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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZZ IN, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032002571/2024 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il 18/11/2025
Pag. 1 di 6 Richieste delle parti:
per la ricorrente: “In via principale: in diritto, di voler dichiarare la nullità dell'atto adito e, conseguentemente disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.T8B032002571/2024 ANNO 2019 in quanto l'Ufficio per difetto di motivazione in quanto l'amministrazione finanziaria non è stata in grado di stabilire e di dimostrare che il contribuente abbia omesso di verificare se il proprio fornitore fosse esistente non ha ???? In via subordinata: nel merito, di voler dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile in quanto in contrasto con il principio di capacità contributiva te. Comunque: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, oltre Iva e contributi da attribuirsi ai difensori distrattari.”;
per l'Ufficio: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11) Con ricorso 4/2/2025 la società SRL, con sede in Sesto Fiorentino, in persona di Nominativo_1 , svolgente attività di commercio all'ingrosso di calzature, accessori ed abbigliamento, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il
9/12/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate a'sensi degli artt. 19 e 54, IV co., DPR 633/1972 aveva accertato minori operazioni imponibili ammontanti ad €.6.456.977,50 con una maggiore IVA pari ad €.1.420.53,06, oltre interessi e sanzioni (€.3.129.590,94) – anno di imposta 2019 -.
A) L'avviso di accertamento era originato dalla verifica fiscale operata dalla Agenzia delle Entrate, conclusasi con la notifica del p.v.c. 20-25/7/2023, relativa all'arco temporale
2018-2022.
Nel corso di tale verifica era emerso che la società Ricorrente_1 SRL sarebbe stata partecipe di operazioni fraudolente in cui essa si sarebbe interposta tra la Società_1 SPA, sua cliente principale, ed una molteplicità di altre ditte missing traders o imprese filtro, le quali:
- non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi, nonché quelle IVA ovvero avevano presentato dichiarazioni infedeli, ovvero – ancora – avevano inoltrato dichiarazioni IVA a credito;
- non avevano effettuato versamenti di imposta;
- non erano titolari di contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica e gas metano.
I verificatori avevano pertanto concluso che la società Ricorrente_1 SRL si era consapevolmente
Pag. 2 di 6 approvvigionata delle merci provenienti dalle menzionate imprese missing traders o imprese filtro fungendo da collettore delle merci poi da essa fornite a Società_1 spa, nei cui confronti aveva spiccato le contestate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La ricorrente affidava il ricorso ai motivi succintamente enucleati:
- I - violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio in ordine alla consapevolezza dell'imprenditore della inesistenza delle ditte fornitrici – difetto di motivazione;
- II – violazione del principio della capacità contributiva. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 31/3/2025 nelle quali 2) ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando che l'intestata Corte aveva rigettato il ricorso n°901/2024 R.G.R. promosso dalla odierna ricorrente avverso l'avviso di accertamento afferente il periodo di imposta 2018, analogo a quello di cui al presente giudizio.
Formulava le domande innanzi riportate.
La ricorrente depositava la memoria integrativa 5/11/2025 con cui richiamava la 3)
“relazione tecnica Eco SRL – aggiornamento 2025 –” asseritamente versata in atti dalla quale risulterebbe “la corrispondenza tra merci acquistate e vendute nonché la totale tracciabilità dei pagamenti”.
Richiamava altresì le emergenze delle schede contabili dei fornitori, prodotte in giudizio, da cui si inferirebbe l'avvenuto pagamento dei corrispettivi delle merci fornitele tramite bonifici bancari tracciabili.
Ribadiva che l'Agenzia delle Entrate non aveva corroborato la partecipazione di essa ricorrente al prospettato disegno fraudolento.
Si riportava alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1) Anzitutto questa Corte rileva che la “relazione tecnica Eco SRL – aggiornamento 2025 –” menzionata dalla ricorrente nella memoria integrativa non è stata in realtà versata in atti;
ha prodotto invece le schede contabili dei fornitori.
