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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 13.03.2025
Causa iscritta al n. 4560/2023 R.A.L., promossa da , Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. , C.F._1 elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Lucci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88 e ad essere riconosciuta quale persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica, con esito negativo;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dei diritti azionati;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente
1 fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88 e ad essere riconosciuta quale persona con la minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
La C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P. ha riconosciuto lo stato di handicap grave della ricorrente e, quella espletata nella fase di opposizione, ha riconosciuto anche la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'accompagno, tenuto conto delle caratteristiche e della gravità del complesso patologico accertato dall'esperto.
Deve essere osservato, infatti, che alla stregua delle risultanze in atti ed in particolare della consulenza tecnica espletata dal C.T.U. parte ricorrente, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, è risultata affetta dalle patologie indicate nella perizia.
Tale complesso morboso, alla luce delle considerazioni esposte, valutate ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 1 rende il ricorrente “persona con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della legge 104/92 con connotazione di gravità” a partire da marzo 2022, come ha approfonditamente argomentato il C.T.U. nella fase di A.T.P.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia anche la necessità continua di assistenza, vista l'incapacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane, a decorrere dal maggio 2023, per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 1°.05.2023.
2 A giudizio dello scrivente le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. devono essere, condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il C.T.U., peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando, esclusivamente, quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Le critiche alla consulenza non sono state formulate nemmeno in via generica e, pertanto, le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice - attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza contabile - possono essere fatte proprie dal Giudicante.
Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attore va dunque accolta, nei termini indicati in dispositivo.
Considerata la data di decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite possono essere compensate nei limiti di 1/3 e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nata a [...] Parte_1
VO (FR), il 30/03/1944, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Mario Lucci, a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1°.5.2023;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei maturati CP_1
e maturandi, con interessi legali dalla maturazione del diritto, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) dichiara persona con minorazione prevista per la Parte_1 definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 della legge n.104/92 con connotazione di gravità, a partire da marzo 2022;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.798,75, oltre I.V.A. e C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 13/03/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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