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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Silvia Casarino PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Giulia Marzia Locati CONSIGLIERA ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 290/2025 R.G.L. promossa da:
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Porto Empedocle, via Venezia, n. 9, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 9.6.2025
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore generale Controparte_1 P.IVA_1
degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in
Torino, via Arsenale, n. 21
APPELLATO
, (c.f. ), in persona del Sindaco , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Tuccari del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023), e Per_1
presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte
d'Appello 16,
APPELLATO
Oggetto: Impugnazione dimissioni. Mobbing. Annullamento conciliazione. Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 1°.6.2025
Per il Ministero della Giustizia: come da memoria depositata il 26.11.2025
Per il : come da memoria depositata il 17.11.2025. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
ed il esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere stato dipendente del e di aver chiesto, a febbraio 2017, CP_2 CP_2
l'assegnazione temporanea presso il indicando come sede il Controparte_1
Tribunale di Sorveglianza di Palermo o di Agrigento, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.
151/2001;
- che il aveva respinto la richiesta;
CP_1
- che nel 2018 aveva ottenuto un'assegnazione temporanea presso l CP_4
di Siracusa per otto mesi;
[...]
- di essersi dimesso a gennaio 2019 dal e di essere stato assunto Controparte_2
part-time dal Comune di TE (AG), da cui presentava le dimissioni il 2.5.2023 per esercitare la professione forense.
Ciò premesso ed esposto, conveniva in giudizio il ed il Controparte_1
chiedendo: 1) che fosse affermata l'illegittimità del diniego, da parte Controparte_2
del , alla propria istanza di assegnazione temporanea presso Controparte_1
il Tribunale di Agrigento, presentata nel 2017; 2) di annullare la conciliazione giudiziale stipulata con il il 26 gennaio 2016; 3) di disporre il proprio reintegro Controparte_2 alle dipendenze dell'ente locale, con contestuale trasferimento, in ruolo o in assegnazione temporanea sino alla data della prima stabilizzazione ex art 30 comma
2 bis Testo Unico Pubblico Impiego, al Ministero della Giustizia, presso il Tribunale di
Agrigento o Tribunale di Palermo nella categoria giuridica ed economica che avrebbe ricoperto nel 2017; 4) il pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data delle dimissioni, di cui chiedeva di accertare la giusta causa, con conseguente riconoscimento del periodo di preavviso, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituivano gli Enti convenuti.
Tentata vanamente la conciliazione, con sentenza n. 1348/2025 pubblicata il
28.5.2025 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli Enti resistenti.
In particolare, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo:
- il ricorrente aveva presentato il 27.12.2018 le proprie dimissioni dal Controparte_2
(decorrenti dal 2.1.2019), affermando che avrebbe prestato attività presso altra
Pubblica Amministrazione (doc. 2 del ); egli stesso afferma di avere Controparte_2
lavorato presso il Comune di TE fino al 2.5.2023;
- ciò determinava, quale conseguenza, che il rapporto di lavoro presso il Comune di
Torino era cessato il 2.1.2019 per iniziativa del ricorrente, senza che fosse dal suddetto dedotto alcun vizio in merito a tale atto, salvo affermare, sulla base di vaghe affermazioni, l'esistenza di un “comportamento mobbizzante”;
- il rapporto con il doveva, pertanto, ritenersi concluso da oltre Controparte_2
cinque anni;
mai alcun rapporto di lavoro era poi intercorso con il Ministero della
Giustizia il quale, il 1°.3.2017, aveva rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria;
- ogni rilievo in merito al contenuto della decisione del doveva ritenersi CP_1
cedere dinanzi alla circostanza per cui il ricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro con l'ente ( ) che avrebbe giustificato la propria assegnazione Controparte_2
provvisoria e aveva stipulato un altro contratto di lavoro con un altro ente pubblico
(comune di TE);
- doveva escludersi altresì la fondatezza della richiesta di reintegrazione presso il
Comune di Torino, con cui il aveva volontariamente interrotto il proprio Pt_1
rapporto di lavoro;
- in ogni caso, l'interruzione volontaria del rapporto di lavoro del ricorrente con il
Comune di Torino, anche laddove tali dimissioni fossero ritenute sorrette da giusta causa (pur mancando ogni allegazione in tal senso), impediva la domanda di ripristino del rapporto medesimo;
- l'azione di annullamento (comunque non proposta nel giudizio) sarebbe prescritta, in quanto dal 27.12.2018 al 2.10.2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) erano trascorsi più di 5 anni;
- evidenziava ancora il giudice del primo grado come le dimissioni erano intervenute più di un anno dopo il diniego della domanda di mobilità, per cui non era ravvisabile alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende;
- quanto alla domanda risarcitoria, sottolineava il giudice del Tribunale di Torino come essa fosse sfornita di ogni offerta di prova e l'unico capo di prova orale (che aveva come testimone il proprio medico di famiglia), doveva ritenersi valutativo;
- in definitiva, il primo giudice rilevava come mancasse la prova dell'illegittimità della condotta degli la prova dei danni subiti e la prova del nesso causale tra il mancato Pt_2
trasferimento in Sicilia e tali danni.
Con il ricorso in appello il sig. formula, seppure in modo alquanto Pt_1
confusionario, sei motivi di appello.
Resistono il ed il , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Con il primo motivo di appello l'avv. si duole del capo della sentenza n. 6 Pt_1 ove il primo giudice ha osservato che l'azione di annullamento delle dimissioni dal
– non proposta nel giudizio – sarebbe comunque prescritta, atteso Controparte_2
che dalla data delle dimissioni (27.12.2018) a quella della lettera interruttiva della prescrizione (2.10.2024) sarebbero trascorsi più di 5 anni.
L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prescritta l'azione, facendo decorrere la prescrizione dalla data delle dimissioni, e non dalla conoscenza che l'appellante aveva avuto delle ragioni ostative al comando ministeriale, ossia dal
21.10.2024, data della nota del Ministero della Giustizia.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, come ben evidenziato dal primo giudice, alcuna azione di annullamento delle dimissioni risulta formalmente proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado, avendo egli solo confusamente riferito di presunte, ma non specificamente allegate e tanto meno provate, condotte mobbizzanti che lo avrebbero indotto alle dimissioni, non specificando, in ogni caso, da quale vizio del consenso sarebbero affette le dimissioni rese dal Comune di Torino.
La domanda di annullamento delle dimissioni, formulata solo nel ricorso in appello è inammissibile, in quanto del tutto nuova e proposta in evidente violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c.
