Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 01/04/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha pronunciato la seguente SENTENZA 88/2026 nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. 69794 proposto da:
D. M. A. L., C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Emanuela AZ e dall’avv. Pierfrancesco Saltari con domicilio presso il loro studio in Roma, in Via A. Farnese n. 19 Contro
INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G. Norrito, dall’avv. Francesco Gramuglia e dall’avv. Francesco Velardi Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 31 marzo 2026, come da verbale di udienza;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio D. M. A. L., premesso di essere pensionato della Guardia di Finanza, dopo ampia esposizione in diritto, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (L. 388/2000; L. 145/2018; L.
160/2019; L. 197/2022; L. 213/2023). Il ricorrente ha dunque chiesto la conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione degli importi del trattamento pensionistico spettante, con rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, con versamento dei ratei maturati e non versati o delle somme residue dovute a tale titolo. Ha peraltro formulato contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 L. 388/2000; 1, comma 260, L. 145/2018; 1, comma 477, L. 160/2019; 1, comma 309, L. 197/2022;
Art. 1, comma 135, L. 213/2023, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonchè per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione.
In memoria di costituzione l’INPS ha integralmente contestato le tesi del ricorrente, alla luce del disposto della normativa sopra menzionata.
Con atto di rinuncia del 12 gennaio 2026 il ricorrente ha evidenziato che la Corte Costituzionale, all’esito della udienza del 21.10.2025, con sentenza n. 167/2025, è pervenuta ad una pronuncia di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alle medesime disposizioni, su cui il ricorrente ha esposto profili di possibili illegittimità; alla luce della citata sentenza il ricorrente ha precisato che non sarebbero residuati spazi per coltivare il presente giudizio, a cui ha dunque rinunciato.
All’udienza del 27 febbraio 2026 il Procuratore dell’INPS ha dichiarato di non accettare la rinuncia.
La causa è stata quindi rinviata all’odierna udienza del 31 marzo 2026, nella quale è stata posta in decisione.
DIRITTO
Va premesso che, poiché l’INPS non ha accettato la rinuncia al giudizio formulata la ricorrente, occorre decidere la causa nel merito.
Il ricorso va respinto.
Il Giudice osserva che le richieste e le domande del ricorrente si basano sul presupposto che le normative che nel corso del tempo hanno bloccato la rivalutazione delle pensioni siano viziate da illegittimità costituzionale. Sui profili prospettati dal ricorrente, tuttavia, occorre tener conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 167 del 2025, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, l. 29 dicembre 2022, n. 197. Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, il meccanismo di "raffreddamento" della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, previsto dall'art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria.
In particolare, la Corte Costituzionale nella medesima sentenza n. 167 del 2025 ha statuito che: “Il meccanismo qui scrutinato non comporta
“l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati”, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore».
Sempre la sentenza n. 19 del 2025, con particolare riguardo all'effetto di
“trascinamento”, «normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione», ha rammentato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte «affermato che “il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del 2020)», sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione».
La legittimità delle disposizioni di rango legislativo, che hanno impedito la rivalutazione, priva di fondatezza le tesi del ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto.
La complessità delle tematiche affrontate, che peraltro hanno reso necessaria una pronuncia della Corte Costituzionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 31 marzo 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 31 marzo 2026 Pubblicata 1 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)