CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4310/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532282217787878 IMU 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato il 27/06/2025 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato il 15/07/2025 e iscritto al n. 4310/2025 R.G.R., Ricorrente1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 2025 83 1225322822177878 78 dell'01/04/2025, per IMU 2017 n.
48702/2022 dell'importo di €.11.120,47=. Deduceva la ricorrente:
1.Estinzione della pretesa tributaria, per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2. Nullità dell'atto impugnato per assenza della relata di notifica;
3. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
4. Decadenza e prescrizione, quale conseguenza della mancata notifica dell'avviso di accertamento. Chiedeva – previa sospensiva –
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in data 16/08/2025 Municipia s.p.a., contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
§3. Non si costituiva il Comune di Catania.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 19/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di nullità della notifica dell'avviso sottostante, per omesso invio della prescritta raccomandata informativa.
§5. All'udienza in camera di consiglio del 09/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del difensore della ricorrente, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§6. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§7. Il ricorso è infondato.
§8. Il primo motivo, concernente la nullità dell'atto impugnato per assenza della relata di notifica, non ha pregio.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari soggiace alle norme del Codice di procedura civile di cui agli articoli 137 e ss, di concerto con la specifica disciplina prevista dall'art. 60 DPR 600/73 e dall'art. 26
DPR 602/73. Secondo il combinato disposto delle norme riguardanti la notificazione degli atti tributari, si deduce come la notifica possa essere effettuata anche mediante l'invio di raccomandata A/R, in plico chiuso, con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è una “Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 DPR 602/1973”, atto la cui notifica deve avvenire nelle forme e modalità previste dall'art. 26 DPR 602/73.
L'art. 26 del DPR 602/73 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti autorizzati dal concessionario o, previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o agenti di polizia municipale. Qualora siano necessarie ulteriori formalità per il perfezionamento della notifica, queste possono essere svolte da soggetti diversi tra quelli menzionati, ciascuno dei quali è tenuto a certificare l'attività effettuata tramite una relazione datata e sottoscritta, entro un periodo massimo di trenta giorni. La notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella viene inviata in plico chiuso e la notifica si considera perfezionata alla data riportata sull'avviso di ricevimento, firmato da una delle persone indicate dal secondo comma o dal portiere dello stabile in cui è ubicata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Sul punto, la Cassazione (Ordinanza n. 19587/2018) ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. sent. n. 12083/16); la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario non richiede, quindi, la compilazione della relata di notifica.
Nel caso in oggetto, la comunicazione inviata tramite posta dal concessionario ai contribuenti è risultata regolarmente recapitata alla destinataria. Pertanto, anche qualora si ritenesse nulla la notifica per eventuali vizi formali, tali irregolarità sarebbero comunque sanate, ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell'atto, poiché le ricorrenti hanno ricevuto la notifica e hanno tempestivamente impugnato l'atto anche nel merito. Si precisa che la notifica rappresenta una mera condizione di efficacia e non costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, incidendo pertanto sulla sua efficacia e non sulla sua validità (cfr. Cass., ord. n. 917/16, SU, sentenza n. 19704/15).
§9. Ancora è infondato il secondo motivo, concernente la nullità della notifica del sottostate avviso di accertamento, ribadito nella memoria illustrativa dalla ricorrente.
Come si evince dalla documentazione versata in atti da AdER, l'avviso di accertamento n. 48702/2022 è stato notificato in data 13/04/2023 (All. 4.1, copia avviso IMU 2017, All. 4.2, copia Ric/Rit racc. notifica avviso IMU 2017) e non è stato impugnato nei termini di legge.
La notifica è avvenuta in forma postale diretta, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento degli atti della riscossione ai sensi del DPR n. 655/1982. Con riferimento alla consegna a persona di famiglia avvenuta a seguito di notifica a mezzo semplice raccomanda a.r. (cd. busta bianca) la giurisprudenza ha più volte affermato che occorre applicare la regola dettata nell'art. 8 comma 4 L. 890/82.
