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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. Entrambi i coniugi hanno lasciato la residenza coniugale all'indomani della separazione assumendo ognuno una distinta residenza.
2. Il sig. continuerà ad assumere Parte_2 per intero e sino al completo saldo l'ammontare delle rate mensili dovute dallo stesso, e dalla sig. in qualità di fideiussore, in ragione di un contratto di mutuo stipulato in Parte_1
costanza di matrimonio, la cui estinzione è prevista per l'anno 2023”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05/10/1991 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/06/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 96, Parte II, Serie
A, dell'anno 1991); nulla sulle spese di causa. Latina, 16/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. Entrambi i coniugi hanno lasciato la residenza coniugale all'indomani della separazione assumendo ognuno una distinta residenza.
2. Il sig. continuerà ad assumere Parte_2 per intero e sino al completo saldo l'ammontare delle rate mensili dovute dallo stesso, e dalla sig. in qualità di fideiussore, in ragione di un contratto di mutuo stipulato in Parte_1
costanza di matrimonio, la cui estinzione è prevista per l'anno 2023”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05/10/1991 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/06/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 96, Parte II, Serie
A, dell'anno 1991); nulla sulle spese di causa. Latina, 16/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino