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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8904 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 39749/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per delega in Parte_1 atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Vecchiarelli, per delega in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli Per_
(in data 14.3.1997) e (in data 1.3.2001), chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, Per_1 valutare dal punto di vista economico l'assegnazione della casa coniugale, determinare a carico di ciascun coniuge il mantenimento dei figli da versarsi direttamente agli stessi, oltre alla suddivisione tra le parti del
50% delle loro spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, la parte chiedeva di versare direttamente al figlio la somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di suo mantenimento, di suddividersi le spese straordinarie per lo stesso al 50% tra i coniugi, di revocarsi l'assegno per la figlia in quanto la stessa aveva contratto matrimonio, senza alcuna previsione di un assegno di mantenimento a suo carico per il coniuge e di disporsi la restituzione delle somme erogate dalla ricorrente a titolo di assegno provvisorio.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della moglie per sé pari ad euro 3.500,00 mensili, per la figlia pari ad euro 1.250,00 mensili (per il 90% a carico della moglie) e per il figlio pari ad euro 900,00 mensili, la corresponsione delle spese straordinarie per i figli da parte della moglie al 90%, l'utilizzo della abitazione in comproprietà tra i coniugi al 50% e sita in Sillian (Austria) come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta. Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. il resistente chiedeva, a parziale modifica di quanto già richiesto, una somma per la figlia pari ad euro 1.250,00 mensili tutta a carico della moglie ed euro 1.000,00 mensili, sempre a carico della stessa, per il mantenimento del figlio, senza reiterare la domanda inerente la casa sita in Sillian, inalterate le altre domande.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile tutta la documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradditorio.
Ritiene, poi, questo Collegio di confermare l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, inoltre, rilevarsi, che tra le parti pende giudizio di divorzio, come dedotto nelle memorie conclusionali;
come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile
(Cass. n. 1779 del 2012)”. Ebbene, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio, domande, dunque, in questa sede ormai improcedibili.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent.
n. 28990/2008).
Deve, a questo punto, darsi atto dei provvedimenti assunti in questo procedimento in sede presidenziale, di seguito riportati: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 18.1.2023; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
premesso che entrambi i figli sono maggiorenni e non economicamente indipendenti, che la figlia vive a
Bologna, dove è iscritta all'università, e che il figlio è rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale, dalla quale la si è allontanata da tempo (circostanze pacifiche tra le parti); Parte_1 rilevato che il figlio aveva già espresso alla madre il suo desiderio di vivere con il padre, come dedotto nel ricorso dalla stessa , senza che con le note successive sia stato dedotto altro sul punto;
Parte_1 ritenuto, pertanto, di dover assegnare al a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in CP_1
Roma, via Nicastro n. 11;
ritenuto che
nessuna disposizione possa essere assunta con riguardo ad ulteriori immobili delle parti (in particolare l'abitazione sita in Austria, pure in comproprietà tra i coniugi), la cui regolamentazione è da rinvenirsi nelle norme regolanti la proprietà ed il possesso;
visti i redditi delle parti come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti (euro 19.722,00 complessivi annuali il euro 194.324,00 complessivi annuali la CP_1
); Parte_1 visto il saldo di conto corrente sul conto intestato solo alla ricorrente (euro 82.000,00 circa) e quelli dei conti cointestati con il marito, nonchè le proprietà immobiliari della stessa e la spesa per la locazione dell'immobile dove vive, pari ad euro 1.000,00 mensili, tutto come da dichiarazione sostituita citata, contratto di locazione ed estratti conto, in atti, nonché il saldo di conto corrente intestato al solo CP_1
(comproprietario, come detto, degli immobili citati) e pari ad euro 19.400,00 circa (cfr. dichiarazione sostituiva citata ed estratti conto, in atti); ritenuto, ciò premesso, che possa essere determinata a carico della una somma a titolo di Parte_1 mantenimento per il marito pari ad euro 1.300,00 mensili e per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili ciascuno, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili per il marito ed il figlio dovranno essere versate al ntro il g. 5 di ogni mese, mentre CP_1 quella per la figlia direttamente alla stessa, viste le conclusioni sul punto delle parti),
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-assegna la casa coniugale al CP_1
- determina a carico della una somma a titolo di mantenimento per il marito pari ad euro Parte_1
1.300,00 mensili e per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili ciascuno, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili per il marito ed il figlio dovranno essere versate al ntro il g. 5 di ogni mese, mentre quella per la figlia direttamente alla CP_1 stessa, viste le conclusioni sul punto delle parti),…”.
E' circostanza pacifica tra le parti che la figlia abbia contratto matrimonio (ciò che è avvenuto ad ottobre
2024), dunque la contribuzione economica delle parti alla ragazza deve essere revocata con decorrenza ottobre 2024.
Si ritiene, poi, vista la documentazione reddituale depositata anche con le note del 4.9.2024, di confermare le statuizioni economiche vigenti relative al figlio e all'assegno di mantenimento per il marito, sempre con riferimento al periodo limitato fino all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. del giudizio di divorzio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della relativa alla corresponsione delle Parte_1 somme arretrate, non essendo connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del contenuto necessario del presente giudizio di separazione (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001
e n. 266 del 12.01.2000).
