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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1268/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. FIGONE C.F._1
ALBERTO del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. CORRADI C.F._2
MASSIMO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a CASTELLARO (IM) in data
09/09/2017;
• non hanno avuto figli;
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a CASTELLARO il 09/09/2017 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2017, parte II, serie B, atto n. 3) tra e , alla sola condizione della Parte_1 CP_1 compensazione delle spese processuali.
2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CASTELLARO, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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