Va, inoltre, osservato che l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni giuridiche esposte in sentenza, anche avuto riguardo al fatto che le dimissioni sono intervenute oltre un anno dopo il diniego opposto alla domanda di mobilità (diniego comunicato dal Comune di Torino in data 7.3.2017, cfr. doc. 1 dell'Ente Locale suddetto), circostanza che, in assenza di concreti elementi di prova di segno contrario, esclude alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende. 4. Con il secondo motivo di appello, l'avv. censura la sentenza nella parte in Pt_1
cui al capo 4 si afferma che mai alcun rapporto è intercorso con il Controparte_1
, il quale, in data 1°.3.2017, ha rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria.
[...]
Anche in questo caso l'appellante reitera gli stessi argomenti proposti in primo grado circa l'illegittimità del rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria, senza prendere posizione sulla motivazione della sentenza che ha escluso la rilevanza di ogni valutazione in merito alla legittimità o meno di detta istanza che si fondava su un presupposto non più sussistente, ossia il rapporto di lavoro di pubblico impiego con il
Comune di Torino, pacificamente cessato per dimissioni nel dicembre 2018, tanto che successivamente l'appellante aveva stipulato altro contratto di lavoro con il Comune di
TE (AG), anch'esso attualmente cessato, svolgendo l'appellante l'attività libero professionale di avvocato.
E' evidente che l'avv. non più alle dipendenze di alcun Ente pubblico (per Pt_1
essersi volontariamente dimesso dal , pur essendo a conoscenza Controparte_2 dell'avvenuto rigetto dalla propria istanza di assegnazione temporanea al
[...]
), non ha alcun attuale e concreto interesse ad agire al fine di ottenere Controparte_1
la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego di detta assegnazione temporanea onde ottenere “il reintegro presso il e l'assegnazione Controparte_2
presso il , presso il Tribunale di Agrigento o il Tribunale di Controparte_1
Palermo” (cfr. pag. 19 del ricorso in appello).
Come evidenziato al precedente punto 3 della presente sentenza, nel ricorso di primo grado l'avv. non ha formulato specifica domanda di annullamento per vizio Pt_1
del consenso delle dimissioni presentate al (limitandosi a chiedere Controparte_2
il riconoscimento della giusta causa delle stesse).
Ciò determina la conseguenza che le dimissioni rese devono ritenersi pienamente valide ed efficaci, così come si evidenzierà anche al successivo punto 5 della presente sentenza.
Essendo le suddette dimissioni giuridicamente valide e produttive di effetti non sussiste interesse ad agire dell'appellante alla domanda di reintegro presso il Comune di Torino
e di assegnazione al . Controparte_1
Permane l'interesse ad agire unicamente per la domanda risarcitoria per l'eventuale condotta illegittima adottata dalla P.A., domanda, peraltro, come si vedrà, genericamente formulata e, pertanto, non accoglibile.
Il motivo di appello non può, quindi, che essere rigettato in quanto del tutto generico e non idoneo a confutare efficacemente la motivazione del primo giudice sul punto.
5. Con il terzo motivo di appello viene contestata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la stabilizzazione ex art. 30 comma 2 bis del D.L.vo n. 165/2001.
In modo non particolarmente cristallino l'appellante censura la decisione del primo giudice nel passaggio in cui si afferma che il ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Torino ed aveva stipulato nuovo contratto con altro Ente pubblico.
In particolare, sostiene l'appellante, che il rapporto di pubblico impiego sarebbe cessato solo con le dimissioni dal Comune di TE rese il 1°.5.2023, mentre le dimissioni rese al avrebbero fatto cessare solo il rapporto con detto Controparte_2
Ente pubblico.
Dalla confusa narrazione contenuta a pag. 14 del ricorso in appello pare poi potersi desumere che l'appellante sostenga che le dimissioni dalla Controparte_2 sarebbero state “effetto diretto del diniego illegittimo e del comportamento verosimilmente mobbizzante del ” (cfr., ricorso in appello, pag. 14). Controparte_2
Il motivo è palesemente infondato.
E' evidente che le dimissioni rese al Comune di Torino hanno fatto venir meno definitivamente il rapporto di pubblico impiego con detto Ente, mentre nuovo e diverso rapporto di pubblico impiego è poi stato instaurato con il Comune di TE.
D'altronde, l'appellante non si perita minimamente di chiarire perché i due atti di dimissione (quello dal e quello, successivo, dal Comune di Controparte_2
TE) dovrebbero avere conseguenze giuridiche diverse, pur trattandosi, in entrambi i casi, di dimissioni rese volontariamente dal dipendente.
Risultano, poi, completamente prive di prova le generiche allegazioni dell'appellante secondo le quali le dimissioni dal Comune di Torino sarebbero state l'effetto diretto del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001 e del comportamento dell'Ente locale, che lo stesso appellante non è certo sia stato mobbizzante (“verosimilmente mobbizzante”).
Al contrario, vi è un dato oggettivo incontrovertibile che si ritiene escluda ogni collegamento diretto fra le dimissioni ed il diniego di assegnazione provvisoria: il diniego di assegnazione provvisoria è stato comunicato all'avv. il 7.3.2017, Pt_1
mentre le dimissioni sono state rese il 27.12.2018, con decorrenza dal 2.1.2019, in esatta concomitanza temporale con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di TE ed oltre un anno e mezzo dopo il diniego di assegnazione provvisoria.
Questi essendo gli elementi obiettivi emergenti dagli atti, l'avv. al fine di Pt_1
dimostrare il nesso di causa fra le dimissioni e il diniego di assegnazione provvisoria avrebbe dovuto fornire precisi elementi oggettivi tali da collegare i due eventi.
Tale onere non è stato pacificamente adempiuto dall'appellante.
6. Con il quarto motivo di appello l'avv. contesta la parte della sentenza di Pt_1 primo grado in cui si afferma come non venga dedotto alcun vizio dell'atto di dimissioni.
Sul punto, l'appellante evidenzia che il primo giudice avrebbe omesso di considerare il precedente giudizio n. 767/2015 e le allegazioni mediche prodotte, che – anche in questo caso in modo non chiaro – l'appellante sostiene proverebbero un vizio del consenso “derivante da uno stato di necessità psicofisica al momento della conciliazione” (cfr., ricorso in appello, pag. 15).
Evidenzia, in ogni caso, che le dimissioni sarebbero state rese per giusta causa e, dunque, annullate.
Il motivo di appello va disatteso.
Invero, non si comprende (e neppure nell'atto di appello l'avv. lo chiarisce) Pt_1 come l'esito del procedimento instaurato nel 2015 e conclusosi con conciliazione giudiziale nel 2016 possa aver influito sulle dimissioni rese ben due anni dopo dall'odierno appellante (27.12.2018), anche solo sotto il profilo della sussistenza della giusta causa delle stesse.
