Art. 2.
Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorita' consolari o dal Ministero degli affari esteri e' riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 , su domanda dell'interessato.
Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorita' consolari o dal Ministero degli affari esteri e' riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 , su domanda dell'interessato.