti negativi continuano a trovare applicazione gli ordinari criteri previsti dal Tuir: • minusvalenze e sopravvenienze passive • quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing • perdite di beni strumentali e perdite su crediti • accantonamenti di quiescenza e previdenza • spese per prestazioni di lavoro • oneri di utilità sociale • spese relative a più esercizi • oneri fiscali e contributivi • interessi di mora.
Non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, i seguenti componenti negativi: • spese e altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali • accantonamenti, diversi da quelli di quiescenza e previdenza • remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
§11. Ebbene, alla luce del regime a cui era soggetta l'impresa della Ricorrente nell'anno 2018, i dati dichiarati al quadro VF della dichiarazione IVA (cfr. all. 8) e nello Spesometro sono confliggenti con gli importi delle spese indicate nel quadro IQ. 7
Il totale degli acquisti dichiarati ai fini IVA è € 110.428,00 a fronte di spese dichiarate nell'integrativa IRAP per materie prime e servizi, pari a € 142.490,00 (€ 112.490,00 per costi di materie prime e € 30.199,00 per costi di servizi). Il confronto con gli acquisti comunicati dalla Stessa Ricorrente ai fini dello
Spesometro rivela una differenza anche maggiore: acquisti risultanti in Spesometro 102.590,00 (cfr. all.
9), costi per materie prime e servizi dichiarati ai fini IRAP 142.490,00.
§12. Per completezza di trattazione è da rimarcare che anche le spese di locazione indicate nell'integrativa per l'importo di € 27.600,00 (valore aumentato rispetto alla prima dichiarazione), non sono dimostrate in alcun modo, poiché non supportate da documentazione che ne dimostri il sostenimento nel
2018.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.700,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle
Entrate costituita.
Catania, 19.01.2026. Il Presidente Estensore
ES UL