CASS
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/2025, n. 31905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31905 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22923/2020 R.G. proposto da: AR RI SA, rappresentata e difesa dall’avvocato NE RE unitamente all'avvocato BUCCI ENNIO;
- ricorrente – contro IM GR, CH OC;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 166/2020 depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere CRISTINA TO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE;
udito l’avvocato RE NE per parte ricorrente. RITENUTO IN FATTO AR SA AR e SE AR convenivano in giudizio i coniugi CO EL e AZ MI per sentirli condannare Civile Sent. Sez. 2 Num. 31905 Anno 2025 Presidente: IL OR Relatore: TO CRISTINA Data pubblicazione: 07/12/2025 2 di 7 alla rimozione di un terrapieno con muraglia illegittimamente realizzato da questi ultimi nella loro proprietà, ubicata nel Comune di Bossico, in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda attorea e quelle riconvenzionali dei convenuti. Avverso tale pronuncia AR SA e SE AR proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Brescia, che rigettava il gravame sostenendo (per quanto ancora qui di interesse) che, sebbene si debba considerare il terrapieno artificiale come nuova costruzione, esso risulta costruito in aderenza al muro di confine e non vìola le norme in materia di distanze legali, tenuto anche conto che il Regolamento Edilizio comunale, all’art. 82, pone come unica condizione che il muro di contenimento sia realizzato in pietra e a vista. Avverso tale pronuncia AR SA AR promuove ricorso per Cassazione affidato a sette motivi illustrati da memoria. Restano intimati CO EL e AZ MI. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., la nullità ex artt. 158-161 cod. proc. civ. della sentenza per vizio di costituzione del giudice. Eccezione di illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 riguardante l’istituzione dei giudizi ausiliari delle Corti di Appello, con riferimento all’art. 106 Cost., comma 2. Parte ricorrente denuncia la possibile nullità della sentenza impugnata, decisa da un collegio composto anche da un giudice ausiliario, in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della L. 98/2013 in 3 di 7 materia di partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte di Appello, pendente all’epoca della presentazione del ricorso. 1.1. Il motivo è infondato. Sulla questione sollevata dai ricorrenti si è di recente pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021. La Consulta - pur ritenendo fondata la denunciata illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 rispetto al parametro rappresentato dall’art. 106, commi 1 e 2 Costituzione - ha contestualmente stabilito una prescrizione limitativa della declaratoria di illegittimità allo scopo di evitare, nell'immediato, un pregiudizio all'amministrazione della giustizia. Fino alla data del 31 ottobre 2025 rimane, quindi, legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio. Con la conseguenza – rispetto al caso di specie – che la costituzione del collegio giudicante, cui ha partecipato, in qualità di relatore ed estensore, un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio, tale da compromettere la validità della sentenza impugnata (sul punto, per tutte: Cass. Sez. 2, n. 10541/20240). 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ., 877 cod. civ. e delle norme regolamentari del Comune di Bossico. Sostiene la ricorrente che la costruzione in aderenza non è consentita in presenza di norme regolamentari che prescrivono la distanza di metri 5 dai confini. 2.1. Il motivo è fondato. Nel caso in esame la Corte d’Appello, investita di una precisa domanda di riduzione in pristino per violazione di distanze regolamentari, aveva il dovere di verificare innanzitutto quale fosse la zona in cui si trovano gli immobili e, inoltre, quale fosse la specifica disciplina applicabile sulle distanze tra costruzioni, con particolare riferimento alla possibilità di costruire sul confine. Su tale ultimo 4 di 7 punto, è stato chiarito da questa Corte che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 – 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 – 01; conf. di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 19770 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza n. 19987 del 17.07.2025). Invece, la Corte territoriale - verificato che il terrapieno a scogliera era stato realizzato in aderenza a quello preesistente sul confine sebbene non in appoggio, nel rispetto dell’art. 877 cod. civ. – ha però menzionato non precisate «norme regolamentari» in virtù delle quali sarebbero, invece, previsti 5 mt di distanza dal confine (v. sentenza p. 5 ultimo rigo;