Né l'appellante ha convincentemente spiegato quale nesso causale potesse sussistere fra le due vicende;
in disparte dal fatto che, lo si ribadisce, neppure nel giudizio di primo grado per cui è appello, l'avv. ha impugnato per vizio del consenso le Pt_1
dimissioni, che, dunque, come detto al precedente punto 4, devono ritenersi valide ed efficaci, stante l'inammissibilità per tardività della domanda di annullamento formulata solo in appello.
Deve, pertanto, rigettarsi, in quanto del tutto inammissibile, la richiesta di “Riaprire e
Riunire il Procedimento RGL 767/2015 al presente, in subordine, comunque riunire acquisendone e conoscendone gli atti almeno incidenter Tantum” (cfr, conclusioni ricorso in appello, pag. 18).
Sotto diverso profilo, poi, l'appellante non ha chiaramente dedotto e chiesto di provare i motivi per i quali ritiene che le dimissioni sarebbero sorrette da giusta causa, avendo formulato un unico capo di prova inammissibile in quanto del tutto generico e valutativo circa le proprie condizioni di salute con indicazione quale teste del proprio medico di famiglia.
In ogni caso, come già rilevato dal primo giudice, l'azione di annullamento sarebbe comunque prescritta, in quanto dal 27.12.2018 al 2.10.2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) sono decorsi più di 5 anni;
né è accoglibile l'affermazione dell'appellante secondo la quale il termine per impugnare per vizio del consenso le dimissioni decorrerebbe solo dal 21.10.2024, data in cui, a seguito di propria richiesta al , egli avrebbe avuto contezza dei motivi del CP_1 Controparte_1 rigetto dell'assegnazione temporanea.
Invero, l'appellante non spiega in modo adeguatamente chiaro le ragioni giuridiche per le quali la prescrizione quinquennale del diritto all'impugnazione delle dimissioni per vizio del consenso (non meglio specificato) non avrebbe dovuto decorrere fino al momento della conoscenza dei motivi del diniego dell'assegnazione temporanea
(21.10.2024), a fronte della certa conoscenza di detto diniego (pur senza la motivazione specifica poi resa dal ) sin dal marzo 2017 ed Controparte_1 avendo reso le proprie dimissioni l'avv. oltre un anno e mezzo dopo, proprio Pt_1 in concomitanza con l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di
TE (cfr. contratto di assunzione a tempo parziale e indeterminato del
28.12.2018, decorrente dal 2.1.2019).
Se si ritenesse che la prescrizione abbia iniziato a decorrere solo dal 21.10.2024, in esito alla risposta del ad una istanza formalmente definita di Controparte_1
“conciliazione” avanzata dall'avv. ciò significherebbe che la decorrenza del Pt_1
termine prescrizionale dipenderebbe da una scelta potestativa del titolare del diritto all'impugnazione delle dimissioni (atteso che, in assenza di propria istanza al
, nella prospettiva dell'appellante, alcuna prescrizione avrebbe iniziato a CP_1
decorrere).
Tale conseguenza, ovviamente, è del tutto contraria alla ratio dell'istituto della prescrizione e non può essere condivisa.
Parimenti infondata è l'affermazione per la quale la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere solo dalle dimissioni dal Comune di TE, atteso che il rapporto di pubblico impiego si sarebbe interrotto solo in tale momento.
Invero, sebbene fra la cessazione del rapporto lavorativo con il Comune di Torino e l'inizio di quello con il Comune di TE non vi sia stato alcun giorno in cui l'appellante non abbia lavorato, decorrendo le dimissioni dal Comune di Torino dal primo giorno di assunzione presso il Comune di TE, tuttavia non si è trattato di un trasferimento, di un provvedimento di mobilità fra Enti o di un comando, ma dell'instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro di pubblico impiego, preceduto dalla necessaria cessazione di quello precedente.
Ciò determina la conseguenza che la prescrizione del diritto ad impugnare le dimissioni per vizio del consenso ed altresì ad ottenere la dichiarazione della giusta causa delle stesse ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso (termine prescrizionale anch'esso quinquennale ex art. 2948 comma 1 n. 5 c.c.) non può che decorrere dalla data delle dimissioni (27.12.2018), con la conseguenza che qualsiasi domanda riguardante l'invalidità delle stesse o il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso è, comunque, prescritta.
7. Con il quinto motivo di appello il impugna la parte della sentenza in cui è Pt_1
stata rigettata la domanda risarcitoria, affermando che il primo giudice avrebbe ignorato i certificati medici, i conteggi retributivi e la richiesta di CTU.
Il motivo di appello è manifestamente infondato.
Invero, va confermata la valutazione operata dal primo giudice secondo la quale la richiesta risarcitoria è del tutto generica e sfornita di ogni offerta di prova: non è, invero, sufficiente allegare l'esistenza di danni per poter ritenere provati gli stessi, essendo, al contrario, necessario dimostrare la sussistenza di condotte illegittime delle parti appellate, l'effettiva esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti ed il nesso di causa fra i danni lamentati e detti comportamenti illegittimi.
Le allegazioni circa tutti i profili inerenti ai paventati danni appaiono insanabilmente generiche e l'appellante nulla ha offerto di provare in merito ai danni lamentati, ai comportamenti asseritamente illegittimi degli Enti appellati e, infine, al nesso causale tra il mancato trasferimento in Sicilia e i danni allegati, anche tenuto conto che il rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria è avvenuto oltre un anno e mezzo prima delle dimissioni.
Neppure fornisce utili elementi a sostegno della domanda risarcitoria il certificato di visita neurologica del 12.11.2025, prodotto dall'appellante il 24.11.2025, atteso che lo stesso si limita a riportare le dichiarazioni rese dallo stesso appellante al medico specialista circa disturbi del sonno, ansia e sintomi somatici (non specificando quali) insorti in concomitanza con la separazione dalla propria compagna, nonché problemi lavorativi non meglio specificati.
Nel certificato medico suddetto non si specifica, inoltre, l'epoca di insorgenza di tali disturbi, non emergendo, pertanto, quali delle varie problematiche lavorative lamentate dall'appellante avrebbero determinato l'insorgenza dei disturbi riportati nel certificato medico e neppure in quale parte tali disturbi siano collegati ai problemi lavorativi piuttosto che alle problematiche familiari della separazione dalla compagna con la presenza di una figlia minore.
Preme, poi, porre l'attenzione su due profili particolarmente rilevanti al fine di escludere la prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato dall'avv.
Pt_1
In primo luogo, e sotto l'aspetto dei danni asseritamente connessi al comportamento
“verosimilmente mobbizzante” (espressione contenuta nel ricorso in appello) posto in essere dal , va evidenziato come sussistano plurimi elementi in atto Controparte_2 che escludono qualsiasi condotta vessatoria o ostruzionistica dell'Ente Locale nei confronti dell'appellante e delle sue richieste di comando presso Enti diversi al fine di avvicinarsi alla figlia minore, dimorante in Sicilia.
