TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro 1
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al n° ______________________
3067 R.G.L. 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Parte_1
MI LL, giusta procura in calce al ricorso, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Marchese di Villabianca 54 e all'indirizzo pec indicato nell'atto Il Cancelliere introduttivo;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la
sede di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : AR NN.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO 2
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da illegittimo trasferimento, per il periodo dal 1° Aprile 2023 sino alla
data della presa di possesso al Tribunale di Palermo (Settembre 2023), dell'importo
di Euro 3.191,26, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
Rigetta, nel resto, la domanda risarcitoria.
Condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere dipendente del , con qualifica di Assistente giudiziario, Controparte_1
attualmente in servizio al Tribunale di Palermo, ma originariamente assegnato a
Torino, espose che con sentenza del Tribunale di Torino n° 1542 del 6/12/2019 aveva ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al trasferimento definitivo a Palermo, in quanto illegittimamente escluso dalla procedura di interpello, al cui esito sarebbe risultato vincitore, in quanto assistente di un soggetto portatore di handicap grave.
Dedusse che il non avesse eseguito correttamente la sentenza, in CP_1
quanto lo aveva assegnato soltanto provvisoriamente a Palermo, con riserva di riassegnarlo a Torino, qualora fosse venuto meno il requisito dell'assistenza alla persona disabile.
A seguito della morte di quest'ultima, comunicata tempestivamente al Ministero,
con provvedimento del direttore generale del personale in data 4/01/2023, comunicato il 20/01/2023, veniva, quindi, riassegnato a Torino.
Aggiungeva che il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1449 del 12/07-6/09/2023, aveva dichiarato l'illegittimità di tale trasferimento (in quanto in contrasto con la precedente sentenza, passata in giudicato), e aveva condannato il a trasferirlo all'ufficio CP_1
di precedente assegnazione presso il Tribunale di Palermo, nonché al risarcimento dei 3
danni prodotti fino al momento del deposito del ricorso – avvenuto come risulta dalla sentenza citata l'1 aprile 2023 – nella misura di €. 2.041,51.
Rilevava che la predetta sentenza non era stata tempestivamente impugnata ed era divenuta res iudicata mentre il ha provveduto alla sua esecuzione il 2 agosto CP_1
2023, fissando nell'11 Settembre 2023 la data di presa di possesso presso il Tribunale di
Palermo.
Lamentava di aver subito, dall'Aprile 2023 al Settembre 2023, ulteriori danni patrimoniali per un importo complessivo di Euro 3.287,01 e chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento del danno in tale misura, con gli Controparte_1
interessi legali.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, non avendo, a suo dire, il ricorrente dimostrato i presupposti costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione, tra i quali anche l'elemento soggettivo.
Ha poi eccepito la carenza di prova dei danni lamentati, tanto più che le spese che il ricorrente affermava di aver sostenuto, erano quelle normali di alloggio, che avrebbe dovuto sopportare anche a Palermo ed ha chiesto, in via subordinata, una riduzione del quantum debeatur , tenuto conto della precedente liquidazione.
In esito al deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025,
la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Va premesso che per effetto del giudicato formatosi tra le parti, in virtù della sentenza n° 1449/2023, non impugnata dal , risulta accertata la illegittimità CP_1
del trasferimento disposto il 4/01/2023 e la conseguente responsabilità contrattuale dell'Amministrazione per il danno cagionato al , in conseguenza di tale Pt_1
illegittimo provvedimento.
Ciò comporta che ogni accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione deve ritenersi precluso, in forza della res iudicata, per cui questo Tribunale può soltanto limitarsi ad accertare la prova del danno patrimoniale, subito dal lavoratore, per il periodo Aprile- Settembre 2023, e ad effettuare la relativa liquidazione. 4
A tal proposito va rilevato che il ricorrente ha prodotto i bonifici e le ricevute di pagamento del canone di locazione da Maggio a Settembre 2023 ( Euro 560 per 4 mesi e Euro 280 per Settembre 2023), le ricevute di pagamento delle utenze gas ( importo complessivo Euro 159,67) ed energia elettrica (importo complessivo (Euro 217,24), la bolletta del Saldo T.A.R.I del Comune di Torino (Euro 48,75), la ricevuta di un biglietto per la tratta Genova-Palermo GNV per Euro 294,35 ed una bolletta di Poste private per
Euro 47,00.
Sussiste quindi la prova che il ricorrente abbia sostenuto delle spese per la permanenza a Torino, in conseguenza dell'illegittimo trasferimento, che costituiscono conseguenza immediata e diretta, secondo il criterio di cui all'art. 1223 Cod.Civ.
dell'illecito contrattuale posto in essere dall'Amministrazione.
