Articolo 3 della Legge 9 aprile 1962, n. 163
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 maggio 1962
Art. 3.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962