p. 6, 1° rigo), per poi successivamente affermare – affidandosi alla CTU - che il terrapieno in contestazione non contrastasse con l’art. 82 del «regolamento locale» in quanto realizzato con i materiali ivi prescritti (v. sentenza p. 7, 1° capoverso). La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, rendendosi necessario un accertamento in fatto - che dovrà necessariamente svolgere il giudice di merito - sulla esatta individuazione della zona in cui si trovano gli immobili e della disciplina, anche regolamentare, delle distanze. 3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del regolamento edilizio del Comune di Bossico, in quanto concernente «recinzioni e muri volti a modificare il profilo naturale del terreno» non applicabile alla fattispecie. Violazione dell’art. 101, comma 2, 5 di 7 cod. proc. civ. Parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere corretta e nel fare propria la conclusione, a suo avviso indebita, della CTU che ha ritenuto il terrapieno a scogliera sussumibile nella norma di cui all’art. 82 del Regolamento Edilizio, rilevandola d’ufficio per la prima volta in appello senza concedere alle parti il termine necessario per le memorie sulla nuova questione sollevata. In ogni caso, sostiene la ricorrente che l’art. 82 del Regolamento Comunale non sia applicabile al caso in esame, in quanto la norma si riferisce esclusivamente a recinzioni e a muri modificativi del profilo «naturale» del terreno e non anche ad un terrapieno «artificiale» costruito in aderenza. 4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 82 Regolamento Comunale, nel denegato caso di ritenuta applicabilità di quest’ultima norma, per illegittimità della deroga alla nozione normativa di costruzione;
conseguente necessità di disapplicazione dell’art. 82. Parte ricorrente evidenzia come, nell’ipotesi in cui l’art. 82 fosse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, la norma andrebbe disapplicata, dal momento che la stessa pronuncia impugnata ha riconosciuto come il terrapieno e le muraglie a scogliera che lo sormontano formano un’unica struttura e che la stessa costituisce una «nuova costruzione»: di contro, la norma citata escluderebbe da tale nozione i muri di contenimento. Sul punto, precisa il ricorso che per la Suprema Corte le norme regolamentari non possono derogare la nozione normativa di costruzione, tale per cui eventuali norme deroganti andrebbero disapplicate. 5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omessa considerazione del fatto decisivo costituito dalla circostanza che trattasi non di «muro di contenimento» volto a modificare il profilo naturale del terreno, bensì di terrapieno artificiale sormontato da muraglia a scogliera. Secondo la ricorrente, 6 di 7 la Corte di Appello, riconoscendo che il terrapieno è stato costruito in aderenza al muro di confine, ha erroneamente ritenuto la costruzione conforme alla normativa regolamentare, non soggetta alla disciplina delle distanze legali, omettendo di considerare che nella fattispecie non si tratta di un semplice muro di contenimento modificativo del profilo naturale ma di un terrapieno artificiale che forma un’unica nuova struttura. 6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. (e/o 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.) vizio di contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili. Violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 156, comma 2 cod. proc. civ. e 118 Disp. Att. cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, la motivazione della pronuncia in esame è contraddittoria perché, da un lato, la Corte ritiene che il terrapieno artificiale debba essere inteso come nuova costruzione;
dall’altro lato, invoca a giustificazione della costruzione che si tratta di un semplice «muro di contenimento in pietra e a vista». 7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo, ossia che il pannello EL non copre il muretto AR per tutta la lunghezza e la profondità del confine, essendovi gran parte di tratto interrato formato da terreno sabbioso di riporto, e che non vi è autonomia funzionale e statica della costruzione EL in asserita aderenza, la quale esercita una spinta sul muro di confine AR e si appoggia, quindi, al muro di confine di proprietà AR. Conseguente violazione degli artt. 873 e 877 cod. civ. La ricorrente lamenta la carenza del requisito della autonomia funzionale di cui all’art. 877 cod. civ., al fine del riconoscimento della sussistenza della costruzione in aderenza, poiché risulta dalla CTU l’esistenza di parti schiacciate e deformate provanti la spinta sul muretto AR. Si evidenzia, altresì, la mancanza del requisito della piena autonomia statica. In particolare, emerge come il terrapieno artificiale per la 7 di 7 parte sottostante la scogliera consiste in terreno di riporto di natura sabbiosa che si appoggia direttamente al muretto di recinzione di confine AR. 8. Il terzo, quarto, sesto e settimo motivo si dichiarano assorbiti, avendo il Collegio accolto il secondo mezzo di gravame. 9. Non merita accoglimento, invece, il quinto mezzo di gravame: la Corte d’Appello si è ben pronunciata sulla natura del terrapieno, esplicitamente qualificandolo come «artificiale» e, quindi, come «nuova costruzione» (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso;
p. 7, 2° capoverso), sebbene da tale qualificazione non abbia, poi, tratto le adeguate conseguenze in punto di diritto in tema di rispetto delle distanze (supra, punto 2.1.). 10. In definitiva, il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo;
rigetta il primo e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo;
