Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.