E' stato, invero, documentalmente provato che dalla nascita della figlia (15.10.2015, come emerge dal documento dell'appellante denominato “procedimento minore”)
l'avv. non ha più lavorato presso il Comune di Torino fino alle dimissioni del Pt_1
dicembre 2018, risultando in congedo parentale retribuito, in comando presso la sede di Palermo dell' destinazione dei beni Controparte_5
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dal 3.12.2015 al 31.12.2016, poi ancora in comando, ai sensi dell'art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001, per dodici mesi nell'anno 2017, presso la sede di Agrigento dell e, quindi, ancora Controparte_6
in congedo parentale retribuito fino al 14.3.2018; dal 15.3.2018 al 14.10.2018 il suddetto è poi stato in comando, ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001, presso l
[...]
di Siracusa e dal 15.10.2018 alla data delle dimissioni in Parte_3
congedo parentale retribuito (cfr. i documenti 4,12,13,14 del , Controparte_2
fascicolo di primo grado, riprodotti in appello).
Dai documenti sopra richiamati emerge, da un lato, la disponibilità del CP_2
ad accogliere le richieste dell'appellante motivate dalle esigenze di
[...] avvicinamento alla figlia minore, e, dall'altro, il fatto che l'avv. in ogni caso, Pt_1
non abbia svolto attività lavorativa presso il Comune di Torino, non potendo, dunque, concretamente essere oggetto di condotte mobbizzanti, neppure specificamente allegate.
In secondo luogo, e quanto alla vicenda del diniego di assegnazione provvisoria, va osservato che l'art. 42 bis del D.L.vo n. 165/2001, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche” così dispone:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato
e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La norma non riconosce, pertanto, al dipendente genitore di prole di età inferiore ai tre anni un diritto assoluto all'assegnazione temporanea, condizionando tale provvedimento alla sussistenza di un posto vacante e disponibile e all'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
E' evidente, dunque, che alcun danno può automaticamente ricondursi al mero diniego del consenso del all'assegnazione provvisoria, essendo onere Controparte_1
del dipendente allegare i fatti e le circostanze per le quali detto diniego sarebbe illegittimo.
Nella specie, l'avv. non ha allegato in modo sufficientemente chiaro e Pt_1
specifico quali sarebbero i profili di illegittimità del provvedimento di diniego, né, come detto, ha fornito puntuale allegazione dei danni che sarebbero derivati dal diniego di assegnazione provvisoria, anche tenuto conto che, come risulta dal provvedimento del
Tribunale di Agrigento dell'11.4.2023 che regola i rapporti dei genitori con la figlia minore, la figlia “ ha sempre vissuto con la madre unitamente ai nonni Per_2
materni e che questi ultimi - pensionati - si sono occupati della nipote quando Per_3
non poteva per ragioni di lavoro […] non ha mai trascorso del
[...] Per_2
tempo con il padre senza la presenza della madre né ha mai pernottato nella casa paterna” (cfr. documento dell'appellante denominato “procedimento minore”).
Non risulta, pertanto, che l'appellante avesse mai avuto un rapporto particolarmente intenso con la figlia, neppure nei periodi in cui aveva ottenuto provvedimenti di comando in luoghi vicini a dove dimorava la minore.
In tale situazione, pertanto, le allegazioni e le offerte di prova circa i danni lamentati dall'avv. per il diniego di assegnazione provvisoria avrebbero dovuto essere Pt_1 puntuali e specifiche, tenuto altresì conto che, in ogni caso, sin dalla nascita della minore egli ha, di fatto, lavorato in Sicilia, in posizione di comando fino alla fine del
2018 e con assunzione presso il Comune di TE dal 2.1.2019, essendo, pertanto, necessario dimostrare che l'assegnazione provvisoria presso l'Ufficio del
Magistrato di Sorveglianza di Agrigento gli avrebbe consentito di coltivare il rapporto con la figlia in modo più assiduo e pieno rispetto alla propria collocazione lavorativa in
TE o nelle altre località siciliane ove risulta aver lavorato.
Ciò, peraltro, non è avvenuto, essendosi limitato l'appellante a dedurre generici danni patrimoniali o non patrimoniali, in alcun modo provati.
In definitiva, anche il suddetto motivo di appello non può che essere rigettato.
8. Con l'ultimo motivo di appello l'avv. censura la sentenza di primo grado in Pt_1 merito alla regolazione delle spese di lite, affermando come l'equità imporrebbe la compensazione delle stesse, così come l'incertezza giuridica e la complessità della materia.
In realtà ritiene la Corte come non sussista alcuna incertezza giuridica nella vicenda che occupa, essendo pacifico che l'appellante abbia reso la proprie dimissioni nel dicembre 2018 e non abbia in alcun modo impugnato per vizio della volontà le dimissioni suddette;
egli non ha neppure impugnato tempestivamente il provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria al in Sicilia Controparte_1
ed ha continuato a lavorare presso il Comune di Torino per oltre due anni;
non ha allegato specifici danni conseguenti alle condotte delle Amministrazioni Pubbliche e tanto meno ha offerto di provare gli stessi.
Conseguentemente il ricorso appare del tutto infondato, senza alcun particolare profilo di incertezza giuridica, non sussistendo alcuna delle circostanze che potrebbero giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, dovendosi confermare sul punto la statuizione del primo giudice.
D'altronde anche il richiamo all'art. 152 bis c.p.c. contenuto a pag. 19 del ricorso in appello, da ritenersi più propriamente riferito all'art. 152 disp.att. c.p.c., non è comunque pertinente, atteso che la norma in questione esonera la parte soccombente dalla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in presenza di determinati requisiti di reddito, ma solo nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, pacificamente non oggetto del presente giudizio vertente in materia di lavoro e, segnatamente, di pubblico impiego.
9. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n.
127/2022, applicando i valori minimi dello scaglione relativo al valore della causa (da ritenersi di valore indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto della non particolare complessità della vertenza e della concreta attività difensiva svolta, che non ha comportato per le Amministrazioni appellate lo sviluppo di argomenti difensivi particolarmente dissimili da quelli svolti in primo grado.
