TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3021/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio Parte_1
Cerchia e dall'avv. Diego Pedata ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Corso
Garibaldi n. 326;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore dello stesso del proprio status di invalido civile totale al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a far data dalla domanda amministrativa ovvero da quella data che verrà determinata da apposita consulenza tecnica e che il Giudice riterrà;
2. In via gradata confermare la percentuale del 75% ai fini della invalidità civile ex L. 118/71 con condanna alle spese di lite nei confronti dell' ed CP_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori in relazione alla fase per ATP, all'RG. 4908/2021; 3. condannare l' o chi di ragione al pagamento dei compensi di causa del doppio giudizio ovvero CP_1 del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
PER L' : 1) in via preliminare, ed in rito, dichiarare la domanda giudiziale di ATP di CP_1 controparte inammissibile per intervenuta decadenza ex 3° comma art. 42 D.l. 269/03 e successive modifiche;
2) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto alla pensione di inabilità civile ed all'assegno di invalidità civile;
3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di
ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 29.05.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottostimato le singole patologie obbiettivate – specie quella a carico dell'apparato neurologico – cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi o maggiori percentuali invalidanti.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente e della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui Persona_1 era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della prestazione richiesta.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria versata in atti, dei dati anamnestici raccolti e dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di frattura post-traumatica mielica del soma di C6 trattata chirurgicamente;
disturbo ansioso-depressivo; pregressa lesione del tendine di Achille a sinistra trattata chirurgicamente;
esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia per gozzo”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Le conclusioni a cui è addivenuto il precedente CTU Dr. in corso di accertamento tecnico Persona_2 preventivo obbligatorio afferiscono ad un giudizio medico-legale complessivo di riconoscimento di una percentuale d'invalidità civile pari al 63% così articolato:
1. Emiparesi destra in esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione per frattura di
C6, con microdiscectomia C6-C7, artrodesi intersomatica con cage e plating da C6 a D1 (50% - codici 7338 e 7340);
2. Disturbo depressivo (25% - codice 2205);
3. Esiti di tiroidectomia per iperplasia nodulare della tiroide (non valutabile).
Viceversa, in sede amministrativa la Commissione medica del centro medico legale della sede di Nola nella seduta del 01/10/2021 riconobbe l'istante invalido civile nella misura del 75% a CP_1 decorrere dalla domanda amministrativa del 22/07/2020 con diagnosi di emiparesi destra e depressione reattiva quali esiti di stabilizzazione C6-D1 per frattura mielica del soma di C6, da incidente della strada, obesità di grado moderato, in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale.
Il periziato nel 2008 ebbe un incidente stradale foriero di frattura mielinica di C6-C7 ridotta chirurgicamente mediante stabilizzazione e fusione di frattura con placca e viti metalliche C6-D1.
Gli attuali esiti consistono in una limitazione funzionale della mobilità del rachide cervicale ed un deficit di forza di lieve gravità all'arto superiore destro (dominante) associato ad un marcato deficit funzionale a carico della mano destra. Il periziato ha una significativa limitazione dei movimenti di rotazione del capo, mentre l'arto superiore destro presenza un importante deficit di presa della mano destra. Dal punto di vista tabellare1 , il suddetto corteo patologico che affligge il periziato richiama la voce “anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione”
(codice 7002) - applicata alla fattispecie in esame riducendo ad 1/3 il valore minimo della fascia percentuale compresa tra il 61 ed il 70% relativa a quest'ultima voce (20%), perché il capo non è atteggiato in flessione o iperestensione né presenta una anchilosi totale - nonché la voce “anchilosi o rigidità di mano superiore al 70%”, a cui il legislatore ha attribuito una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 46% (codice 7213). Il periziato è affetto anche da una obesità (indice di massa corporea = 30) associata ad una degenerazione artrosica a carico principalmente delle articolazioni degli arti inferiori. Dal punto di vista funzionale non sono state osservate significative limitazioni del ROM articolare a carico dei distretti interessati dalla patologia artrosica. Dal punto di vista tabellare la valutazione dell'obesità di I grado con complicanze artrosiche ha come riferimento analogico indiretto la fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105. Abbattendo di
1/3 il valore minimo tabellare della fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce ministeriale “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105, si arriva a determinare una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 20%.