Si tratta dei danni patrimoniali conseguenti alle spese di alloggio ( comprensive degli oneri ricollegabili al godimento del medesimo, quali le spese condominiali e le utenze, ) e del viaggio di ritorno a Palermo
La circostanza, addotta dalla difesa erariale, secondo cui alcune di tali spese sarebbero state sostenute ugualmente se il lavoratore fosse rimasto a Palermo ( salvo quanto si dirà infra per la T.A.R.I.) oltre a non essere suffragata da alcuna prova ( il lavoratore poteva infatti disporre di un appartamento di proprietà o convivere con la propria famiglia di origine) non esclude che tali esborsi siano stati effettivamente sostenuti, a causa della permanenza a Torino, in conseguenza dell'illegittimo trasferimento e abbiano determinato una diminuzione patrimoniale, che deve essere oggetto di risarcimento.
Pertanto, il danno deve essere così liquidato:
Euro 2.520,00 per il canone di locazione e gli oneri condominiali nei limiti delle spese documentate ( da Maggio a Settembre);
Euro 159,67 per l'utenza del gas;
Euro 217,24 per l'utenza dell'energia elettrica;
Euro 294,35 per il biglietto nave Genova -Palermo.
Non può invece riconoscersi l'importo di Euro 47,00 per spedizione postale,
attesa la genericità della fattura, il cui oggetto è individuato in prodotti postali, senza alcuna ulteriore specificazione. 5
D'altra parte, va osservato, altresì, che gli effetti personali avrebbero potuto essere trasportati nel corso del viaggio in nave ed in automobile e se sono stati spediti il
23/08/2023 è soltanto per maggiore comodità del ricorrente.
Neppure può essere riconosciuto quale voce di danno l'importo della Pt_2
atteso che il sarebbe stato obbligato a corrisponderla anche in caso di residenza Pt_1
a Palermo ed altresì, quale coobbligato solidale, nell'ipotesi di convivenza con i genitori.
Il relativo presupposto è infatti costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e si sarebbe realizzato a prescindere dall'ubicazione della sede di servizio.
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento del ricorso, il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore del , a titolo di risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale da illegittimo trasferimento, per il periodo dal 1° Aprile 2023 sino alla presa di possesso al Tribunale di Palermo (Settembre 2023), dell'importo di Euro
3.191,26 oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
Va invece rigettata, nel resto, la domanda risarcitoria.
Il , attesa la sua prevalente soccombenza, va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
FA TI
Sezione Lavoro 1
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al n° ______________________
3067 R.G.L. 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Parte_1
MI LL, giusta procura in calce al ricorso, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Marchese di Villabianca 54 e all'indirizzo pec indicato nell'atto Il Cancelliere introduttivo;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la
sede di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : AR NN.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO 2
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da illegittimo trasferimento, per il periodo dal 1° Aprile 2023 sino alla
data della presa di possesso al Tribunale di Palermo (Settembre 2023), dell'importo
di Euro 3.191,26, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
Rigetta, nel resto, la domanda risarcitoria.
Condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere dipendente del , con qualifica di Assistente giudiziario, Controparte_1
attualmente in servizio al Tribunale di Palermo, ma originariamente assegnato a
Torino, espose che con sentenza del Tribunale di Torino n° 1542 del 6/12/2019 aveva ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al trasferimento definitivo a Palermo, in quanto illegittimamente escluso dalla procedura di interpello, al cui esito sarebbe risultato vincitore, in quanto assistente di un soggetto portatore di handicap grave.
Dedusse che il non avesse eseguito correttamente la sentenza, in CP_1
quanto lo aveva assegnato soltanto provvisoriamente a Palermo, con riserva di riassegnarlo a Torino, qualora fosse venuto meno il requisito dell'assistenza alla persona disabile.
A seguito della morte di quest'ultima, comunicata tempestivamente al Ministero,
con provvedimento del direttore generale del personale in data 4/01/2023, comunicato il 20/01/2023, veniva, quindi, riassegnato a Torino.
Aggiungeva che il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1449 del 12/07-6/09/2023, aveva dichiarato l'illegittimità di tale trasferimento (in quanto in contrasto con la precedente sentenza, passata in giudicato), e aveva condannato il a trasferirlo all'ufficio CP_1
di precedente assegnazione presso il Tribunale di Palermo, nonché al risarcimento dei 3
danni prodotti fino al momento del deposito del ricorso – avvenuto come risulta dalla sentenza citata l'1 aprile 2023 – nella misura di €. 2.041,51.
Rilevava che la predetta sentenza non era stata tempestivamente impugnata ed era divenuta res iudicata mentre il ha provveduto alla sua esecuzione il 2 agosto CP_1
2023, fissando nell'11 Settembre 2023 la data di presa di possesso presso il Tribunale di
Palermo.
