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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3943/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Parte_1 C.F._1
Longobardi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Germana Pagano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 22.07.2022 volto alla declaratoria di separazione personale, il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 29.6.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Piano di Sorrento, al n. 31, parte
II, serie A, anno 1998); che dal matrimonio sono nati i figli , il 6.06.2002, , il Per_1 Per_2
6.06.2002 e , il 24.01.2004; che da tempo il rapporto tra i coniugi si è logorato Per_3 irrimediabilmente a causa dell'emergere di una progressiva incomunicabilità tra di loro e per l'assenza di una comune visione della vita familiare;
che i coniugi sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale;
che il è dipendente a tempo indeterminato presso l'ASL di Salerno, Pt_1 nella qualità di dirigente medico, con stipendio netto di circa € 3.000,00 mensili, mentre la IG.ra
è insegnante di scuola secondaria a tempo indeterminato, con uno stipendio netto Controparte_1 di circa € 1.600,00 mensili;
che, essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale dei coniugi, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Assegnare la casa coniugale, innanzi descritta, con le relative accessioni e pertinenze, alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni Controparte_1
non economicamente autosufficienti, con la previsione che tutte le spese relative al bene innanzi indicato ed in particolare quelle attinenti alle utenze per la somministrazione di gas, acqua, luce e telefono, nonché tutti gli eventuali oneri fiscali e non (spese condominiali, I.R.P.E.F., I.M.U., TA.RI.
e quant'altro), saranno interamente a carico della IGnora , assegnataria del Controparte_1 bene;
l'intero mobilio e le suppellettili resteranno all'interno dell'abitazione e, quindi, saranno nella piena disponibilità del coniuge assegnatario dell'immobile ; - il IG. trasferirà Parte_1
altrove la propria residenza;
- i figli della coppia, , e Persona_4 Persona_5 Per_6
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a coabitare con la
[...]
madre , IG.ra , la quale provvederà a fornire loro il mantenimento diretto, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti degli artt. 315 bis e 316 bis c.c . ; - il IG. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 337 septies c.c., si obbliga ad erogare direttamente in favore di ciascuno dei propri figli , e un assegno di mantenimento dell'importo di € 3 00,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3
cadauno, versato mediante accredito sul conto corrente o carta prepagata di cui ciascuno dei figli è titolare entro il giorno 15 di ciascun mese;
- le spese relative alle tasse scolastiche di tutti e tre i figli
, quelle per assicurare la permanenza all'estero del figlio , studente universitario a Pleven Per_1
(Bulgaria), e quelle relative ad eventuali soggiorni fuori sede per motivi di studio degli altri due figli
e saranno ripartite tra i coniugi in ragione della metà .”. Per_2 Per_7
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 3.03.2023 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione Controparte_1 evidenziava come l'importo offerto a titolo di mantenimento da parte ricorrente fosse del tutto inadeguato tenuto conto che gli emolumenti percepiti dal fossero ben superiori a quelli Pt_1 dichiarati nel suo atto introduttivo, chiedeva pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; 2) Assegnare la casa coniugale, con i mobili che la arredano, le relative Controparte_1
accessioni e pertinenze -compreso il relativo locale garage-, alla IG.ra , la quale Controparte_1
continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3) Stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. in favore dei tre figli maggiorenni non Pt_1
economicamente autosufficienti di € 600,00 per ciascun figlio o comunque nella misura ritenuta congrua dall' On. Giudicante adito;
4) Stabilire altresì che siano poste interamente a carico del ricorrente le tasse universitarie di tutti e tre i figli, quelle per assicurare la permanenza all'estero del figlio e quelle relative ad eventuali soggiorni fuori sede per motivi di studio degli altri Per_1
due figli e e che le spese straordinarie ulteriori (sanitarie, extrascolastiche etc.) Per_2 Per_7
saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di due terzi a carico del e di un terzo Pt_1
a carico della , in via gradata nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Con favore CP_1 di spese e competenze del giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 13.03.2023, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, attribuiva il godimento della casa coniugale alla moglie unitamente ai figli;
disponeva che il dott. contribuisse Parte_1 al mantenimento della prole previa corresponsione di un assegno mensile di €.
