Art. 4. 1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1.
Versione
5 dicembre 2010
5 dicembre 2010
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/08/2018, n. 4963Provvedimento: Pubblicato il 20/08/2018 N. 04963/2018REG.PROV.COLL. N. 06770/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6770 del 2014, proposto dal signor AR UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; contro Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato …Leggi di più...
- legittimità commissione giudicatrice·
- predeterminazione modalità di valutazione·
- concorso pubblico·
- reclutamento dirigenti scolastici·
- Consiglio di Stato·
- TAR·
- colloquio selettivo·
- giudizio amministrativo·
- prova orale·
- compatibilità commissario esaminatore·
- rinnovamento procedura concorsuale·
- motivazione sentenza·
- durata colloquio selettivo