Trattandosi di infermità plurime tabellate in concorso funzionale di menomazione, per ciascuna delle quali è possibile attribuire il minimo valore percentuale previsto, la loro valutazione complessiva non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Nella prassi valutativa si utilizza la cosiddetta “formula della semi- somma”, intermedia fra la somma aritmetica ed il calcolo riduzionistico in quanto consiste nella semi-somma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica delle predette patologie (86) alla formula a scalare di AZ (66). Si arriva così a determinare una riduzione complessiva della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 76%.
Non si condivide la valutazione medico-legale effettuata dal precedente CTU in fase di ATP in quanto il quadro clinico-funzionale rilevato dal predetto CTU (“l'esaminando presenta paresi
[paralisi parziale] dell'arto superiore ed inferiore destro, con deficit di forza di grado lieve, deficit di presa della mano destra per anchilosi in flessione delle dita, deambulazione con zoppia a destra e con aiuto di bastone”) renda inapplicabili le voci tabellari di cui ai codici 7338 (paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve) e 7340 (paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve), oltre a non considerare la degenerazione artrosica agli arti inferiori e l'eccesso ponderale.
Col trascorrere degli anni il periziato ha sviluppato un disturbo neuro-psichico certificato da ultimo dall'ambulatorio di neurologia dell'ASL Napoli 1 CENTRO in data 07/11/2024. Tale condizione morbosa non è apparsa durante il colloquio peritale foriera di gravi alterazioni del tono dell'umore ed è controllabile grazie ad adeguata terapia psicofarmacologica, peraltro non assunta costantemente dal periziato. Tale disturbo è inquadrabile nella voce presente nelle tabelle ministeriali “nevrosi ansiosa” (codice 2207), presente nelle tabelle ministeriali col tasso fisso del
15%. Sul punto, il precedente CTU in fase di ATP aveva riconosciuto una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 25% invocando il codice 2205 (sindrome depressiva endoreattiva media).
Il pregresso intervento chirurgico riparativo della lesione del tendine di Achille a sinistra è guarito senza esiti e/o complicanze e, pertanto, non foriero di alcuna riduzione della capacità lavorativa dell'istante, in sintonia con le conclusioni riportate nell'elaborato peritale redatto in fase di ATP. Parimenti, gli esiti chirurgici dell'ablazione della ghiandola tiroidea sono compensati dall'assunzione di terapia ormonale sostitutiva e non determinano significative ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'istante, in conformità con le conclusioni espresse nella relazione peritale predisposta durante la fase di Accertamento Tecnico Preventivo.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per le attuali menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si determina un grado di riduzione della capacità lavorativa del ricorrente pari all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22/07/2020, come già riconosciuto in sede amministrativa”.
3.1. La difesa attrice sollevava poi osservazioni alla bozza peritale, lamentando, in particolare, che il consulente avesse sottostimato le patologie a carico degli apparati osteoarticolare e neurologico.
Il c.t.u., in replica ai rilievi di parte, confermava le proprie conclusioni, precisando quanto segue:
“…Nello specifico, in sede peritale non sono state riscontrate le limitazioni funzionali riportate nel certificato ortopedico dell' datato 19.05.2021 e nel certificato neurologico Controparte_2 dell' datato 9.02.2021, entrambi invocati nelle controdeduzioni alla bozza Controparte_2 peritale a supporto delle rivalutazioni tabellari espletate dagli stessi difensori. In effetti,
l'obiettività clinica rilevata dallo scrivente in sede peritale (non oggetto di contestazione da parte del CTP di parte ricorrente) coincide con l'esame clinico condotto in data 21.09.2022 dal precedente CTU in fase di ATP Dr. e si attaglia alla stessa certificazione Persona_2 neurologica dell'ASL Napoli 1 Centro datata 07/11/2024 versata in atti, la quale non fa alcun accenno ad una “severa paresi emisoma destro” né ad un “deficit della flessione del ginocchio destro limitata ai minimi gradi”.