rigetta il primo e il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025. La Relatrice Il Presidente CRISTINA TO OR IL
- ricorrente – contro IM GR, CH OC;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 166/2020 depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere CRISTINA TO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE;
udito l’avvocato RE NE per parte ricorrente. RITENUTO IN FATTO AR SA AR e SE AR convenivano in giudizio i coniugi CO EL e AZ MI per sentirli condannare Civile Sent. Sez. 2 Num. 31905 Anno 2025 Presidente: IL OR Relatore: TO CRISTINA Data pubblicazione: 07/12/2025 2 di 7 alla rimozione di un terrapieno con muraglia illegittimamente realizzato da questi ultimi nella loro proprietà, ubicata nel Comune di Bossico, in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda attorea e quelle riconvenzionali dei convenuti. Avverso tale pronuncia AR SA e SE AR proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Brescia, che rigettava il gravame sostenendo (per quanto ancora qui di interesse) che, sebbene si debba considerare il terrapieno artificiale come nuova costruzione, esso risulta costruito in aderenza al muro di confine e non vìola le norme in materia di distanze legali, tenuto anche conto che il Regolamento Edilizio comunale, all’art. 82, pone come unica condizione che il muro di contenimento sia realizzato in pietra e a vista. Avverso tale pronuncia AR SA AR promuove ricorso per Cassazione affidato a sette motivi illustrati da memoria. Restano intimati CO EL e AZ MI. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., la nullità ex artt. 158-161 cod. proc. civ. della sentenza per vizio di costituzione del giudice. Eccezione di illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 riguardante l’istituzione dei giudizi ausiliari delle Corti di Appello, con riferimento all’art. 106 Cost., comma 2. Parte ricorrente denuncia la possibile nullità della sentenza impugnata, decisa da un collegio composto anche da un giudice ausiliario, in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della L. 98/2013 in 3 di 7 materia di partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte di Appello, pendente all’epoca della presentazione del ricorso. 1.1. Il motivo è infondato. Sulla questione sollevata dai ricorrenti si è di recente pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021. La Consulta - pur ritenendo fondata la denunciata illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 rispetto al parametro rappresentato dall’art. 106, commi 1 e 2 Costituzione - ha contestualmente stabilito una prescrizione limitativa della declaratoria di illegittimità allo scopo di evitare, nell'immediato, un pregiudizio all'amministrazione della giustizia. Fino alla data del 31 ottobre 2025 rimane, quindi, legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio. Con la conseguenza – rispetto al caso di specie – che la costituzione del collegio giudicante, cui ha partecipato, in qualità di relatore ed estensore, un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio, tale da compromettere la validità della sentenza impugnata (sul punto, per tutte: Cass. Sez. 2, n. 10541/20240). 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ., 877 cod. civ. e delle norme regolamentari del Comune di Bossico. Sostiene la ricorrente che la costruzione in aderenza non è consentita in presenza di norme regolamentari che prescrivono la distanza di metri 5 dai confini. 2.1. Il motivo è fondato. Nel caso in esame la Corte d’Appello, investita di una precisa domanda di riduzione in pristino per violazione di distanze regolamentari, aveva il dovere di verificare innanzitutto quale fosse la zona in cui si trovano gli immobili e, inoltre, quale fosse la specifica disciplina applicabile sulle distanze tra costruzioni, con particolare riferimento alla possibilità di costruire sul confine. Su tale ultimo 4 di 7 punto, è stato chiarito da questa Corte che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 – 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 – 01; conf. di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 19770 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza n. 19987 del 17.07.2025). Invece, la Corte territoriale - verificato che il terrapieno a scogliera era stato realizzato in aderenza a quello preesistente sul confine sebbene non in appoggio, nel rispetto dell’art. 877 cod. civ. – ha però menzionato non precisate «norme regolamentari» in virtù delle quali sarebbero, invece, previsti 5 mt di distanza dal confine (v. sentenza p. 5 ultimo rigo;