Tuttavia detta documentazione e le argomentazioni svolte dalla contribuente non sono idonee a scalfire minimamente il corredo presuntivo su cui si fonda l'avviso impugnato.
La ricorrente afferma infatti che:
- i pagamenti della merce ai fornitori e la sua vendita alla Società_1 SPA non presenterebbero
Pag. 3 di 6 anomalie di sorta giacché i pagamenti sarebbero stati eseguiti tramite ordini bancari;
- gli acquisti e le vendite sarebbero stati perfettamente “riconciliati” nella contabilità aziendale;
- i versamenti dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti e dell'IVA sarebbero stati regolarmente effettuati.
Sennonché nelle fattispecie di inesistenza soggettiva od oggettiva delle negoziazioni, la regolarità della contabilità e l'adempimento delle obbligazioni debitorie con mezzi di pagamento tracciabili, secondo la Giurisprudenza della S.C. non costituiscono prova atta a sovvertire l'accertamento fondato su presunzioni che nel loro complesso convergono nella
1dimostrazione della inesistenza delle operazioni .
2) Quanto poi all'elemento soggettivo dell'illecito fiscale in contestazione costituito dalla consapevolezza del contribuente di essere partecipe di una operazione fraudolenta,
l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire la prova della piena conoscenza della frode o della partecipazione all'accordo criminoso dell'imprenditore assoggettato a verifica, bensì a corroborare che egli con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto constatare l'inesistenza
2della società fornitrice o l'inadeguatezza della sua struttura organizzativa .
A questo riguardo la ricorrente non ha dimostrato di avere eseguito alcun controllo utile al fine.
3) Orbene, l'iter motivazionale dell'avviso di accertamento e del pvc 20-25/7/2023, notificato ed ivi richiamato, con la individuazione di tutte le imprese fornitrici della ricorrente e della loro partecipazione ad ulteriori “frodi carosello” non sono passibili di censura sotto alcun profilo, tanto meno sotto quello della violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio.
La assenza poi di qualsivoglia verifica da parte della ricorrente circa la reale ed adeguata organizzazione imprenditoriale delle ditte fornitrici, la inidoneità della documentazione da essa prodotta a contraiis, impongono di confermare le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto.
Può dunque dirsi che l'acquisto della merce da parte della ricorrente è effettivamente avvenuto;
tuttavia le fatture relative sono state emesse da un soggetti cedenti diversi da quelli apparenti.
4) L'IVA ivi esposta non è pertanto detraibile perché corrisposta ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento di quell'imposta.
Infatti secondo i Giudici della Corte regolatrice “non entrano (…) nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture si riferiscono a operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti. Difatti, in base all'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, del resto, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto
3passivo.” .
5) Infine sulla domanda svolta in via subordinata con cui la ricorrente ha denunciato la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva, questo Giudice osserva che detta domanda non solo è generica e, come tale inammissibile, bensì pure scarsamente intellegibile in quanto non è dato comprendere se essa sia strumentale ad una – ermetica - questione di costituzionalità delle norme applicate nel procedimento di accertamento, come tale anch'essa inammissibile, ovvero alla individuazione di una pretesa illegittima condotta erariale che darebbe luogo alla violazione dell'obbligo motivazionale, peraltro già da essa lamentato in via principale.
In definitiva la incensurabilità dell'operato erariale, da un lato, e la carenza di qualsivoglia elemento atto a sovvertire l'impianto presuntivo del procedimento accertativo, determinano questa Corte al rigetto del ricorso.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
€.20.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2025 n°23302: “Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci
o dei servizi. Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l'ultima
- perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.”.
