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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/09/2025, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 47150/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 la parte ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state accertate e riconosciute dalla competente commissione medica per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo (domanda del 7.1.2022) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, stante l'accertamento ad opera della commissione medica della sola condizione di invalidità CP_1
con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi degli artt. 2 e 12 L 118/1971; contestate tempestivamente le conclusioni del ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i requisiti medico-legali richiesti;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento CP_1 del suo diritto alla menzionata prestazione assistenziale fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre CP_2 accessori.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Il nominato ctu dott.ssa ha accertato, sulla base degli elementi clinico-obiettivi Per_1
e documentali, che la ricorrente è affetta da un complesso morboso di gravità tale da comportare concreta impossibilità a svolgere con sufficiente autonomia e soprattutto congruità gli atti propri del vivere quotidiano.
Il ctu ha infatti chiarito che, all'atto della visita peritale, veniva accertato il complesso morboso riportato in diagnosi, ovverosia un “decadimento cognitivo di grado moderato con gravi lacune mnesiche ed esecutive, parziale disorientamento tempo spaziale in soggetto affetto da grave sindrome depressiva associata a neoformazione cerebrale a livello del IV ventricolo (ependimoma). Pregresso intervento di mastectomia radicale sinistra e linfoadenectomia omolaterale per carcinoma in situ. Pregresso intervento di isteroannessiectomia bilaterale. Neurofibromatosi di tipo I” che determinano “l'obiettiva necessità di assistenza da parte di terzi per la ricorrente, che risulta sia di non essere autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi, mangiare, ecc)
e, non in grado, ove non accompagnata, di lasciare il proprio domicilio”.
Il Ctu ha pertanto concluso per la sussistenza delle condizioni medico legali di cui all'art. 1 L. 18/80, reputando di poter far risalire la decorrenza a far data dal dicembre 2023
(duemilaventitre), mese antecedente la valutazione neuropsicologica effettuata in data
25/01/2024 presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, che accertava “un profilo cognitivo caratterizzato dalla presenza di deficit di memoria a lungo termine uditivo- verbale, attentivo- esecutivi e difficoltà di ragionamento logico-deduttivo, in paziente con compromesse autonomie di base e strumentali della vita quotidiana. La prestazione è stata in parte inficiata dal profilo emotivo comportamentale caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, apatia e sintomatologia ansiosa”, tenuto conto del normale decorso clinico delle affezioni individuate in tale occasione. Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
E' tuttavia inammissibile la domanda di condanna a carico dell' al pagamento dei CP_1
relativi ratei maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Come infatti osservato da Cass. civ. sez. lav., 24/10/2018, n. 27010: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. anche Cass, sez. lav. 7.10.2022, n. 29275).
Considerata la decorrenza dell'accertamento da data successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite della fase sommaria si compensano in ragione della metà, mentre la residua metà.
La residua metà di detta spese, come pure le spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione si pongono a carico dell' soccombente e si liquidano come da dispositivo, CP_1
tenuto conto del valore (scaglione sino ad € 26.000,00 - due annualità della prestazione richiesta, giusti i principi sanciti da SU 10455/2015) e delle tariffe forensi in vigore ridotte del 50%, considerata la semplicità e ripetitività dell'attività defensionale spiegata, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di
Corte di Appello di Roma.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi devono essere poste definitivamente a carico dell e quelle dell'odierna fase vengono liquidate in favore del CTU come da separato CP_1
decreto, in atti.
P.Q.M.
1) Dichiara che la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2023; 2) condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate, per la fase CP_1
sommaria in Euro 584,25 e per l'odierna fase in € 2.696,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1 di lite, liquidando quelle dell'odierna fase, come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 21.9.2025
Il giudice F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT Dott.ssa Flavia Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 47150/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 la parte ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state accertate e riconosciute dalla competente commissione medica per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo (domanda del 7.1.2022) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, stante l'accertamento ad opera della commissione medica della sola condizione di invalidità CP_1
con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi degli artt. 2 e 12 L 118/1971; contestate tempestivamente le conclusioni del ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i requisiti medico-legali richiesti;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento CP_1 del suo diritto alla menzionata prestazione assistenziale fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre CP_2 accessori.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Il nominato ctu dott.ssa ha accertato, sulla base degli elementi clinico-obiettivi Per_1
e documentali, che la ricorrente è affetta da un complesso morboso di gravità tale da comportare concreta impossibilità a svolgere con sufficiente autonomia e soprattutto congruità gli atti propri del vivere quotidiano.
Il ctu ha infatti chiarito che, all'atto della visita peritale, veniva accertato il complesso morboso riportato in diagnosi, ovverosia un “decadimento cognitivo di grado moderato con gravi lacune mnesiche ed esecutive, parziale disorientamento tempo spaziale in soggetto affetto da grave sindrome depressiva associata a neoformazione cerebrale a livello del IV ventricolo (ependimoma). Pregresso intervento di mastectomia radicale sinistra e linfoadenectomia omolaterale per carcinoma in situ. Pregresso intervento di isteroannessiectomia bilaterale. Neurofibromatosi di tipo I” che determinano “l'obiettiva necessità di assistenza da parte di terzi per la ricorrente, che risulta sia di non essere autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita (vestirsi, lavarsi, mangiare, ecc)
e, non in grado, ove non accompagnata, di lasciare il proprio domicilio”.
Il Ctu ha pertanto concluso per la sussistenza delle condizioni medico legali di cui all'art. 1 L. 18/80, reputando di poter far risalire la decorrenza a far data dal dicembre 2023
(duemilaventitre), mese antecedente la valutazione neuropsicologica effettuata in data
25/01/2024 presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, che accertava “un profilo cognitivo caratterizzato dalla presenza di deficit di memoria a lungo termine uditivo- verbale, attentivo- esecutivi e difficoltà di ragionamento logico-deduttivo, in paziente con compromesse autonomie di base e strumentali della vita quotidiana. La prestazione è stata in parte inficiata dal profilo emotivo comportamentale caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, apatia e sintomatologia ansiosa”, tenuto conto del normale decorso clinico delle affezioni individuate in tale occasione. Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
E' tuttavia inammissibile la domanda di condanna a carico dell' al pagamento dei CP_1
relativi ratei maturati dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Come infatti osservato da Cass. civ. sez. lav., 24/10/2018, n. 27010: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. anche Cass, sez. lav. 7.10.2022, n. 29275).
Considerata la decorrenza dell'accertamento da data successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite della fase sommaria si compensano in ragione della metà, mentre la residua metà.
La residua metà di detta spese, come pure le spese di lite dell'odierno giudizio di opposizione si pongono a carico dell' soccombente e si liquidano come da dispositivo, CP_1
tenuto conto del valore (scaglione sino ad € 26.000,00 - due annualità della prestazione richiesta, giusti i principi sanciti da SU 10455/2015) e delle tariffe forensi in vigore ridotte del 50%, considerata la semplicità e ripetitività dell'attività defensionale spiegata, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di
Corte di Appello di Roma.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi devono essere poste definitivamente a carico dell e quelle dell'odierna fase vengono liquidate in favore del CTU come da separato CP_1
decreto, in atti.
P.Q.M.
1) Dichiara che la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2023; 2) condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate, per la fase CP_1
sommaria in Euro 584,25 e per l'odierna fase in € 2.696,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1 di lite, liquidando quelle dell'odierna fase, come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 21.9.2025
Il giudice F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con la MOT Dott.ssa Flavia Ferretti