p. 6, 1° rigo), per poi successivamente affermare – affidandosi alla CTU - che il terrapieno in contestazione non contrastasse con l’art. 82 del «regolamento locale» in quanto realizzato con i materiali ivi prescritti (v. sentenza p. 7, 1° capoverso). La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, rendendosi necessario un accertamento in fatto - che dovrà necessariamente svolgere il giudice di merito - sulla esatta individuazione della zona in cui si trovano gli immobili e della disciplina, anche regolamentare, delle distanze. 3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del regolamento edilizio del Comune di Bossico, in quanto concernente «recinzioni e muri volti a modificare il profilo naturale del terreno» non applicabile alla fattispecie. Violazione dell’art. 101, comma 2, 5 di 7 cod. proc. civ. Parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere corretta e nel fare propria la conclusione, a suo avviso indebita, della CTU che ha ritenuto il terrapieno a scogliera sussumibile nella norma di cui all’art. 82 del Regolamento Edilizio, rilevandola d’ufficio per la prima volta in appello senza concedere alle parti il termine necessario per le memorie sulla nuova questione sollevata. In ogni caso, sostiene la ricorrente che l’art. 82 del Regolamento Comunale non sia applicabile al caso in esame, in quanto la norma si riferisce esclusivamente a recinzioni e a muri modificativi del profilo «naturale» del terreno e non anche ad un terrapieno «artificiale» costruito in aderenza. 4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 82 Regolamento Comunale, nel denegato caso di ritenuta applicabilità di quest’ultima norma, per illegittimità della deroga alla nozione normativa di costruzione;
conseguente necessità di disapplicazione dell’art. 82. Parte ricorrente evidenzia come, nell’ipotesi in cui l’art. 82 fosse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, la norma andrebbe disapplicata, dal momento che la stessa pronuncia impugnata ha riconosciuto come il terrapieno e le muraglie a scogliera che lo sormontano formano un’unica struttura e che la stessa costituisce una «nuova costruzione»: di contro, la norma citata escluderebbe da tale nozione i muri di contenimento. Sul punto, precisa il ricorso che per la Suprema Corte le norme regolamentari non possono derogare la nozione normativa di costruzione, tale per cui eventuali norme deroganti andrebbero disapplicate. 5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omessa considerazione del fatto decisivo costituito dalla circostanza che trattasi non di «muro di contenimento» volto a modificare il profilo naturale del terreno, bensì di terrapieno artificiale sormontato da muraglia a scogliera. Secondo la ricorrente, 6 di 7 la Corte di Appello, riconoscendo che il terrapieno è stato costruito in aderenza al muro di confine, ha erroneamente ritenuto la costruzione conforme alla normativa regolamentare, non soggetta alla disciplina delle distanze legali, omettendo di considerare che nella fattispecie non si tratta di un semplice muro di contenimento modificativo del profilo naturale ma di un terrapieno artificiale che forma un’unica nuova struttura. 6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. (e/o 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.) vizio di contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili. Violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 156, comma 2 cod. proc. civ. e 118 Disp. Att. cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, la motivazione della pronuncia in esame è contraddittoria perché, da un lato, la Corte ritiene che il terrapieno artificiale debba essere inteso come nuova costruzione;
dall’altro lato, invoca a giustificazione della costruzione che si tratta di un semplice «muro di contenimento in pietra e a vista». 7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo, ossia che il pannello EL non copre il muretto AR per tutta la lunghezza e la profondità del confine, essendovi gran parte di tratto interrato formato da terreno sabbioso di riporto, e che non vi è autonomia funzionale e statica della costruzione EL in asserita aderenza, la quale esercita una spinta sul muro di confine AR e si appoggia, quindi, al muro di confine di proprietà AR. Conseguente violazione degli artt. 873 e 877 cod. civ. La ricorrente lamenta la carenza del requisito della autonomia funzionale di cui all’art. 877 cod. civ., al fine del riconoscimento della sussistenza della costruzione in aderenza, poiché risulta dalla CTU l’esistenza di parti schiacciate e deformate provanti la spinta sul muretto AR. Si evidenzia, altresì, la mancanza del requisito della piena autonomia statica. In particolare, emerge come il terrapieno artificiale per la 7 di 7 parte sottostante la scogliera consiste in terreno di riporto di natura sabbiosa che si appoggia direttamente al muretto di recinzione di confine AR. 8. Il terzo, quarto, sesto e settimo motivo si dichiarano assorbiti, avendo il Collegio accolto il secondo mezzo di gravame. 9. Non merita accoglimento, invece, il quinto mezzo di gravame: la Corte d’Appello si è ben pronunciata sulla natura del terrapieno, esplicitamente qualificandolo come «artificiale» e, quindi, come «nuova costruzione» (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso;
p. 7, 2° capoverso), sebbene da tale qualificazione non abbia, poi, tratto le adeguate conseguenze in punto di diritto in tema di rispetto delle distanze (supra, punto 2.1.). 10. In definitiva, il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo;
rigetta il primo e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo;
rigetta il primo e il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025. La Relatrice Il Presidente CRISTINA TO OR IL