2 Cass. 2025 n° 23692 nonché Cass., n. 24321 del 2018 ivi citata secondo cui “la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare:
“a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o “cartiera” del soggetto emittente le fatture;
b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.” Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l'assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.”. Pag. 4 di 6
3 Cass., n. 24321 del 2018.
Pag. 5 di 6
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZZ IN, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032002571/2024 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il 18/11/2025
Pag. 1 di 6 Richieste delle parti:
per la ricorrente: “In via principale: in diritto, di voler dichiarare la nullità dell'atto adito e, conseguentemente disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.T8B032002571/2024 ANNO 2019 in quanto l'Ufficio per difetto di motivazione in quanto l'amministrazione finanziaria non è stata in grado di stabilire e di dimostrare che il contribuente abbia omesso di verificare se il proprio fornitore fosse esistente non ha ???? In via subordinata: nel merito, di voler dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della ricostruzione induttiva del reddito imponibile in quanto in contrasto con il principio di capacità contributiva te. Comunque: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, oltre Iva e contributi da attribuirsi ai difensori distrattari.”;
per l'Ufficio: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11) Con ricorso 4/2/2025 la società SRL, con sede in Sesto Fiorentino, in persona di Nominativo_1 , svolgente attività di commercio all'ingrosso di calzature, accessori ed abbigliamento, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il
9/12/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate a'sensi degli artt. 19 e 54, IV co., DPR 633/1972 aveva accertato minori operazioni imponibili ammontanti ad €.6.456.977,50 con una maggiore IVA pari ad €.1.420.53,06, oltre interessi e sanzioni (€.3.129.590,94) – anno di imposta 2019 -.
A) L'avviso di accertamento era originato dalla verifica fiscale operata dalla Agenzia delle Entrate, conclusasi con la notifica del p.v.c. 20-25/7/2023, relativa all'arco temporale
2018-2022.
Nel corso di tale verifica era emerso che la società Ricorrente_1 SRL sarebbe stata partecipe di operazioni fraudolente in cui essa si sarebbe interposta tra la Società_1 SPA, sua cliente principale, ed una molteplicità di altre ditte missing traders o imprese filtro, le quali:
- non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi, nonché quelle IVA ovvero avevano presentato dichiarazioni infedeli, ovvero – ancora – avevano inoltrato dichiarazioni IVA a credito;
- non avevano effettuato versamenti di imposta;
- non erano titolari di contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica e gas metano.
I verificatori avevano pertanto concluso che la società Ricorrente_1 SRL si era consapevolmente
Pag. 2 di 6 approvvigionata delle merci provenienti dalle menzionate imprese missing traders o imprese filtro fungendo da collettore delle merci poi da essa fornite a Società_1 spa, nei cui confronti aveva spiccato le contestate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La ricorrente affidava il ricorso ai motivi succintamente enucleati:
- I - violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio in ordine alla consapevolezza dell'imprenditore della inesistenza delle ditte fornitrici – difetto di motivazione;
- II – violazione del principio della capacità contributiva. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 31/3/2025 nelle quali 2) ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando che l'intestata Corte aveva rigettato il ricorso n°901/2024 R.G.R. promosso dalla odierna ricorrente avverso l'avviso di accertamento afferente il periodo di imposta 2018, analogo a quello di cui al presente giudizio.
Formulava le domande innanzi riportate.
La ricorrente depositava la memoria integrativa 5/11/2025 con cui richiamava la 3)
“relazione tecnica Eco SRL – aggiornamento 2025 –” asseritamente versata in atti dalla quale risulterebbe “la corrispondenza tra merci acquistate e vendute nonché la totale tracciabilità dei pagamenti”.
Richiamava altresì le emergenze delle schede contabili dei fornitori, prodotte in giudizio, da cui si inferirebbe l'avvenuto pagamento dei corrispettivi delle merci fornitele tramite bonifici bancari tracciabili.
Ribadiva che l'Agenzia delle Entrate non aveva corroborato la partecipazione di essa ricorrente al prospettato disegno fraudolento.
Si riportava alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1) Anzitutto questa Corte rileva che la “relazione tecnica Eco SRL – aggiornamento 2025 –” menzionata dalla ricorrente nella memoria integrativa non è stata in realtà versata in atti;
ha prodotto invece le schede contabili dei fornitori.