In base al regolamento del servizio di recapito (DM 1/10/2008), non è prevista la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica. L'attività dell'operatore postale, sia quella esplicitamente indicata nell'avviso di ricevimento sia quella implicita, come la verifica della qualità del consegnatario dell'atto, gode della particolare efficacia probatoria disciplinata dagli artt. 2699 e 2700 c.c., in virtù della natura di atto pubblico riconosciuta all'avviso di ricevimento della raccomandata. Ai fini della perfezione della notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario. L'ufficio postale è tenuto esclusivamente a verificare che la persona individuata quale legittimata alla ricezione firmi sia il registro di consegna sia l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Non sussiste alcuna causa di nullità qualora l'avviso di ricevimento, regolarmente recapitato al domicilio del destinatario, venga sottoscritto—anche se in modo illeggibile—da soggetto presente presso l'indirizzo, senza che ne sia specificata la qualità o la relazione con il destinatario stesso. In tal caso opera la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., sulla base della consegna a persona reperita all'indirizzo risultante dall'attestazione dell'ufficio postale (Cass., ord. n. 8924 del 29 marzo 2023; Cass., ord. n. 1686 del 19 gennaio 2023; Cass., ord. n. 19610 del 21 settembre 2020).
Se la normativa richiede di specificare nella relata di notifica chi ha ricevuto l'atto (come nelle notifiche postali ex legge 890/1982), omettere questa indicazione fa presumere che la consegna sia avvenuta direttamente al destinatario, che può quindi disconoscere la firma. Invece, quando è sufficiente solo raccogliere la firma del ricevente (che può essere anche un familiare o un collaboratore), senza identificarlo né riportarne i dati, non vale questa presunzione e si può contestare solo la consegna stessa dell'atto e non la sua attribuzione al destinatario.
Sul punto, v. ord. n. 3017/2024, secondo cui la notifica a mezzo semplice raccomandata AR è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della
Legge n. 890/1982, idonee peraltro a perfezionare la notifica in caso di compiuta giacenza. La semplice raccomandata AR si pone in termini di alternatività rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n.
890 del 1982 ed è sottoposta a un regime differenziato (cfr. Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017,
Cass. n. 23511/2016).
§10. Si tratta peraltro di una modalità di notifica ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta di questi fondamentali rilievi: a) la facoltà di notificazione ”diretta“ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa
Amministrazione; b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ”diretta“, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e
2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità - cioè di possibilità di effettiva conoscenzadell'atto da parte del destinatario;
c) la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l'art. 6 L. n. 212 del
2000 (Statuto del contribuente) legittima un'applicazione estensiva dell'anzidetto istituto.
Ciò posto, nel caso in cui il plico notificato con raccomandata A/R sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario ad altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto notifica CAN (conf. Cass., decisioni nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del
2023).
In sintesi, nel caso di notifica postale diretta non è necessario redigere una relata di notifica né effettuare annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento circa l'identità della persona cui il plico è stato consegnato. L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si considera regolarmente notificato allo stesso, senza che sia richiesto l'invio della raccomandata informativa (“CAN”). Qualora il consegnatario abbia apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, anche se con grafia illeggibile, nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non emergano elementi che indichino la consegna a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa, la notifica è considerata validamente perfezionata a favore del destinatario, salvo querela di falso. In tale contesto, la mancata barratura della relativa casella o l'omessa indicazione della qualità del consegnatario sull'avviso non costituisce causa di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c. §11. Nemmeno sussiste il terzo motivo, difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il preavviso impugnato riporta dettagliatamente l'avviso di accertamento presupposto, regolarmente notificato al contribuente e non contestato, nonché il carico iscritto a ruolo e posto in riscossione, anch'esso notificato e non saldato. Tali elementi sono sufficienti a giustificare l'adozione della misura da parte dell'ente di riscossione. Inoltre, il preavviso di fermo include:
• la specifica del debito scaduto e della sua composizione,
• le relative causali,
• la descrizione degli importi insoluti,
• le modalità per estinguere la posizione debitoria,
• l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, sarà adottato il provvedimento di fermo e iscritta la relativa annotazione al P.R.A., con indicazione delle tempistiche e delle modalità di impugnazione.
§12. Quanto al quarto motivo, non è pertinente il richiamo alla decadenza formulato dalla ricorrente, trattandosi di vizio della fase di accertamento del credito, laddove il processo riguarda la successiva fase esecutiva.
Non sussiste l'eccepita prescrizione, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n.
48702/2022, per IMU 2017, in data 13/04/2023 e dovendosi tener conto, in materia della disciplina dettata in materia di COVID, in quanto l'ordinario termine di prescrizione per IMU, previsto entro il quinto anno successivo all'anno di scadenza del versamento, è superato nella specie dalle modifiche legislative determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
§13. In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui
“Con riferimento ai carichi ... sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
L'articolo 68 D.L. n. 18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge. In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 23.05.2022, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
§14. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§15. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione e rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1000,00= oltre accessori, in favore di
Municipia s.p.a.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
CO EI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4310/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532282217787878 IMU 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato il 27/06/2025 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato il 15/07/2025 e iscritto al n. 4310/2025 R.G.R., Ricorrente1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 2025 83 1225322822177878 78 dell'01/04/2025, per IMU 2017 n.