1.000 per la prole, da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, importo ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza della prole presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore). Fissava l'udienza di trattazione davanti al giudice istruttore per la data del 18.01.2024.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato all'udienza cartolare del
16.10.2024 e rinviato all'udienza del 9.1.2025 per la formale rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in odine alla pronuncia di stato formulata da parte ricorrente, quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato osserva preliminarmente il Collegio che ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire in istruttoria, in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi (nato il [...] a Parte_1
Castellammare di Stabia) e (nata ad [...] il [...]), sposatisi il 29.6.1998; Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n. 31, parte II, serie A, anno 1998 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 23.1.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3943/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Parte_1 C.F._1
Longobardi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Germana Pagano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 22.07.2022 volto alla declaratoria di separazione personale, il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 29.6.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Piano di Sorrento, al n. 31, parte
II, serie A, anno 1998); che dal matrimonio sono nati i figli , il 6.06.2002, , il Per_1 Per_2
6.06.2002 e , il 24.01.2004; che da tempo il rapporto tra i coniugi si è logorato Per_3 irrimediabilmente a causa dell'emergere di una progressiva incomunicabilità tra di loro e per l'assenza di una comune visione della vita familiare;
che i coniugi sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale;
che il è dipendente a tempo indeterminato presso l'ASL di Salerno, Pt_1 nella qualità di dirigente medico, con stipendio netto di circa € 3.000,00 mensili, mentre la IG.ra
è insegnante di scuola secondaria a tempo indeterminato, con uno stipendio netto Controparte_1 di circa € 1.600,00 mensili;
che, essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale dei coniugi, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Assegnare la casa coniugale, innanzi descritta, con le relative accessioni e pertinenze, alla IG.ra , la quale continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni Controparte_1
non economicamente autosufficienti, con la previsione che tutte le spese relative al bene innanzi indicato ed in particolare quelle attinenti alle utenze per la somministrazione di gas, acqua, luce e telefono, nonché tutti gli eventuali oneri fiscali e non (spese condominiali, I.R.P.E.F., I.M.U., TA.RI.
e quant'altro), saranno interamente a carico della IGnora , assegnataria del Controparte_1 bene;
l'intero mobilio e le suppellettili resteranno all'interno dell'abitazione e, quindi, saranno nella piena disponibilità del coniuge assegnatario dell'immobile ; - il IG. trasferirà Parte_1
altrove la propria residenza;
- i figli della coppia, , e Persona_4 Persona_5 Per_6
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a coabitare con la
[...]
madre , IG.ra , la quale provvederà a fornire loro il mantenimento diretto, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti degli artt. 315 bis e 316 bis c.c . ; - il IG. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 337 septies c.c., si obbliga ad erogare direttamente in favore di ciascuno dei propri figli , e un assegno di mantenimento dell'importo di € 3 00,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3
cadauno, versato mediante accredito sul conto corrente o carta prepagata di cui ciascuno dei figli è titolare entro il giorno 15 di ciascun mese;
- le spese relative alle tasse scolastiche di tutti e tre i figli
, quelle per assicurare la permanenza all'estero del figlio , studente universitario a Pleven Per_1
(Bulgaria), e quelle relative ad eventuali soggiorni fuori sede per motivi di studio degli altri due figli
e saranno ripartite tra i coniugi in ragione della metà .”. Per_2 Per_7
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 3.03.2023 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione Controparte_1 evidenziava come l'importo offerto a titolo di mantenimento da parte ricorrente fosse del tutto inadeguato tenuto conto che gli emolumenti percepiti dal fossero ben superiori a quelli Pt_1 dichiarati nel suo atto introduttivo, chiedeva pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; 2) Assegnare la casa coniugale, con i mobili che la arredano, le relative Controparte_1
accessioni e pertinenze -compreso il relativo locale garage-, alla IG.ra , la quale Controparte_1
continuerà ad abitarla con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3) Stabilire un assegno di mantenimento a carico del IG. in favore dei tre figli maggiorenni non Pt_1
economicamente autosufficienti di € 600,00 per ciascun figlio o comunque nella misura ritenuta congrua dall' On. Giudicante adito;
4) Stabilire altresì che siano poste interamente a carico del ricorrente le tasse universitarie di tutti e tre i figli, quelle per assicurare la permanenza all'estero del figlio e quelle relative ad eventuali soggiorni fuori sede per motivi di studio degli altri Per_1
due figli e e che le spese straordinarie ulteriori (sanitarie, extrascolastiche etc.) Per_2 Per_7
saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di due terzi a carico del e di un terzo Pt_1
a carico della , in via gradata nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Con favore CP_1 di spese e competenze del giudizio.”.
All'udienza presidenziale del 13.03.2023, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, attribuiva il godimento della casa coniugale alla moglie unitamente ai figli;
disponeva che il dott. contribuisse Parte_1 al mantenimento della prole previa corresponsione di un assegno mensile di €.
1.000 per la prole, da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, importo ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza della prole presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore). Fissava l'udienza di trattazione davanti al giudice istruttore per la data del 18.01.2024.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato all'udienza cartolare del
16.10.2024 e rinviato all'udienza del 9.1.2025 per la formale rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in odine alla pronuncia di stato formulata da parte ricorrente, quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato osserva preliminarmente il Collegio che ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire in istruttoria, in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi (nato il [...] a Parte_1
Castellammare di Stabia) e (nata ad [...] il [...]), sposatisi il 29.6.1998; Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n. 31, parte II, serie A, anno 1998 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 23.1.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire