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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/08/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 533/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SQUEO STEFANIA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito, in via principale, Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: Addebitare la separazione al marito per le ragioni spiegate in narrativa, Controparte_1 condannandolo in favore della ricorrente a quell'importo che riterrà di giustizia il Tribunale, ovvero discrezionale o equo;
e, successivamente, - previa sentenza parziale che sin d'ora si chiede, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/2013 nel Comune di San IA LA (MI). Collocare i figli minori presso la madre SI.ra ; Parte_1
pagina 1 di 3 Assegnare la casa coniugale sita in San IA LA 20098 (MI), Via Luigi Toscani, 44/A, censito al Catasto dei fabbricati al foglio 15 – particella 129 – Subalterno 10, alla madre SI.ra
, genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
Affidare in via esclusiva i figli alla madre;
Disporre che le visite del padre avvengano solo ed esclusivamente in Spazio Neutro alla presenza di una psicologa e di un'operatrice, solo all'esito di un positivo percorso necessario di disintossicazione dell'uomo dall'abuso dell'alcool e da eventuali sostanze stupefacenti;
Condannare il padre a pagare per il mantenimento dei figli l'importo minimo di €.600,00 (€.300,00 per figlio), o quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, anche in via equitativa, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
Col favore di tutte le spese e gli onorari del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso depositato il 24.03.2025, la SI.ra ha adito il Tribunale chiedendo: la Pt_1 separazione personale e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido esclusivo dei tre figli minori, con collocamento presso la stessa;
la regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro, solo all'esito di percorso di disintossicazione del padre;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di almeno Euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Milano;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi al Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituito né è comparso in occasione della prima udienza del 17.6.2025, all'esito della quale il Collegio ha dichiarato la contumacia di , disponendo l'audizione della minore , sentita Controparte_1 Per_1 all'udienza dell'8.7.2025. In occasione di tale udienza il difensore ha insistito nell'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, non opponendosi all'emissione di sentenza parziale dello status.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. La separazione di fatto esistente tra le parti, il disinteresse mostrato dal resistente nella partecipazione al presente giudizio nonché le circostanze allegate da parte ricorrente (inerenti a presunte condotte di abbandono morale e materiale nei confronti del nucleo), la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente pagina 2 di 3 costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza La causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di adottare i provvedimenti provvisori e urgenti ed eventualmente adottare i provvedimenti istruttori richiesti da parte ricorrente. La causa inoltre viene rimessa in istruttoria al fine di addivenire alla pronuncia di divorzio.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi con matrimonio civile in San IA LA (MI) in data 21.9.2013, iscritto CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di San IA LA (MI), Anno 2013 Numero 47 Parte I Anno 2013;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IA LA (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 533/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SQUEO STEFANIA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito, in via principale, Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: Addebitare la separazione al marito per le ragioni spiegate in narrativa, Controparte_1 condannandolo in favore della ricorrente a quell'importo che riterrà di giustizia il Tribunale, ovvero discrezionale o equo;
e, successivamente, - previa sentenza parziale che sin d'ora si chiede, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/2013 nel Comune di San IA LA (MI). Collocare i figli minori presso la madre SI.ra ; Parte_1
pagina 1 di 3 Assegnare la casa coniugale sita in San IA LA 20098 (MI), Via Luigi Toscani, 44/A, censito al Catasto dei fabbricati al foglio 15 – particella 129 – Subalterno 10, alla madre SI.ra
, genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
Affidare in via esclusiva i figli alla madre;
Disporre che le visite del padre avvengano solo ed esclusivamente in Spazio Neutro alla presenza di una psicologa e di un'operatrice, solo all'esito di un positivo percorso necessario di disintossicazione dell'uomo dall'abuso dell'alcool e da eventuali sostanze stupefacenti;
Condannare il padre a pagare per il mantenimento dei figli l'importo minimo di €.600,00 (€.300,00 per figlio), o quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, anche in via equitativa, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
Col favore di tutte le spese e gli onorari del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso depositato il 24.03.2025, la SI.ra ha adito il Tribunale chiedendo: la Pt_1 separazione personale e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido esclusivo dei tre figli minori, con collocamento presso la stessa;
la regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro, solo all'esito di percorso di disintossicazione del padre;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di almeno Euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Milano;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi al Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituito né è comparso in occasione della prima udienza del 17.6.2025, all'esito della quale il Collegio ha dichiarato la contumacia di , disponendo l'audizione della minore , sentita Controparte_1 Per_1 all'udienza dell'8.7.2025. In occasione di tale udienza il difensore ha insistito nell'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, non opponendosi all'emissione di sentenza parziale dello status.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. La separazione di fatto esistente tra le parti, il disinteresse mostrato dal resistente nella partecipazione al presente giudizio nonché le circostanze allegate da parte ricorrente (inerenti a presunte condotte di abbandono morale e materiale nei confronti del nucleo), la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente pagina 2 di 3 costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza La causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di adottare i provvedimenti provvisori e urgenti ed eventualmente adottare i provvedimenti istruttori richiesti da parte ricorrente. La causa inoltre viene rimessa in istruttoria al fine di addivenire alla pronuncia di divorzio.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi con matrimonio civile in San IA LA (MI) in data 21.9.2013, iscritto CP_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di San IA LA (MI), Anno 2013 Numero 47 Parte I Anno 2013;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IA LA (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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