11. Considerata la manifesta infondatezza dell'impugnazione, si impone la revoca ex art. 136 D.P.R. n. 115/2002, come da separato provvedimento, dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Alla dichiarazione di rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, ove dovuto.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, liquidate in favore del in euro 3.473,00, oltre accessori come Controparte_1
per legge ed in favore del in euro 3.473,00, oltre accessori come Controparte_2
per legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni dell'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso all'udienza del 27.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio Dott.ssa Silvia Casarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Silvia Casarino PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Giulia Marzia Locati CONSIGLIERA ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 290/2025 R.G.L. promossa da:
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Porto Empedocle, via Venezia, n. 9, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 9.6.2025
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore generale Controparte_1 P.IVA_1
degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in
Torino, via Arsenale, n. 21
APPELLATO
, (c.f. ), in persona del Sindaco , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Tuccari del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023), e Per_1
presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte
d'Appello 16,
APPELLATO
Oggetto: Impugnazione dimissioni. Mobbing. Annullamento conciliazione. Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 1°.6.2025
Per il Ministero della Giustizia: come da memoria depositata il 26.11.2025
Per il : come da memoria depositata il 17.11.2025. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
ed il esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere stato dipendente del e di aver chiesto, a febbraio 2017, CP_2 CP_2
l'assegnazione temporanea presso il indicando come sede il Controparte_1
Tribunale di Sorveglianza di Palermo o di Agrigento, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.
151/2001;
- che il aveva respinto la richiesta;
CP_1
- che nel 2018 aveva ottenuto un'assegnazione temporanea presso l CP_4
di Siracusa per otto mesi;
[...]
- di essersi dimesso a gennaio 2019 dal e di essere stato assunto Controparte_2
part-time dal Comune di TE (AG), da cui presentava le dimissioni il 2.5.2023 per esercitare la professione forense.
Ciò premesso ed esposto, conveniva in giudizio il ed il Controparte_1
chiedendo: 1) che fosse affermata l'illegittimità del diniego, da parte Controparte_2
del , alla propria istanza di assegnazione temporanea presso Controparte_1
il Tribunale di Agrigento, presentata nel 2017; 2) di annullare la conciliazione giudiziale stipulata con il il 26 gennaio 2016; 3) di disporre il proprio reintegro Controparte_2 alle dipendenze dell'ente locale, con contestuale trasferimento, in ruolo o in assegnazione temporanea sino alla data della prima stabilizzazione ex art 30 comma
2 bis Testo Unico Pubblico Impiego, al Ministero della Giustizia, presso il Tribunale di
Agrigento o Tribunale di Palermo nella categoria giuridica ed economica che avrebbe ricoperto nel 2017; 4) il pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data delle dimissioni, di cui chiedeva di accertare la giusta causa, con conseguente riconoscimento del periodo di preavviso, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Si costituivano gli Enti convenuti.
Tentata vanamente la conciliazione, con sentenza n. 1348/2025 pubblicata il
28.5.2025 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli Enti resistenti.
In particolare, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo:
- il ricorrente aveva presentato il 27.12.2018 le proprie dimissioni dal Controparte_2
(decorrenti dal 2.1.2019), affermando che avrebbe prestato attività presso altra
Pubblica Amministrazione (doc. 2 del ); egli stesso afferma di avere Controparte_2
lavorato presso il Comune di TE fino al 2.5.2023;
- ciò determinava, quale conseguenza, che il rapporto di lavoro presso il Comune di
Torino era cessato il 2.1.2019 per iniziativa del ricorrente, senza che fosse dal suddetto dedotto alcun vizio in merito a tale atto, salvo affermare, sulla base di vaghe affermazioni, l'esistenza di un “comportamento mobbizzante”;
- il rapporto con il doveva, pertanto, ritenersi concluso da oltre Controparte_2
cinque anni;
mai alcun rapporto di lavoro era poi intercorso con il Ministero della
Giustizia il quale, il 1°.3.2017, aveva rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria;
- ogni rilievo in merito al contenuto della decisione del doveva ritenersi CP_1
cedere dinanzi alla circostanza per cui il ricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro con l'ente ( ) che avrebbe giustificato la propria assegnazione Controparte_2
provvisoria e aveva stipulato un altro contratto di lavoro con un altro ente pubblico
(comune di TE);
- doveva escludersi altresì la fondatezza della richiesta di reintegrazione presso il
Comune di Torino, con cui il aveva volontariamente interrotto il proprio Pt_1
rapporto di lavoro;
- in ogni caso, l'interruzione volontaria del rapporto di lavoro del ricorrente con il
Comune di Torino, anche laddove tali dimissioni fossero ritenute sorrette da giusta causa (pur mancando ogni allegazione in tal senso), impediva la domanda di ripristino del rapporto medesimo;
- l'azione di annullamento (comunque non proposta nel giudizio) sarebbe prescritta, in quanto dal 27.12.2018 al 2.10.2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) erano trascorsi più di 5 anni;
- evidenziava ancora il giudice del primo grado come le dimissioni erano intervenute più di un anno dopo il diniego della domanda di mobilità, per cui non era ravvisabile alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende;
- quanto alla domanda risarcitoria, sottolineava il giudice del Tribunale di Torino come essa fosse sfornita di ogni offerta di prova e l'unico capo di prova orale (che aveva come testimone il proprio medico di famiglia), doveva ritenersi valutativo;
- in definitiva, il primo giudice rilevava come mancasse la prova dell'illegittimità della condotta degli la prova dei danni subiti e la prova del nesso causale tra il mancato Pt_2
trasferimento in Sicilia e tali danni.
Con il ricorso in appello il sig. formula, seppure in modo alquanto Pt_1
confusionario, sei motivi di appello.
Resistono il ed il , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Con il primo motivo di appello l'avv. si duole del capo della sentenza n. 6 Pt_1 ove il primo giudice ha osservato che l'azione di annullamento delle dimissioni dal
– non proposta nel giudizio – sarebbe comunque prescritta, atteso Controparte_2
che dalla data delle dimissioni (27.12.2018) a quella della lettera interruttiva della prescrizione (2.10.2024) sarebbero trascorsi più di 5 anni.
L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prescritta l'azione, facendo decorrere la prescrizione dalla data delle dimissioni, e non dalla conoscenza che l'appellante aveva avuto delle ragioni ostative al comando ministeriale, ossia dal
21.10.2024, data della nota del Ministero della Giustizia.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, come ben evidenziato dal primo giudice, alcuna azione di annullamento delle dimissioni risulta formalmente proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado, avendo egli solo confusamente riferito di presunte, ma non specificamente allegate e tanto meno provate, condotte mobbizzanti che lo avrebbero indotto alle dimissioni, non specificando, in ogni caso, da quale vizio del consenso sarebbero affette le dimissioni rese dal Comune di Torino.
La domanda di annullamento delle dimissioni, formulata solo nel ricorso in appello è inammissibile, in quanto del tutto nuova e proposta in evidente violazione dell'art. 437 secondo comma c.p.c.