Le esternazioni dei difensori di parte ricorrente perseguono sui binari della “laicità scientifica” allorquando invocano l'applicazione di una ulteriore percentuale compresa tra il 31 ed il 40%
“stante le comorbilità per obesità e degenerazione artrosica, in applicazione del codice 7105”.
Diversamente, nella fattispecie in esame non è applicabile il codice 7105 “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, in quanto all'esame clinico peritale l'indice di massa corporea del periziato è risultato essere pari a 30 (analogamente al precedente CTU in fase di ATP) e non è stato documentato e/o rilevato clinicamente un quadro degenerativo artrosico a carico delle principali articolazioni tale da poter giustificare dal punto di vista medico-legale il ricorso alla suddetta voce tabellare.
Irricevibile è anche l'apodittica proposta valutativa dei citati difensori di far assurgere un semplice disturbo ansioso-depressivo - rispetto al quale il periziato in sede di raccolta anamnestica non è stato in grado né di riferire né di documentare la terapia psico-farmacologica assunta - ad una “depressione di grado medio” valutabile con il codice 2205.
E' indarno, infine, il richiamo all'incremento di 5 punti percentuali del complesso invalidante in riferimento ad una non meglio specificata né documentata “capacità di lavoro semi specifica del periziato”, stante le istruzioni dettate nelle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità ex D.M. 5 febbraio 1992 che prevedono possibilità di variazioni in più del valore base riferito alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509), non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Difatti, eventuali aumenti percentuali delle singole voci non potrebbero mai addivenire al raggiungimento di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa dell'istante pari al 100%”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Ed invero, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, si è limitata a richiedere un'integrazione dell'elaborato peritale sulla scorta della sopravvenienza di un nuovo documento sanitario.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass.
n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ebbene, il ricorrente si è limitato a versare in atti un nuovo certificato medico (29.07.2025), facendo genericamente cenno alla diagnosi ivi contenuta, ma senza specificarne la relativa rilevanza ai fini del giudizio, sicché la sua valutazione avrebbe funzione meramente esplorativa.
Ad ogni buon conto, non si rileva alcun aggravamento essendo il contenuto di detto documento sovrapponibile a quelli già vagliati dal c.t.u..
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3021/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio Parte_1
Cerchia e dall'avv. Diego Pedata ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, Corso
Garibaldi n. 326;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore dello stesso del proprio status di invalido civile totale al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a far data dalla domanda amministrativa ovvero da quella data che verrà determinata da apposita consulenza tecnica e che il Giudice riterrà;
2. In via gradata confermare la percentuale del 75% ai fini della invalidità civile ex L. 118/71 con condanna alle spese di lite nei confronti dell' ed CP_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori in relazione alla fase per ATP, all'RG. 4908/2021; 3. condannare l' o chi di ragione al pagamento dei compensi di causa del doppio giudizio ovvero CP_1 del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
PER L' : 1) in via preliminare, ed in rito, dichiarare la domanda giudiziale di ATP di CP_1 controparte inammissibile per intervenuta decadenza ex 3° comma art. 42 D.l. 269/03 e successive modifiche;
2) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto alla pensione di inabilità civile ed all'assegno di invalidità civile;
3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di
ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 29.05.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottostimato le singole patologie obbiettivate – specie quella a carico dell'apparato neurologico – cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi o maggiori percentuali invalidanti.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente e della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui Persona_1 era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della prestazione richiesta.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria versata in atti, dei dati anamnestici raccolti e dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di frattura post-traumatica mielica del soma di C6 trattata chirurgicamente;
disturbo ansioso-depressivo; pregressa lesione del tendine di Achille a sinistra trattata chirurgicamente;
esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia per gozzo”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Le conclusioni a cui è addivenuto il precedente CTU Dr. in corso di accertamento tecnico Persona_2 preventivo obbligatorio afferiscono ad un giudizio medico-legale complessivo di riconoscimento di una percentuale d'invalidità civile pari al 63% così articolato:
1. Emiparesi destra in esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione per frattura di
C6, con microdiscectomia C6-C7, artrodesi intersomatica con cage e plating da C6 a D1 (50% - codici 7338 e 7340);
2. Disturbo depressivo (25% - codice 2205);
3. Esiti di tiroidectomia per iperplasia nodulare della tiroide (non valutabile).
Viceversa, in sede amministrativa la Commissione medica del centro medico legale della sede di Nola nella seduta del 01/10/2021 riconobbe l'istante invalido civile nella misura del 75% a CP_1 decorrere dalla domanda amministrativa del 22/07/2020 con diagnosi di emiparesi destra e depressione reattiva quali esiti di stabilizzazione C6-D1 per frattura mielica del soma di C6, da incidente della strada, obesità di grado moderato, in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale.
Il periziato nel 2008 ebbe un incidente stradale foriero di frattura mielinica di C6-C7 ridotta chirurgicamente mediante stabilizzazione e fusione di frattura con placca e viti metalliche C6-D1.
Gli attuali esiti consistono in una limitazione funzionale della mobilità del rachide cervicale ed un deficit di forza di lieve gravità all'arto superiore destro (dominante) associato ad un marcato deficit funzionale a carico della mano destra. Il periziato ha una significativa limitazione dei movimenti di rotazione del capo, mentre l'arto superiore destro presenza un importante deficit di presa della mano destra. Dal punto di vista tabellare1 , il suddetto corteo patologico che affligge il periziato richiama la voce “anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione”
(codice 7002) - applicata alla fattispecie in esame riducendo ad 1/3 il valore minimo della fascia percentuale compresa tra il 61 ed il 70% relativa a quest'ultima voce (20%), perché il capo non è atteggiato in flessione o iperestensione né presenta una anchilosi totale - nonché la voce “anchilosi o rigidità di mano superiore al 70%”, a cui il legislatore ha attribuito una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 46% (codice 7213). Il periziato è affetto anche da una obesità (indice di massa corporea = 30) associata ad una degenerazione artrosica a carico principalmente delle articolazioni degli arti inferiori. Dal punto di vista funzionale non sono state osservate significative limitazioni del ROM articolare a carico dei distretti interessati dalla patologia artrosica. Dal punto di vista tabellare la valutazione dell'obesità di I grado con complicanze artrosiche ha come riferimento analogico indiretto la fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105. Abbattendo di
1/3 il valore minimo tabellare della fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce ministeriale “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105, si arriva a determinare una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 20%.
Trattandosi di infermità plurime tabellate in concorso funzionale di menomazione, per ciascuna delle quali è possibile attribuire il minimo valore percentuale previsto, la loro valutazione complessiva non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Nella prassi valutativa si utilizza la cosiddetta “formula della semi- somma”, intermedia fra la somma aritmetica ed il calcolo riduzionistico in quanto consiste nella semi-somma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica delle predette patologie (86) alla formula a scalare di AZ (66). Si arriva così a determinare una riduzione complessiva della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 76%.
Non si condivide la valutazione medico-legale effettuata dal precedente CTU in fase di ATP in quanto il quadro clinico-funzionale rilevato dal predetto CTU (“l'esaminando presenta paresi
[paralisi parziale] dell'arto superiore ed inferiore destro, con deficit di forza di grado lieve, deficit di presa della mano destra per anchilosi in flessione delle dita, deambulazione con zoppia a destra e con aiuto di bastone”) renda inapplicabili le voci tabellari di cui ai codici 7338 (paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve) e 7340 (paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve), oltre a non considerare la degenerazione artrosica agli arti inferiori e l'eccesso ponderale.
Col trascorrere degli anni il periziato ha sviluppato un disturbo neuro-psichico certificato da ultimo dall'ambulatorio di neurologia dell'ASL Napoli 1 CENTRO in data 07/11/2024. Tale condizione morbosa non è apparsa durante il colloquio peritale foriera di gravi alterazioni del tono dell'umore ed è controllabile grazie ad adeguata terapia psicofarmacologica, peraltro non assunta costantemente dal periziato. Tale disturbo è inquadrabile nella voce presente nelle tabelle ministeriali “nevrosi ansiosa” (codice 2207), presente nelle tabelle ministeriali col tasso fisso del
15%. Sul punto, il precedente CTU in fase di ATP aveva riconosciuto una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 25% invocando il codice 2205 (sindrome depressiva endoreattiva media).