Lamentava di aver subito, dall'Aprile 2023 al Settembre 2023, ulteriori danni patrimoniali per un importo complessivo di Euro 3.287,01 e chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento del danno in tale misura, con gli Controparte_1
interessi legali.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, non avendo, a suo dire, il ricorrente dimostrato i presupposti costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione, tra i quali anche l'elemento soggettivo.
Ha poi eccepito la carenza di prova dei danni lamentati, tanto più che le spese che il ricorrente affermava di aver sostenuto, erano quelle normali di alloggio, che avrebbe dovuto sopportare anche a Palermo ed ha chiesto, in via subordinata, una riduzione del quantum debeatur , tenuto conto della precedente liquidazione.
In esito al deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025,
la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Va premesso che per effetto del giudicato formatosi tra le parti, in virtù della sentenza n° 1449/2023, non impugnata dal , risulta accertata la illegittimità CP_1
del trasferimento disposto il 4/01/2023 e la conseguente responsabilità contrattuale dell'Amministrazione per il danno cagionato al , in conseguenza di tale Pt_1
illegittimo provvedimento.
Ciò comporta che ogni accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione deve ritenersi precluso, in forza della res iudicata, per cui questo Tribunale può soltanto limitarsi ad accertare la prova del danno patrimoniale, subito dal lavoratore, per il periodo Aprile- Settembre 2023, e ad effettuare la relativa liquidazione. 4
A tal proposito va rilevato che il ricorrente ha prodotto i bonifici e le ricevute di pagamento del canone di locazione da Maggio a Settembre 2023 ( Euro 560 per 4 mesi e Euro 280 per Settembre 2023), le ricevute di pagamento delle utenze gas ( importo complessivo Euro 159,67) ed energia elettrica (importo complessivo (Euro 217,24), la bolletta del Saldo T.A.R.I del Comune di Torino (Euro 48,75), la ricevuta di un biglietto per la tratta Genova-Palermo GNV per Euro 294,35 ed una bolletta di Poste private per
Euro 47,00.
Sussiste quindi la prova che il ricorrente abbia sostenuto delle spese per la permanenza a Torino, in conseguenza dell'illegittimo trasferimento, che costituiscono conseguenza immediata e diretta, secondo il criterio di cui all'art. 1223 Cod.Civ.
dell'illecito contrattuale posto in essere dall'Amministrazione.
Si tratta dei danni patrimoniali conseguenti alle spese di alloggio ( comprensive degli oneri ricollegabili al godimento del medesimo, quali le spese condominiali e le utenze, ) e del viaggio di ritorno a Palermo
La circostanza, addotta dalla difesa erariale, secondo cui alcune di tali spese sarebbero state sostenute ugualmente se il lavoratore fosse rimasto a Palermo ( salvo quanto si dirà infra per la T.A.R.I.) oltre a non essere suffragata da alcuna prova ( il lavoratore poteva infatti disporre di un appartamento di proprietà o convivere con la propria famiglia di origine) non esclude che tali esborsi siano stati effettivamente sostenuti, a causa della permanenza a Torino, in conseguenza dell'illegittimo trasferimento e abbiano determinato una diminuzione patrimoniale, che deve essere oggetto di risarcimento.
Pertanto, il danno deve essere così liquidato:
Euro 2.520,00 per il canone di locazione e gli oneri condominiali nei limiti delle spese documentate ( da Maggio a Settembre);
Euro 159,67 per l'utenza del gas;
Euro 217,24 per l'utenza dell'energia elettrica;
Euro 294,35 per il biglietto nave Genova -Palermo.
Non può invece riconoscersi l'importo di Euro 47,00 per spedizione postale,
attesa la genericità della fattura, il cui oggetto è individuato in prodotti postali, senza alcuna ulteriore specificazione. 5
D'altra parte, va osservato, altresì, che gli effetti personali avrebbero potuto essere trasportati nel corso del viaggio in nave ed in automobile e se sono stati spediti il
23/08/2023 è soltanto per maggiore comodità del ricorrente.
Neppure può essere riconosciuto quale voce di danno l'importo della Pt_2
atteso che il sarebbe stato obbligato a corrisponderla anche in caso di residenza Pt_1
a Palermo ed altresì, quale coobbligato solidale, nell'ipotesi di convivenza con i genitori.
Il relativo presupposto è infatti costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e si sarebbe realizzato a prescindere dall'ubicazione della sede di servizio.
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento del ricorso, il Controparte_1
va condannato al pagamento in favore del , a titolo di risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale da illegittimo trasferimento, per il periodo dal 1° Aprile 2023 sino alla presa di possesso al Tribunale di Palermo (Settembre 2023), dell'importo di Euro
3.191,26 oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
Va invece rigettata, nel resto, la domanda risarcitoria.
Il , attesa la sua prevalente soccombenza, va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
FA TI