Va, inoltre, osservato che l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni giuridiche esposte in sentenza, anche avuto riguardo al fatto che le dimissioni sono intervenute oltre un anno dopo il diniego opposto alla domanda di mobilità (diniego comunicato dal Comune di Torino in data 7.3.2017, cfr. doc. 1 dell'Ente Locale suddetto), circostanza che, in assenza di concreti elementi di prova di segno contrario, esclude alcun rapporto di causa/effetto tra le due vicende. 4. Con il secondo motivo di appello, l'avv. censura la sentenza nella parte in Pt_1
cui al capo 4 si afferma che mai alcun rapporto è intercorso con il Controparte_1
, il quale, in data 1°.3.2017, ha rigettato l'istanza di assegnazione provvisoria.
[...]
Anche in questo caso l'appellante reitera gli stessi argomenti proposti in primo grado circa l'illegittimità del rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria, senza prendere posizione sulla motivazione della sentenza che ha escluso la rilevanza di ogni valutazione in merito alla legittimità o meno di detta istanza che si fondava su un presupposto non più sussistente, ossia il rapporto di lavoro di pubblico impiego con il
Comune di Torino, pacificamente cessato per dimissioni nel dicembre 2018, tanto che successivamente l'appellante aveva stipulato altro contratto di lavoro con il Comune di
TE (AG), anch'esso attualmente cessato, svolgendo l'appellante l'attività libero professionale di avvocato.
E' evidente che l'avv. non più alle dipendenze di alcun Ente pubblico (per Pt_1
essersi volontariamente dimesso dal , pur essendo a conoscenza Controparte_2 dell'avvenuto rigetto dalla propria istanza di assegnazione temporanea al
[...]
), non ha alcun attuale e concreto interesse ad agire al fine di ottenere Controparte_1
la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego di detta assegnazione temporanea onde ottenere “il reintegro presso il e l'assegnazione Controparte_2
presso il , presso il Tribunale di Agrigento o il Tribunale di Controparte_1
Palermo” (cfr. pag. 19 del ricorso in appello).
Come evidenziato al precedente punto 3 della presente sentenza, nel ricorso di primo grado l'avv. non ha formulato specifica domanda di annullamento per vizio Pt_1
del consenso delle dimissioni presentate al (limitandosi a chiedere Controparte_2
il riconoscimento della giusta causa delle stesse).
Ciò determina la conseguenza che le dimissioni rese devono ritenersi pienamente valide ed efficaci, così come si evidenzierà anche al successivo punto 5 della presente sentenza.
Essendo le suddette dimissioni giuridicamente valide e produttive di effetti non sussiste interesse ad agire dell'appellante alla domanda di reintegro presso il Comune di Torino
e di assegnazione al . Controparte_1
Permane l'interesse ad agire unicamente per la domanda risarcitoria per l'eventuale condotta illegittima adottata dalla P.A., domanda, peraltro, come si vedrà, genericamente formulata e, pertanto, non accoglibile.
Il motivo di appello non può, quindi, che essere rigettato in quanto del tutto generico e non idoneo a confutare efficacemente la motivazione del primo giudice sul punto.
5. Con il terzo motivo di appello viene contestata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la stabilizzazione ex art. 30 comma 2 bis del D.L.vo n. 165/2001.
In modo non particolarmente cristallino l'appellante censura la decisione del primo giudice nel passaggio in cui si afferma che il ricorrente aveva cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Torino ed aveva stipulato nuovo contratto con altro Ente pubblico.
In particolare, sostiene l'appellante, che il rapporto di pubblico impiego sarebbe cessato solo con le dimissioni dal Comune di TE rese il 1°.5.2023, mentre le dimissioni rese al avrebbero fatto cessare solo il rapporto con detto Controparte_2
Ente pubblico.
Dalla confusa narrazione contenuta a pag. 14 del ricorso in appello pare poi potersi desumere che l'appellante sostenga che le dimissioni dalla Controparte_2 sarebbero state “effetto diretto del diniego illegittimo e del comportamento verosimilmente mobbizzante del ” (cfr., ricorso in appello, pag. 14). Controparte_2
Il motivo è palesemente infondato.
E' evidente che le dimissioni rese al Comune di Torino hanno fatto venir meno definitivamente il rapporto di pubblico impiego con detto Ente, mentre nuovo e diverso rapporto di pubblico impiego è poi stato instaurato con il Comune di TE.
D'altronde, l'appellante non si perita minimamente di chiarire perché i due atti di dimissione (quello dal e quello, successivo, dal Comune di Controparte_2
TE) dovrebbero avere conseguenze giuridiche diverse, pur trattandosi, in entrambi i casi, di dimissioni rese volontariamente dal dipendente.
Risultano, poi, completamente prive di prova le generiche allegazioni dell'appellante secondo le quali le dimissioni dal Comune di Torino sarebbero state l'effetto diretto del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001 e del comportamento dell'Ente locale, che lo stesso appellante non è certo sia stato mobbizzante (“verosimilmente mobbizzante”).
Al contrario, vi è un dato oggettivo incontrovertibile che si ritiene escluda ogni collegamento diretto fra le dimissioni ed il diniego di assegnazione provvisoria: il diniego di assegnazione provvisoria è stato comunicato all'avv. il 7.3.2017, Pt_1
mentre le dimissioni sono state rese il 27.12.2018, con decorrenza dal 2.1.2019, in esatta concomitanza temporale con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di TE ed oltre un anno e mezzo dopo il diniego di assegnazione provvisoria.
Questi essendo gli elementi obiettivi emergenti dagli atti, l'avv. al fine di Pt_1
dimostrare il nesso di causa fra le dimissioni e il diniego di assegnazione provvisoria avrebbe dovuto fornire precisi elementi oggettivi tali da collegare i due eventi.
Tale onere non è stato pacificamente adempiuto dall'appellante.
6. Con il quarto motivo di appello l'avv. contesta la parte della sentenza di Pt_1 primo grado in cui si afferma come non venga dedotto alcun vizio dell'atto di dimissioni.
Sul punto, l'appellante evidenzia che il primo giudice avrebbe omesso di considerare il precedente giudizio n. 767/2015 e le allegazioni mediche prodotte, che – anche in questo caso in modo non chiaro – l'appellante sostiene proverebbero un vizio del consenso “derivante da uno stato di necessità psicofisica al momento della conciliazione” (cfr., ricorso in appello, pag. 15).
Evidenzia, in ogni caso, che le dimissioni sarebbero state rese per giusta causa e, dunque, annullate.
Il motivo di appello va disatteso.
Invero, non si comprende (e neppure nell'atto di appello l'avv. lo chiarisce) Pt_1 come l'esito del procedimento instaurato nel 2015 e conclusosi con conciliazione giudiziale nel 2016 possa aver influito sulle dimissioni rese ben due anni dopo dall'odierno appellante (27.12.2018), anche solo sotto il profilo della sussistenza della giusta causa delle stesse.