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, rinunciata o improcedibile, così provvede:
-revoca la contribuzione economica già prevista a carico delle parti per la figlia con decorrenza ottobre
2024;
-conferma le statuizioni economiche relative alla contribuzione economica per il figlio ed all'assegno di mantenimento per il marito come vigenti (un assegno di mantenimento a carico della moglie per il marito pari ad euro 1.300,00 mensili e per il figlio pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale), limitatamente al periodo fino all'emissione dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del giudizio di divorzio;
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 39749/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per delega in Parte_1 atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Vecchiarelli, per delega in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli Per_
(in data 14.3.1997) e (in data 1.3.2001), chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, Per_1 valutare dal punto di vista economico l'assegnazione della casa coniugale, determinare a carico di ciascun coniuge il mantenimento dei figli da versarsi direttamente agli stessi, oltre alla suddivisione tra le parti del
50% delle loro spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, la parte chiedeva di versare direttamente al figlio la somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di suo mantenimento, di suddividersi le spese straordinarie per lo stesso al 50% tra i coniugi, di revocarsi l'assegno per la figlia in quanto la stessa aveva contratto matrimonio, senza alcuna previsione di un assegno di mantenimento a suo carico per il coniuge e di disporsi la restituzione delle somme erogate dalla ricorrente a titolo di assegno provvisorio.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della moglie per sé pari ad euro 3.500,00 mensili, per la figlia pari ad euro 1.250,00 mensili (per il 90% a carico della moglie) e per il figlio pari ad euro 900,00 mensili, la corresponsione delle spese straordinarie per i figli da parte della moglie al 90%, l'utilizzo della abitazione in comproprietà tra i coniugi al 50% e sita in Sillian (Austria) come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta. Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. il resistente chiedeva, a parziale modifica di quanto già richiesto, una somma per la figlia pari ad euro 1.250,00 mensili tutta a carico della moglie ed euro 1.000,00 mensili, sempre a carico della stessa, per il mantenimento del figlio, senza reiterare la domanda inerente la casa sita in Sillian, inalterate le altre domande.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile tutta la documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradditorio.
Ritiene, poi, questo Collegio di confermare l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, inoltre, rilevarsi, che tra le parti pende giudizio di divorzio, come dedotto nelle memorie conclusionali;
come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile
(Cass. n. 1779 del 2012)”. Ebbene, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio, domande, dunque, in questa sede ormai improcedibili.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent.
n. 28990/2008).
Deve, a questo punto, darsi atto dei provvedimenti assunti in questo procedimento in sede presidenziale, di seguito riportati: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 18.1.2023; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
premesso che entrambi i figli sono maggiorenni e non economicamente indipendenti, che la figlia vive a
Bologna, dove è iscritta all'università, e che il figlio è rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale, dalla quale la si è allontanata da tempo (circostanze pacifiche tra le parti); Parte_1 rilevato che il figlio aveva già espresso alla madre il suo desiderio di vivere con il padre, come dedotto nel ricorso dalla stessa , senza che con le note successive sia stato dedotto altro sul punto;
Parte_1 ritenuto, pertanto, di dover assegnare al a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in CP_1
Roma, via Nicastro n. 11;
ritenuto che
nessuna disposizione possa essere assunta con riguardo ad ulteriori immobili delle parti (in particolare l'abitazione sita in Austria, pure in comproprietà tra i coniugi), la cui regolamentazione è da rinvenirsi nelle norme regolanti la proprietà ed il possesso;
visti i redditi delle parti come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti (euro 19.722,00 complessivi annuali il euro 194.324,00 complessivi annuali la CP_1
); Parte_1 visto il saldo di conto corrente sul conto intestato solo alla ricorrente (euro 82.000,00 circa) e quelli dei conti cointestati con il marito, nonchè le proprietà immobiliari della stessa e la spesa per la locazione dell'immobile dove vive, pari ad euro 1.000,00 mensili, tutto come da dichiarazione sostituita citata, contratto di locazione ed estratti conto, in atti, nonché il saldo di conto corrente intestato al solo CP_1
(comproprietario, come detto, degli immobili citati) e pari ad euro 19.400,00 circa (cfr. dichiarazione sostituiva citata ed estratti conto, in atti); ritenuto, ciò premesso, che possa essere determinata a carico della una somma a titolo di Parte_1 mantenimento per il marito pari ad euro 1.300,00 mensili e per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili ciascuno, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili per il marito ed il figlio dovranno essere versate al ntro il g. 5 di ogni mese, mentre CP_1 quella per la figlia direttamente alla stessa, viste le conclusioni sul punto delle parti),
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-assegna la casa coniugale al CP_1
- determina a carico della una somma a titolo di mantenimento per il marito pari ad euro Parte_1
1.300,00 mensili e per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili ciascuno, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per i due figli di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili per il marito ed il figlio dovranno essere versate al ntro il g. 5 di ogni mese, mentre quella per la figlia direttamente alla CP_1 stessa, viste le conclusioni sul punto delle parti),…”.
E' circostanza pacifica tra le parti che la figlia abbia contratto matrimonio (ciò che è avvenuto ad ottobre
2024), dunque la contribuzione economica delle parti alla ragazza deve essere revocata con decorrenza ottobre 2024.
Si ritiene, poi, vista la documentazione reddituale depositata anche con le note del 4.9.2024, di confermare le statuizioni economiche vigenti relative al figlio e all'assegno di mantenimento per il marito, sempre con riferimento al periodo limitato fino all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. del giudizio di divorzio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda della relativa alla corresponsione delle Parte_1 somme arretrate, non essendo connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del contenuto necessario del presente giudizio di separazione (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001
e n. 266 del 12.01.2000).
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, rinunciata o improcedibile, così provvede:
-revoca la contribuzione economica già prevista a carico delle parti per la figlia con decorrenza ottobre
2024;
-conferma le statuizioni economiche relative alla contribuzione economica per il figlio ed all'assegno di mantenimento per il marito come vigenti (un assegno di mantenimento a carico della moglie per il marito pari ad euro 1.300,00 mensili e per il figlio pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, ed oltre all'80% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale), limitatamente al periodo fino all'emissione dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del giudizio di divorzio;
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi