Articolo 4 della Legge 3 dicembre 2010, n. 202
Articolo 3Articolo 5
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5 dicembre 2010
Art. 4. 1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 5 dicembre 2010
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