Tuttavia detta documentazione e le argomentazioni svolte dalla contribuente non sono idonee a scalfire minimamente il corredo presuntivo su cui si fonda l'avviso impugnato.
La ricorrente afferma infatti che:
- i pagamenti della merce ai fornitori e la sua vendita alla Società_1 SPA non presenterebbero
Pag. 3 di 6 anomalie di sorta giacché i pagamenti sarebbero stati eseguiti tramite ordini bancari;
- gli acquisti e le vendite sarebbero stati perfettamente “riconciliati” nella contabilità aziendale;
- i versamenti dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti e dell'IVA sarebbero stati regolarmente effettuati.
Sennonché nelle fattispecie di inesistenza soggettiva od oggettiva delle negoziazioni, la regolarità della contabilità e l'adempimento delle obbligazioni debitorie con mezzi di pagamento tracciabili, secondo la Giurisprudenza della S.C. non costituiscono prova atta a sovvertire l'accertamento fondato su presunzioni che nel loro complesso convergono nella
1dimostrazione della inesistenza delle operazioni .
2) Quanto poi all'elemento soggettivo dell'illecito fiscale in contestazione costituito dalla consapevolezza del contribuente di essere partecipe di una operazione fraudolenta,
l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire la prova della piena conoscenza della frode o della partecipazione all'accordo criminoso dell'imprenditore assoggettato a verifica, bensì a corroborare che egli con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto constatare l'inesistenza
2della società fornitrice o l'inadeguatezza della sua struttura organizzativa .
A questo riguardo la ricorrente non ha dimostrato di avere eseguito alcun controllo utile al fine.
3) Orbene, l'iter motivazionale dell'avviso di accertamento e del pvc 20-25/7/2023, notificato ed ivi richiamato, con la individuazione di tutte le imprese fornitrici della ricorrente e della loro partecipazione ad ulteriori “frodi carosello” non sono passibili di censura sotto alcun profilo, tanto meno sotto quello della violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio.
La assenza poi di qualsivoglia verifica da parte della ricorrente circa la reale ed adeguata organizzazione imprenditoriale delle ditte fornitrici, la inidoneità della documentazione da essa prodotta a contraiis, impongono di confermare le conclusioni cui l'Ufficio è pervenuto.
Può dunque dirsi che l'acquisto della merce da parte della ricorrente è effettivamente avvenuto;
tuttavia le fatture relative sono state emesse da un soggetti cedenti diversi da quelli apparenti.
4) L'IVA ivi esposta non è pertanto detraibile perché corrisposta ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento di quell'imposta.
Infatti secondo i Giudici della Corte regolatrice “non entrano (…) nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture si riferiscono a operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti. Difatti, in base all'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, del resto, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto
3passivo.” .
5) Infine sulla domanda svolta in via subordinata con cui la ricorrente ha denunciato la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva, questo Giudice osserva che detta domanda non solo è generica e, come tale inammissibile, bensì pure scarsamente intellegibile in quanto non è dato comprendere se essa sia strumentale ad una – ermetica - questione di costituzionalità delle norme applicate nel procedimento di accertamento, come tale anch'essa inammissibile, ovvero alla individuazione di una pretesa illegittima condotta erariale che darebbe luogo alla violazione dell'obbligo motivazionale, peraltro già da essa lamentato in via principale.
In definitiva la incensurabilità dell'operato erariale, da un lato, e la carenza di qualsivoglia elemento atto a sovvertire l'impianto presuntivo del procedimento accertativo, determinano questa Corte al rigetto del ricorso.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
€.20.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2025 n°23302: “Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci
o dei servizi. Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l'ultima
- perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.”.
2 Cass. 2025 n° 23692 nonché Cass., n. 24321 del 2018 ivi citata secondo cui “la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare:
“a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o “cartiera” del soggetto emittente le fatture;
b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.” Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l'assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.”. Pag. 4 di 6
3 Cass., n. 24321 del 2018.
Pag. 5 di 6