Né l'appellante ha convincentemente spiegato quale nesso causale potesse sussistere fra le due vicende;
in disparte dal fatto che, lo si ribadisce, neppure nel giudizio di primo grado per cui è appello, l'avv. ha impugnato per vizio del consenso le Pt_1
dimissioni, che, dunque, come detto al precedente punto 4, devono ritenersi valide ed efficaci, stante l'inammissibilità per tardività della domanda di annullamento formulata solo in appello.
Deve, pertanto, rigettarsi, in quanto del tutto inammissibile, la richiesta di “Riaprire e
Riunire il Procedimento RGL 767/2015 al presente, in subordine, comunque riunire acquisendone e conoscendone gli atti almeno incidenter Tantum” (cfr, conclusioni ricorso in appello, pag. 18).
Sotto diverso profilo, poi, l'appellante non ha chiaramente dedotto e chiesto di provare i motivi per i quali ritiene che le dimissioni sarebbero sorrette da giusta causa, avendo formulato un unico capo di prova inammissibile in quanto del tutto generico e valutativo circa le proprie condizioni di salute con indicazione quale teste del proprio medico di famiglia.
In ogni caso, come già rilevato dal primo giudice, l'azione di annullamento sarebbe comunque prescritta, in quanto dal 27.12.2018 al 2.10.2024 (data della lettera interruttiva della prescrizione) sono decorsi più di 5 anni;
né è accoglibile l'affermazione dell'appellante secondo la quale il termine per impugnare per vizio del consenso le dimissioni decorrerebbe solo dal 21.10.2024, data in cui, a seguito di propria richiesta al , egli avrebbe avuto contezza dei motivi del CP_1 Controparte_1 rigetto dell'assegnazione temporanea.
Invero, l'appellante non spiega in modo adeguatamente chiaro le ragioni giuridiche per le quali la prescrizione quinquennale del diritto all'impugnazione delle dimissioni per vizio del consenso (non meglio specificato) non avrebbe dovuto decorrere fino al momento della conoscenza dei motivi del diniego dell'assegnazione temporanea
(21.10.2024), a fronte della certa conoscenza di detto diniego (pur senza la motivazione specifica poi resa dal ) sin dal marzo 2017 ed Controparte_1 avendo reso le proprie dimissioni l'avv. oltre un anno e mezzo dopo, proprio Pt_1 in concomitanza con l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di
TE (cfr. contratto di assunzione a tempo parziale e indeterminato del
28.12.2018, decorrente dal 2.1.2019).
Se si ritenesse che la prescrizione abbia iniziato a decorrere solo dal 21.10.2024, in esito alla risposta del ad una istanza formalmente definita di Controparte_1
“conciliazione” avanzata dall'avv. ciò significherebbe che la decorrenza del Pt_1
termine prescrizionale dipenderebbe da una scelta potestativa del titolare del diritto all'impugnazione delle dimissioni (atteso che, in assenza di propria istanza al
, nella prospettiva dell'appellante, alcuna prescrizione avrebbe iniziato a CP_1
decorrere).
Tale conseguenza, ovviamente, è del tutto contraria alla ratio dell'istituto della prescrizione e non può essere condivisa.
Parimenti infondata è l'affermazione per la quale la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere solo dalle dimissioni dal Comune di TE, atteso che il rapporto di pubblico impiego si sarebbe interrotto solo in tale momento.
Invero, sebbene fra la cessazione del rapporto lavorativo con il Comune di Torino e l'inizio di quello con il Comune di TE non vi sia stato alcun giorno in cui l'appellante non abbia lavorato, decorrendo le dimissioni dal Comune di Torino dal primo giorno di assunzione presso il Comune di TE, tuttavia non si è trattato di un trasferimento, di un provvedimento di mobilità fra Enti o di un comando, ma dell'instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro di pubblico impiego, preceduto dalla necessaria cessazione di quello precedente.
Ciò determina la conseguenza che la prescrizione del diritto ad impugnare le dimissioni per vizio del consenso ed altresì ad ottenere la dichiarazione della giusta causa delle stesse ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso (termine prescrizionale anch'esso quinquennale ex art. 2948 comma 1 n. 5 c.c.) non può che decorrere dalla data delle dimissioni (27.12.2018), con la conseguenza che qualsiasi domanda riguardante l'invalidità delle stesse o il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso è, comunque, prescritta.
7. Con il quinto motivo di appello il impugna la parte della sentenza in cui è Pt_1
stata rigettata la domanda risarcitoria, affermando che il primo giudice avrebbe ignorato i certificati medici, i conteggi retributivi e la richiesta di CTU.
Il motivo di appello è manifestamente infondato.
Invero, va confermata la valutazione operata dal primo giudice secondo la quale la richiesta risarcitoria è del tutto generica e sfornita di ogni offerta di prova: non è, invero, sufficiente allegare l'esistenza di danni per poter ritenere provati gli stessi, essendo, al contrario, necessario dimostrare la sussistenza di condotte illegittime delle parti appellate, l'effettiva esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti ed il nesso di causa fra i danni lamentati e detti comportamenti illegittimi.
Le allegazioni circa tutti i profili inerenti ai paventati danni appaiono insanabilmente generiche e l'appellante nulla ha offerto di provare in merito ai danni lamentati, ai comportamenti asseritamente illegittimi degli Enti appellati e, infine, al nesso causale tra il mancato trasferimento in Sicilia e i danni allegati, anche tenuto conto che il rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria è avvenuto oltre un anno e mezzo prima delle dimissioni.
Neppure fornisce utili elementi a sostegno della domanda risarcitoria il certificato di visita neurologica del 12.11.2025, prodotto dall'appellante il 24.11.2025, atteso che lo stesso si limita a riportare le dichiarazioni rese dallo stesso appellante al medico specialista circa disturbi del sonno, ansia e sintomi somatici (non specificando quali) insorti in concomitanza con la separazione dalla propria compagna, nonché problemi lavorativi non meglio specificati.
Nel certificato medico suddetto non si specifica, inoltre, l'epoca di insorgenza di tali disturbi, non emergendo, pertanto, quali delle varie problematiche lavorative lamentate dall'appellante avrebbero determinato l'insorgenza dei disturbi riportati nel certificato medico e neppure in quale parte tali disturbi siano collegati ai problemi lavorativi piuttosto che alle problematiche familiari della separazione dalla compagna con la presenza di una figlia minore.
Preme, poi, porre l'attenzione su due profili particolarmente rilevanti al fine di escludere la prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato dall'avv.
Pt_1
In primo luogo, e sotto l'aspetto dei danni asseritamente connessi al comportamento
“verosimilmente mobbizzante” (espressione contenuta nel ricorso in appello) posto in essere dal , va evidenziato come sussistano plurimi elementi in atto Controparte_2 che escludono qualsiasi condotta vessatoria o ostruzionistica dell'Ente Locale nei confronti dell'appellante e delle sue richieste di comando presso Enti diversi al fine di avvicinarsi alla figlia minore, dimorante in Sicilia.
