Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2025, proposto da
Az. Ag. Bosco di Levada di AC ZI & C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
della cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Venezia n. 119 2025 0004980849 000, ruolo n. 2025/002087, ricevuta da Az. Ag. Bosco di Levada di AC ZI & C. s.s. in data 6.05.2025 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per l'annata 2002-2003, per una somma intimata complessiva pari ad € 155.362,26.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. MO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’azienda agricola ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata facendo valere le seguenti censure:
I. violazione di legge (art. 12 DPR 602/1973 e art. 8ter L. 33/2009);
II. violazione di legge ed eccesso di potere (artt. 8ter, 8quater, 8quinquies L. 33/2009; art. 21septies L. 241/1990);
III. violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. (prescrizione);
IV. violazione degli artt. 30 DPR 29/09/1973 e 1283 c.c.; eccesso di potere per difetto di motivazione
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
Sotto un profilo metodologico, si evidenzia che il Collegio ritiene di far applicazione del consolidato “ principio della ragione più liquida ” (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242) che consente, nel caso di specie, l’assorbimento delle censure di merito diverse dalla prima.
Ciò precisato, il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Come indicato dalla ricorrente:
- con sentenza n. 456/05, il Tribunale di Crema ha annullato l’imputazione di prelievo per la campagna lattiera 2002/03 notificata al primo acquirente;
- con sentenza n. 936/2022 questo Tribunale ha annullato l’ingiunzione di pagamento AGEA.AGA.2016.0002074 del 20 gennaio 2016 adottata nei confronti dell’azienda ricorrente.
I provvedimenti annullati richiamati costituiscono atti presupposto della cartella di pagamento qui impugnata, la quale, in via derivata, deve ritenersi affetta dagli stessi vizi riscontrati nella richiamata sentenza.
La stessa Agea, del resto, nella relazione depositata in data 24 novembre 2025, da atto, alla luce delle richiamate sentenze, che “ sta procedendo al discarico della cartella n. 11920250004980849000 e, in ottemperanza alle predette sentenze, riavviare l’iter per il recupero del credito mediante notifica di nuova intimazione di pagamento ex L. 33/2009 e successiva cartella ADER ”.
Risulta pertanto evidente, in accoglimento della censura in esame, che la cartella di pagamento impugnata vada annullata.
Stante il carattere pregiudiziale della censura ritenuta fondata gli ulteriori motivi possono ritenersi assorbiti, fatta eccezione per quello inerente la prescrizione del credito che il Collegio ritiene invece infondato.
Sotto tale profilo, va precisato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi (ex art.2948, primo comma, n.4 c.c.).
Essendo la sentenza n. 936/2022 Tar Veneto intervenuto a distanza di soli tre anni dalla notificazione della cartella di pagamento impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e richiamato l’effetto interruttivo – sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., risulta evidente come, nel caso di specie, per l’esiguo lasso di tempo intercorso tra la definizione del richiamato giudizio e la presente statuizione, non è possibile, anche in tal caso, ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda nonché alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei relativamente alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’intimazione di pagamento in epigrafe indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
MO IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO IN | Ida LA |
IL SEGRETARIO