48702/2022 dell'importo di €.11.120,47=. Deduceva la ricorrente:
1.Estinzione della pretesa tributaria, per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2. Nullità dell'atto impugnato per assenza della relata di notifica;
3. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
4. Decadenza e prescrizione, quale conseguenza della mancata notifica dell'avviso di accertamento. Chiedeva – previa sospensiva –
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in data 16/08/2025 Municipia s.p.a., contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
§3. Non si costituiva il Comune di Catania.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 19/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di nullità della notifica dell'avviso sottostante, per omesso invio della prescritta raccomandata informativa.
§5. All'udienza in camera di consiglio del 09/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del difensore della ricorrente, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§6. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§7. Il ricorso è infondato.
§8. Il primo motivo, concernente la nullità dell'atto impugnato per assenza della relata di notifica, non ha pregio.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari soggiace alle norme del Codice di procedura civile di cui agli articoli 137 e ss, di concerto con la specifica disciplina prevista dall'art. 60 DPR 600/73 e dall'art. 26
DPR 602/73. Secondo il combinato disposto delle norme riguardanti la notificazione degli atti tributari, si deduce come la notifica possa essere effettuata anche mediante l'invio di raccomandata A/R, in plico chiuso, con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è una “Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 DPR 602/1973”, atto la cui notifica deve avvenire nelle forme e modalità previste dall'art. 26 DPR 602/73.
L'art. 26 del DPR 602/73 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti autorizzati dal concessionario o, previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o agenti di polizia municipale. Qualora siano necessarie ulteriori formalità per il perfezionamento della notifica, queste possono essere svolte da soggetti diversi tra quelli menzionati, ciascuno dei quali è tenuto a certificare l'attività effettuata tramite una relazione datata e sottoscritta, entro un periodo massimo di trenta giorni. La notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella viene inviata in plico chiuso e la notifica si considera perfezionata alla data riportata sull'avviso di ricevimento, firmato da una delle persone indicate dal secondo comma o dal portiere dello stabile in cui è ubicata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Sul punto, la Cassazione (Ordinanza n. 19587/2018) ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. sent. n. 12083/16); la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario non richiede, quindi, la compilazione della relata di notifica.
Nel caso in oggetto, la comunicazione inviata tramite posta dal concessionario ai contribuenti è risultata regolarmente recapitata alla destinataria. Pertanto, anche qualora si ritenesse nulla la notifica per eventuali vizi formali, tali irregolarità sarebbero comunque sanate, ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell'atto, poiché le ricorrenti hanno ricevuto la notifica e hanno tempestivamente impugnato l'atto anche nel merito. Si precisa che la notifica rappresenta una mera condizione di efficacia e non costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, incidendo pertanto sulla sua efficacia e non sulla sua validità (cfr. Cass., ord. n. 917/16, SU, sentenza n. 19704/15).
§9. Ancora è infondato il secondo motivo, concernente la nullità della notifica del sottostate avviso di accertamento, ribadito nella memoria illustrativa dalla ricorrente.
Come si evince dalla documentazione versata in atti da AdER, l'avviso di accertamento n. 48702/2022 è stato notificato in data 13/04/2023 (All. 4.1, copia avviso IMU 2017, All. 4.2, copia Ric/Rit racc. notifica avviso IMU 2017) e non è stato impugnato nei termini di legge.
La notifica è avvenuta in forma postale diretta, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento degli atti della riscossione ai sensi del DPR n. 655/1982. Con riferimento alla consegna a persona di famiglia avvenuta a seguito di notifica a mezzo semplice raccomanda a.r. (cd. busta bianca) la giurisprudenza ha più volte affermato che occorre applicare la regola dettata nell'art. 8 comma 4 L. 890/82.
In base al regolamento del servizio di recapito (DM 1/10/2008), non è prevista la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica. L'attività dell'operatore postale, sia quella esplicitamente indicata nell'avviso di ricevimento sia quella implicita, come la verifica della qualità del consegnatario dell'atto, gode della particolare efficacia probatoria disciplinata dagli artt. 2699 e 2700 c.c., in virtù della natura di atto pubblico riconosciuta all'avviso di ricevimento della raccomandata. Ai fini della perfezione della notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario. L'ufficio postale è tenuto esclusivamente a verificare che la persona individuata quale legittimata alla ricezione firmi sia il registro di consegna sia l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Non sussiste alcuna causa di nullità qualora l'avviso di ricevimento, regolarmente recapitato al domicilio del destinatario, venga sottoscritto—anche se in modo illeggibile—da soggetto presente presso l'indirizzo, senza che ne sia specificata la qualità o la relazione con il destinatario stesso. In tal caso opera la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., sulla base della consegna a persona reperita all'indirizzo risultante dall'attestazione dell'ufficio postale (Cass., ord. n. 8924 del 29 marzo 2023; Cass., ord. n. 1686 del 19 gennaio 2023; Cass., ord. n. 19610 del 21 settembre 2020).
Se la normativa richiede di specificare nella relata di notifica chi ha ricevuto l'atto (come nelle notifiche postali ex legge 890/1982), omettere questa indicazione fa presumere che la consegna sia avvenuta direttamente al destinatario, che può quindi disconoscere la firma. Invece, quando è sufficiente solo raccogliere la firma del ricevente (che può essere anche un familiare o un collaboratore), senza identificarlo né riportarne i dati, non vale questa presunzione e si può contestare solo la consegna stessa dell'atto e non la sua attribuzione al destinatario.
Sul punto, v. ord. n. 3017/2024, secondo cui la notifica a mezzo semplice raccomandata AR è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della
Legge n. 890/1982, idonee peraltro a perfezionare la notifica in caso di compiuta giacenza. La semplice raccomandata AR si pone in termini di alternatività rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n.
890 del 1982 ed è sottoposta a un regime differenziato (cfr. Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017,
Cass. n. 23511/2016).
§10. Si tratta peraltro di una modalità di notifica ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta di questi fondamentali rilievi: a) la facoltà di notificazione ”diretta“ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa
Amministrazione; b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ”diretta“, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e
2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità - cioè di possibilità di effettiva conoscenzadell'atto da parte del destinatario;
c) la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l'art. 6 L. n. 212 del
2000 (Statuto del contribuente) legittima un'applicazione estensiva dell'anzidetto istituto.
Ciò posto, nel caso in cui il plico notificato con raccomandata A/R sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario ad altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto notifica CAN (conf. Cass., decisioni nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del
2023).
In sintesi, nel caso di notifica postale diretta non è necessario redigere una relata di notifica né effettuare annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento circa l'identità della persona cui il plico è stato consegnato. L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si considera regolarmente notificato allo stesso, senza che sia richiesto l'invio della raccomandata informativa (“CAN”). Qualora il consegnatario abbia apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, anche se con grafia illeggibile, nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non emergano elementi che indichino la consegna a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa, la notifica è considerata validamente perfezionata a favore del destinatario, salvo querela di falso. In tale contesto, la mancata barratura della relativa casella o l'omessa indicazione della qualità del consegnatario sull'avviso non costituisce causa di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c. §11. Nemmeno sussiste il terzo motivo, difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il preavviso impugnato riporta dettagliatamente l'avviso di accertamento presupposto, regolarmente notificato al contribuente e non contestato, nonché il carico iscritto a ruolo e posto in riscossione, anch'esso notificato e non saldato. Tali elementi sono sufficienti a giustificare l'adozione della misura da parte dell'ente di riscossione. Inoltre, il preavviso di fermo include:
• la specifica del debito scaduto e della sua composizione,
• le relative causali,
• la descrizione degli importi insoluti,
• le modalità per estinguere la posizione debitoria,
• l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, sarà adottato il provvedimento di fermo e iscritta la relativa annotazione al P.R.A., con indicazione delle tempistiche e delle modalità di impugnazione.
§12. Quanto al quarto motivo, non è pertinente il richiamo alla decadenza formulato dalla ricorrente, trattandosi di vizio della fase di accertamento del credito, laddove il processo riguarda la successiva fase esecutiva.
Non sussiste l'eccepita prescrizione, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n.
48702/2022, per IMU 2017, in data 13/04/2023 e dovendosi tener conto, in materia della disciplina dettata in materia di COVID, in quanto l'ordinario termine di prescrizione per IMU, previsto entro il quinto anno successivo all'anno di scadenza del versamento, è superato nella specie dalle modifiche legislative determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
§13. In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui
“Con riferimento ai carichi ... sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
L'articolo 68 D.L. n. 18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge. In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 23.05.2022, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
§14. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§15. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione e rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1000,00= oltre accessori, in favore di
Municipia s.p.a.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
CO EI