E' stato, invero, documentalmente provato che dalla nascita della figlia (15.10.2015, come emerge dal documento dell'appellante denominato “procedimento minore”)
l'avv. non ha più lavorato presso il Comune di Torino fino alle dimissioni del Pt_1
dicembre 2018, risultando in congedo parentale retribuito, in comando presso la sede di Palermo dell' destinazione dei beni Controparte_5
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dal 3.12.2015 al 31.12.2016, poi ancora in comando, ai sensi dell'art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001, per dodici mesi nell'anno 2017, presso la sede di Agrigento dell e, quindi, ancora Controparte_6
in congedo parentale retribuito fino al 14.3.2018; dal 15.3.2018 al 14.10.2018 il suddetto è poi stato in comando, ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001, presso l
[...]
di Siracusa e dal 15.10.2018 alla data delle dimissioni in Parte_3
congedo parentale retribuito (cfr. i documenti 4,12,13,14 del , Controparte_2
fascicolo di primo grado, riprodotti in appello).
Dai documenti sopra richiamati emerge, da un lato, la disponibilità del CP_2
ad accogliere le richieste dell'appellante motivate dalle esigenze di
[...] avvicinamento alla figlia minore, e, dall'altro, il fatto che l'avv. in ogni caso, Pt_1
non abbia svolto attività lavorativa presso il Comune di Torino, non potendo, dunque, concretamente essere oggetto di condotte mobbizzanti, neppure specificamente allegate.
In secondo luogo, e quanto alla vicenda del diniego di assegnazione provvisoria, va osservato che l'art. 42 bis del D.L.vo n. 165/2001, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche” così dispone:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato
e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La norma non riconosce, pertanto, al dipendente genitore di prole di età inferiore ai tre anni un diritto assoluto all'assegnazione temporanea, condizionando tale provvedimento alla sussistenza di un posto vacante e disponibile e all'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
E' evidente, dunque, che alcun danno può automaticamente ricondursi al mero diniego del consenso del all'assegnazione provvisoria, essendo onere Controparte_1
del dipendente allegare i fatti e le circostanze per le quali detto diniego sarebbe illegittimo.
Nella specie, l'avv. non ha allegato in modo sufficientemente chiaro e Pt_1
specifico quali sarebbero i profili di illegittimità del provvedimento di diniego, né, come detto, ha fornito puntuale allegazione dei danni che sarebbero derivati dal diniego di assegnazione provvisoria, anche tenuto conto che, come risulta dal provvedimento del
Tribunale di Agrigento dell'11.4.2023 che regola i rapporti dei genitori con la figlia minore, la figlia “ ha sempre vissuto con la madre unitamente ai nonni Per_2
materni e che questi ultimi - pensionati - si sono occupati della nipote quando Per_3
non poteva per ragioni di lavoro […] non ha mai trascorso del
[...] Per_2
tempo con il padre senza la presenza della madre né ha mai pernottato nella casa paterna” (cfr. documento dell'appellante denominato “procedimento minore”).
Non risulta, pertanto, che l'appellante avesse mai avuto un rapporto particolarmente intenso con la figlia, neppure nei periodi in cui aveva ottenuto provvedimenti di comando in luoghi vicini a dove dimorava la minore.
In tale situazione, pertanto, le allegazioni e le offerte di prova circa i danni lamentati dall'avv. per il diniego di assegnazione provvisoria avrebbero dovuto essere Pt_1 puntuali e specifiche, tenuto altresì conto che, in ogni caso, sin dalla nascita della minore egli ha, di fatto, lavorato in Sicilia, in posizione di comando fino alla fine del
2018 e con assunzione presso il Comune di TE dal 2.1.2019, essendo, pertanto, necessario dimostrare che l'assegnazione provvisoria presso l'Ufficio del
Magistrato di Sorveglianza di Agrigento gli avrebbe consentito di coltivare il rapporto con la figlia in modo più assiduo e pieno rispetto alla propria collocazione lavorativa in
TE o nelle altre località siciliane ove risulta aver lavorato.
Ciò, peraltro, non è avvenuto, essendosi limitato l'appellante a dedurre generici danni patrimoniali o non patrimoniali, in alcun modo provati.
In definitiva, anche il suddetto motivo di appello non può che essere rigettato.
8. Con l'ultimo motivo di appello l'avv. censura la sentenza di primo grado in Pt_1 merito alla regolazione delle spese di lite, affermando come l'equità imporrebbe la compensazione delle stesse, così come l'incertezza giuridica e la complessità della materia.
In realtà ritiene la Corte come non sussista alcuna incertezza giuridica nella vicenda che occupa, essendo pacifico che l'appellante abbia reso la proprie dimissioni nel dicembre 2018 e non abbia in alcun modo impugnato per vizio della volontà le dimissioni suddette;
egli non ha neppure impugnato tempestivamente il provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione provvisoria al in Sicilia Controparte_1
ed ha continuato a lavorare presso il Comune di Torino per oltre due anni;
non ha allegato specifici danni conseguenti alle condotte delle Amministrazioni Pubbliche e tanto meno ha offerto di provare gli stessi.
Conseguentemente il ricorso appare del tutto infondato, senza alcun particolare profilo di incertezza giuridica, non sussistendo alcuna delle circostanze che potrebbero giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, dovendosi confermare sul punto la statuizione del primo giudice.
D'altronde anche il richiamo all'art. 152 bis c.p.c. contenuto a pag. 19 del ricorso in appello, da ritenersi più propriamente riferito all'art. 152 disp.att. c.p.c., non è comunque pertinente, atteso che la norma in questione esonera la parte soccombente dalla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in presenza di determinati requisiti di reddito, ma solo nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, pacificamente non oggetto del presente giudizio vertente in materia di lavoro e, segnatamente, di pubblico impiego.
9. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n.
127/2022, applicando i valori minimi dello scaglione relativo al valore della causa (da ritenersi di valore indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto della non particolare complessità della vertenza e della concreta attività difensiva svolta, che non ha comportato per le Amministrazioni appellate lo sviluppo di argomenti difensivi particolarmente dissimili da quelli svolti in primo grado.
11. Considerata la manifesta infondatezza dell'impugnazione, si impone la revoca ex art. 136 D.P.R. n. 115/2002, come da separato provvedimento, dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Alla dichiarazione di rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, ove dovuto.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, liquidate in favore del in euro 3.473,00, oltre accessori come Controparte_1
per legge ed in favore del in euro 3.473,00, oltre accessori come Controparte_2
per legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni dell'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso all'udienza del 27.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio Dott.ssa Silvia Casarino