Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1973, n. 922
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 gennaio 1974
Art. 2.
Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorita' consolari o dal Ministero degli affari esteri e' riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 , su domanda dell'interessato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1974