Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 588
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di rinvio per definizione agevolata

    L'istanza di rinvio viene respinta in quanto ritarderebbe la definizione del procedimento e la normativa sulla definizione agevolata richiede la presentazione della dichiarazione e la rinuncia al giudizio, presupposti non ancora verificati.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa impositiva per vizi afferenti alla dichiarazione integrativa

    La Corte osserva che la presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni è ammessa entro i termini di decadenza previsti dall'art. 43 DPR 600/1973. Nel caso di specie, la ricorrente ha aumentato costi per materie prime, servizi e canoni di locazione senza fornire prova documentale del sostenimento di tali spese nel 2018. Inoltre, i dati dichiarati sono in contrasto con quelli presenti nell'IVA e nello Spesometro.

  • Rigettato
    Omessa notifica di precedenti cartelle o atti presupposti

    La Corte ritiene pacificamente acquisita la legittimità delle altre iscrizioni a ruolo non oggetto di censura, implicando che la contestazione sull'omessa notifica non ha trovato accoglimento o non è stata sufficientemente provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 588
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo