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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2024, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza nella causa
Rg. N. 4668/2021
TRA
, (C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in S. Agnello (NA), alla Via Ciampa N 18 , presso lo studio dell'avv. Marco Marrone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata in calce all'atto introduttivo e
(C.F. Controparte_1
elett.te domiciliato in Roma alla Viale delle Medaglie D'Oro P.IVA_2
n. 110 nello studio dell'avv. Fabrizio Nonne che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque, ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per effetto dell'art. 45 co. 17, legge 18.06.2009 n. 69. Con ricorso depositato, la proponeva opposizione al Parte_1
pignoramento presso terzi introdotto con atto del 13-19/10/20 per i motivi tutti di cui al libello introduttivo
Si costituiva la società resistente deducendo la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione. Deduceva inoltre, che il pignoramento opposto non era stato iscritto a ruolo alla luce della dichiarazione praticamente negativa resa dal terzo pignorato e di aver ritualmente notificato la dichiarazione di rinuncia come disposto dall'art. 164 ter disp.att. Cpc.
All'udienza del 19/06/24 la causa, sulle conclusioni come da ambo le parti rassegnate, veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc a decorrere dal 15/09/2024.
Orbene l'opposizione va dichiarata inammissibile e comunque infondata e come tale deve essere rigettata.
Si deve rilevare e risulta pacifico tra le parti che:
il pignoramento mobiliare presso terzi introdotto con atto del 13-19/10/20
e qui oggetto di esame, non è stato iscritto a ruolo e che il creditore procedente, odierno resistente, ha fornito anche la prova di aver notificato al terzo pignorato, l'atto / dichiarazione di rinuncia ex art. 164 ter disp. Att. Cpc.
Alla luce di tale prospettazione, non risulta sussistente il fondamentale presupposto dell'interesse ad agire come disposto dall'art. 100 cpc secondo il quale “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Ora non vi è dubbio che alcun interesse poteva avere il ricorrente ad impugnare un pignoramento presso terzi inefficace di per se stesso, per non essere stato iscritto a ruolo nel termine imposto dalla normativa vigente e neppure avrebbe potuto averlo allo scopo di liberare dal vincolo pignoratizio la modesta somma di circa € 10 accantonata dal terzo pignorato, cui peraltro era stato ritualmente notificato l'atto di rinuncia al pignoramento.
Infine in ordine alla domanda dell'opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio di opposizione, supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un errato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti avuto particolare riguardo alla natura della controversia, questioni trattate e contrapposti interessi.
PQM
Il Giudice nella causa tra e Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
1) Rigetta l'opposizione.
1) Compensa le spese.
Torre Annunziata, 13/12/2024
Il Gop
Dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza nella causa
Rg. N. 4668/2021
TRA
, (C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in S. Agnello (NA), alla Via Ciampa N 18 , presso lo studio dell'avv. Marco Marrone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata in calce all'atto introduttivo e
(C.F. Controparte_1
elett.te domiciliato in Roma alla Viale delle Medaglie D'Oro P.IVA_2
n. 110 nello studio dell'avv. Fabrizio Nonne che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E MOTIVI
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque, ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per effetto dell'art. 45 co. 17, legge 18.06.2009 n. 69. Con ricorso depositato, la proponeva opposizione al Parte_1
pignoramento presso terzi introdotto con atto del 13-19/10/20 per i motivi tutti di cui al libello introduttivo
Si costituiva la società resistente deducendo la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione. Deduceva inoltre, che il pignoramento opposto non era stato iscritto a ruolo alla luce della dichiarazione praticamente negativa resa dal terzo pignorato e di aver ritualmente notificato la dichiarazione di rinuncia come disposto dall'art. 164 ter disp.att. Cpc.
All'udienza del 19/06/24 la causa, sulle conclusioni come da ambo le parti rassegnate, veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc a decorrere dal 15/09/2024.
Orbene l'opposizione va dichiarata inammissibile e comunque infondata e come tale deve essere rigettata.
Si deve rilevare e risulta pacifico tra le parti che:
il pignoramento mobiliare presso terzi introdotto con atto del 13-19/10/20
e qui oggetto di esame, non è stato iscritto a ruolo e che il creditore procedente, odierno resistente, ha fornito anche la prova di aver notificato al terzo pignorato, l'atto / dichiarazione di rinuncia ex art. 164 ter disp. Att. Cpc.
Alla luce di tale prospettazione, non risulta sussistente il fondamentale presupposto dell'interesse ad agire come disposto dall'art. 100 cpc secondo il quale “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Ora non vi è dubbio che alcun interesse poteva avere il ricorrente ad impugnare un pignoramento presso terzi inefficace di per se stesso, per non essere stato iscritto a ruolo nel termine imposto dalla normativa vigente e neppure avrebbe potuto averlo allo scopo di liberare dal vincolo pignoratizio la modesta somma di circa € 10 accantonata dal terzo pignorato, cui peraltro era stato ritualmente notificato l'atto di rinuncia al pignoramento.
Infine in ordine alla domanda dell'opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio di opposizione, supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un errato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti avuto particolare riguardo alla natura della controversia, questioni trattate e contrapposti interessi.
PQM
Il Giudice nella causa tra e Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
1) Rigetta l'opposizione.
1) Compensa le spese.
Torre Annunziata, 13/12/2024
Il Gop
Dott. Salvatore Di Biase