Articolo 62 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 61Articolo 63
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16 febbraio 1963
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23 agosto 2016
Art. 62.

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:
1) coordina, in conformita' alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione ((e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonche' copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016