Articolo 3 della Legge 4 giugno 1934, n. 977
Articolo 2Articolo 4
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17 luglio 1934
Art. 3.

Per far parte delle orchestre, di cui all'art. 1, si richiede:

a) il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

Le orchestre dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.


Entrata in vigore il 17 luglio 1934