Art. 11. (Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva
del Registro internazionale di immatricolazione delle navi
ed interventi a favore del settore armatoriale) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma". 2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione , determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale". 4. Il termine di cui all' articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , e' differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera c), e' liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:
a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000; b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000; c) corso antincendio base e Automatic Radar Plotting Aids (ARPA): lire 2.500.000; d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e Global Maritime Distress Safety System (GMDSS): lire 4.000.000. 5. Al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 , sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000". 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma".
- Il testo dell' art. 105, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.), e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis".
Note all'art. 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 9-quater, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"1. Nell'art. 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione".
- Il testo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299.
Note all'art. 11, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro). - 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall' art. 318 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli art. 146 e 148 del codice della navigazione , alla data del 1o gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 ;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 . Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante";
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione .
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi all' art. 318 del codice della navigazione , l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione stessa.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione , determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739 , o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati".
- Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice della navigazione e' il seguente:
"1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea".
Nota all'art. 11, comma 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , recante "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193), e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
a) omissis;
b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739 , nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global - Maritime System and Safety System , indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996".
Note all'art. 11, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 4-ter, del citato decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti, nonche' il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000".
- Il testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei" convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
del Registro internazionale di immatricolazione delle navi
ed interventi a favore del settore armatoriale) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma". 2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione , determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale". 4. Il termine di cui all' articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , e' differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera c), e' liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:
a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000; b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000; c) corso antincendio base e Automatic Radar Plotting Aids (ARPA): lire 2.500.000; d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e Global Maritime Distress Safety System (GMDSS): lire 4.000.000. 5. Al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 , introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 , sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000". 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma".
- Il testo dell' art. 105, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.), e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis".
Note all'art. 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 9-quater, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"1. Nell'art. 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione".
- Il testo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299.
Note all'art. 11, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro). - 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall' art. 318 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli art. 146 e 148 del codice della navigazione , alla data del 1o gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 ;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 . Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante";
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione .
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi all' art. 318 del codice della navigazione , l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione stessa.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione , determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739 , o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati".
- Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice della navigazione e' il seguente:
"1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea".
Nota all'art. 11, comma 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , recante "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193), e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
a) omissis;
b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739 , nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global - Maritime System and Safety System , indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996".
Note all'art. 11, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 4-ter, del citato decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti, nonche' il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000".
- Il testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei" convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.