Il pregresso intervento chirurgico riparativo della lesione del tendine di Achille a sinistra è guarito senza esiti e/o complicanze e, pertanto, non foriero di alcuna riduzione della capacità lavorativa dell'istante, in sintonia con le conclusioni riportate nell'elaborato peritale redatto in fase di ATP. Parimenti, gli esiti chirurgici dell'ablazione della ghiandola tiroidea sono compensati dall'assunzione di terapia ormonale sostitutiva e non determinano significative ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'istante, in conformità con le conclusioni espresse nella relazione peritale predisposta durante la fase di Accertamento Tecnico Preventivo.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per le attuali menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si determina un grado di riduzione della capacità lavorativa del ricorrente pari all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22/07/2020, come già riconosciuto in sede amministrativa”.
3.1. La difesa attrice sollevava poi osservazioni alla bozza peritale, lamentando, in particolare, che il consulente avesse sottostimato le patologie a carico degli apparati osteoarticolare e neurologico.
Il c.t.u., in replica ai rilievi di parte, confermava le proprie conclusioni, precisando quanto segue:
“…Nello specifico, in sede peritale non sono state riscontrate le limitazioni funzionali riportate nel certificato ortopedico dell' datato 19.05.2021 e nel certificato neurologico Controparte_2 dell' datato 9.02.2021, entrambi invocati nelle controdeduzioni alla bozza Controparte_2 peritale a supporto delle rivalutazioni tabellari espletate dagli stessi difensori. In effetti,
l'obiettività clinica rilevata dallo scrivente in sede peritale (non oggetto di contestazione da parte del CTP di parte ricorrente) coincide con l'esame clinico condotto in data 21.09.2022 dal precedente CTU in fase di ATP Dr. e si attaglia alla stessa certificazione Persona_2 neurologica dell'ASL Napoli 1 Centro datata 07/11/2024 versata in atti, la quale non fa alcun accenno ad una “severa paresi emisoma destro” né ad un “deficit della flessione del ginocchio destro limitata ai minimi gradi”.
Le esternazioni dei difensori di parte ricorrente perseguono sui binari della “laicità scientifica” allorquando invocano l'applicazione di una ulteriore percentuale compresa tra il 31 ed il 40%
“stante le comorbilità per obesità e degenerazione artrosica, in applicazione del codice 7105”.
Diversamente, nella fattispecie in esame non è applicabile il codice 7105 “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, in quanto all'esame clinico peritale l'indice di massa corporea del periziato è risultato essere pari a 30 (analogamente al precedente CTU in fase di ATP) e non è stato documentato e/o rilevato clinicamente un quadro degenerativo artrosico a carico delle principali articolazioni tale da poter giustificare dal punto di vista medico-legale il ricorso alla suddetta voce tabellare.
Irricevibile è anche l'apodittica proposta valutativa dei citati difensori di far assurgere un semplice disturbo ansioso-depressivo - rispetto al quale il periziato in sede di raccolta anamnestica non è stato in grado né di riferire né di documentare la terapia psico-farmacologica assunta - ad una “depressione di grado medio” valutabile con il codice 2205.
E' indarno, infine, il richiamo all'incremento di 5 punti percentuali del complesso invalidante in riferimento ad una non meglio specificata né documentata “capacità di lavoro semi specifica del periziato”, stante le istruzioni dettate nelle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità ex D.M. 5 febbraio 1992 che prevedono possibilità di variazioni in più del valore base riferito alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509), non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi specifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Difatti, eventuali aumenti percentuali delle singole voci non potrebbero mai addivenire al raggiungimento di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa dell'istante pari al 100%”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Ed invero, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, si è limitata a richiedere un'integrazione dell'elaborato peritale sulla scorta della sopravvenienza di un nuovo documento sanitario.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass.
n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ebbene, il ricorrente si è limitato a versare in atti un nuovo certificato medico (29.07.2025), facendo genericamente cenno alla diagnosi ivi contenuta, ma senza specificarne la relativa rilevanza ai fini del giudizio, sicché la sua valutazione avrebbe funzione meramente esplorativa.
Ad ogni buon conto, non si rileva alcun aggravamento essendo il contenuto di detto documento sovrapponibile a quelli già vagliati dal c.t.u..
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno