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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3437 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sergio Ferraro, presso il cui studio, in Cosenza, via U. Tancredi n. 1, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Guarnieri, in Cosenza, corso Mazzini n. 52, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia il Sig. Giudice Monocratico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 15.09.2023 e notificato il 23.10.2023, per i motivi tutti e meglio dedotti nel presente atto, previa sospensione della sua efficacia, con il favore delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Sergio Ferraro”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 615 e 624 c.p.c. In via principale, nel merito: Respingere le domande e le pretese proposte dagli attori opponenti per tutti i motivi sopra esposti, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava ai sensi dell'art. 617 Parte_1
c.p.c. il precetto per rilascio immobili notificatole il 23.10.2023 dalla Controparte_1 mandataria di assumendo a motivi, per un verso, l'omessa notifica del Controparte_2
1 titolo esecutivo, nonché, sotto diverso profilo, il difetto di titolarità del credito, e di conseguente legittimazione attiva alla richiesta di rilascio, della proclamatasi Controparte_2 cessionaria senza tuttavia allegazione del relativo contratto;
deduceva nondimeno di aver proposto appello, con richiesta di inibitoria, avverso la sentenza in base alla quale intimato il rilascio, rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria la Controparte_1 [...] documentava la titolarità dell'immobile, peraltro già spesa nel giudizio – Controparte_2 pendente in grado di appello - in cui formatosi, in suo favore, il titolo per il rilascio;
eccepiva quindi che il vizio di notifica del titolo doveva considerarsi sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione, senza specificazione di eventuali pregiudizi derivanti dal vizio formale, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. Respinta la cautela sospensiva, in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, anzi: le opposizioni, atteso che, a dispetto dell'intestazione dell'atto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la contestazione della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva, la ha inteso proporre Parte_1 cumulativamente anche opposizione ex art. 615 c.p.c., vanno scrutinate separatamente, siccome l'una fondata e l'altra invece inammissibile. Nello specifico, il gravame ex art. 617 c.p.c., contrariamente alla delibazione operata in sede di sospensiva dell'efficacia esecutiva del precetto (richiesta dell'opponente per vero impropria, atteso che quella possibilità è accordata al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre l'art. 618 c.p.c. prevede solo l'adozione dei provvedimenti indilazionabili ovvero di sospensione della procedura, di cui non dedotto l'inizio nel caso di specie), et re melius perpensa, va ritenuto fondato, e quindi accolto.
In relazione al vizio di omessa notifica del titolo, evenienza invero pacifica, siccome ammessa dall'opposta, si è sviluppato, nella giurisprudenza di merito, un indirizzo ermeneutico che, sulla scia di quello di legittimità per quasi tutti i vizi formali delle notifiche degli atti dell'esecuzione, ad eccezione di quella del precetto, vuole la deduzione del vizio accompagnata necessariamente dalla specifica allegazione delle facoltà difensive concretamente incise dalla notifica invalida.
In altri termini, si è affermato un criterio sostanzialistico di valutazione del vizio formale degli atti dell'esecuzione, che ne stigmatizza la deduzione fine a sé stessa, in nome del principio immanente di celerità dell'espropriazione, e, quindi, anche delle controversie relative alla medesima, pretendendo che il vizio incida sulla validità e legittimità dell'esecuzione solo allorquando concretamente comprometta la difesa del debitore esecutato, che non può quindi limitarsi ad invocare la nullità dell'atto, e della procedura, se non ha sofferto quella compromissione.
Sennonché, secondo la giurisprudenza di legittimità, siffatto criterio, benché di portata effettivamente generale, non può invece operare laddove la nullità dell'atto sia testuale, ossia comminata expressis verbis da una disposizione codicistica.
Si tratta, in sostanza, della riaffermazione del principio, a mente del quale lex ubi voluit dixit.
Ed è proprio il caso del vizio di omessa notifica del titolo esecutivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c.; secondo la giurisprudenza, infatti, “il motivo con cui dedotta la violazione degli artt. 479, 480, secondo comma, e 617 c.p.c., sostenendosi che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell'atto di precetto … è manifestamente fondato: trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità
2 formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 24662/2013, 15275/2006); al riguardo, non colgono nel segno le ragioni … che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime infatti una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (così Cass. n. 1096/2021).
Ed invero, scopo della notificazione del titolo esecutivo è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, e tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto, sicché da tale omissione non può che discendere la nullità del precetto, la cui sanatoria può determinarsi solo quando, sempre secondo la giurisprudenza, “si dimostri, nel corso dell'opposizione, che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. n. 19440/2019). Poiché siffatta circostanza non è stata provata dall'opposta, che invero non ha neppure formulato deduzioni o istanze istruttorie sul punto, rimane di conseguenza necessaria la declaratoria di nullità del precetto, in accoglimento del primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi) speso dalla Parte_1
Siffatta evenienza non assorbe tuttavia lo scrutinio dell'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione proposto, poiché esso è rivolto a paralizzare tutte le possibili esecuzioni del creditore, e non anche solo quella minacciata con il precetto opposto. Ebbene, al riguardo, l'eccepita carenza di titolarità del diritto al rilascio dell'immobile, in ogni caso sconfessata dalla produzione documentale dell'opposta, è nondimeno inammissibile, atteso che il titolo è stato ottenuto direttamente dalla cessionaria, e non anche dalla cedente, di tal ché ogni censura relativa alla titolarità e conseguente legitimatio ad causam rimane riservata al giudice del merito della pretesa, dinanzi al quale si è formato il titolo, ora quello di appello.
Tale considerazione prescinde dalla effettiva proposizione del motivo in quella sede processuale, poiché la stessa potenzialmente copre il dedotto ed il deducibile, non determinando neppure, ove proposto, (parziale) litispendenza con il giudizio di opposizione a precetto, semplicemente perché il titolo, opponibile esclusivamente in quella sede sua propria, in quella odierna è invece sussistente, anche sotto il profilo della sua esecutorietà, non sospesa dalla Corte di Appello di Firenze, e, come tale, valido presupposto per l'esecuzione per rilascio. In altri termini: al giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., lo scrutinio del titolo è precluso o dalla sua mancata impugnazione, quindi dalla scure del giudicato, ovvero dalla sua impugnazione (per ogni motivo, dedotto e deducibile, come la carenza di titolarità e di legittimazione della in favore della quale la Controparte_3 sentenza di primo grado ha disposto il rilascio) nella sede sua propria, nel caso di specie l'appello, evenienza che impedisce al debitore la riproposizione dei medesimi motivi nell'opposizione a precetto.
Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità del precetto opposto, siccome non preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c.;
- rigetta invece l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla medesima società;
- compensa integralmente spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 17 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3437 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sergio Ferraro, presso il cui studio, in Cosenza, via U. Tancredi n. 1, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Guarnieri, in Cosenza, corso Mazzini n. 52, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia il Sig. Giudice Monocratico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 15.09.2023 e notificato il 23.10.2023, per i motivi tutti e meglio dedotti nel presente atto, previa sospensione della sua efficacia, con il favore delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Sergio Ferraro”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 615 e 624 c.p.c. In via principale, nel merito: Respingere le domande e le pretese proposte dagli attori opponenti per tutti i motivi sopra esposti, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava ai sensi dell'art. 617 Parte_1
c.p.c. il precetto per rilascio immobili notificatole il 23.10.2023 dalla Controparte_1 mandataria di assumendo a motivi, per un verso, l'omessa notifica del Controparte_2
1 titolo esecutivo, nonché, sotto diverso profilo, il difetto di titolarità del credito, e di conseguente legittimazione attiva alla richiesta di rilascio, della proclamatasi Controparte_2 cessionaria senza tuttavia allegazione del relativo contratto;
deduceva nondimeno di aver proposto appello, con richiesta di inibitoria, avverso la sentenza in base alla quale intimato il rilascio, rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria la Controparte_1 [...] documentava la titolarità dell'immobile, peraltro già spesa nel giudizio – Controparte_2 pendente in grado di appello - in cui formatosi, in suo favore, il titolo per il rilascio;
eccepiva quindi che il vizio di notifica del titolo doveva considerarsi sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione, senza specificazione di eventuali pregiudizi derivanti dal vizio formale, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. Respinta la cautela sospensiva, in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, anzi: le opposizioni, atteso che, a dispetto dell'intestazione dell'atto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la contestazione della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva, la ha inteso proporre Parte_1 cumulativamente anche opposizione ex art. 615 c.p.c., vanno scrutinate separatamente, siccome l'una fondata e l'altra invece inammissibile. Nello specifico, il gravame ex art. 617 c.p.c., contrariamente alla delibazione operata in sede di sospensiva dell'efficacia esecutiva del precetto (richiesta dell'opponente per vero impropria, atteso che quella possibilità è accordata al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre l'art. 618 c.p.c. prevede solo l'adozione dei provvedimenti indilazionabili ovvero di sospensione della procedura, di cui non dedotto l'inizio nel caso di specie), et re melius perpensa, va ritenuto fondato, e quindi accolto.
In relazione al vizio di omessa notifica del titolo, evenienza invero pacifica, siccome ammessa dall'opposta, si è sviluppato, nella giurisprudenza di merito, un indirizzo ermeneutico che, sulla scia di quello di legittimità per quasi tutti i vizi formali delle notifiche degli atti dell'esecuzione, ad eccezione di quella del precetto, vuole la deduzione del vizio accompagnata necessariamente dalla specifica allegazione delle facoltà difensive concretamente incise dalla notifica invalida.
In altri termini, si è affermato un criterio sostanzialistico di valutazione del vizio formale degli atti dell'esecuzione, che ne stigmatizza la deduzione fine a sé stessa, in nome del principio immanente di celerità dell'espropriazione, e, quindi, anche delle controversie relative alla medesima, pretendendo che il vizio incida sulla validità e legittimità dell'esecuzione solo allorquando concretamente comprometta la difesa del debitore esecutato, che non può quindi limitarsi ad invocare la nullità dell'atto, e della procedura, se non ha sofferto quella compromissione.
Sennonché, secondo la giurisprudenza di legittimità, siffatto criterio, benché di portata effettivamente generale, non può invece operare laddove la nullità dell'atto sia testuale, ossia comminata expressis verbis da una disposizione codicistica.
Si tratta, in sostanza, della riaffermazione del principio, a mente del quale lex ubi voluit dixit.
Ed è proprio il caso del vizio di omessa notifica del titolo esecutivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c.; secondo la giurisprudenza, infatti, “il motivo con cui dedotta la violazione degli artt. 479, 480, secondo comma, e 617 c.p.c., sostenendosi che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell'atto di precetto … è manifestamente fondato: trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità
2 formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 24662/2013, 15275/2006); al riguardo, non colgono nel segno le ragioni … che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime infatti una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (così Cass. n. 1096/2021).
Ed invero, scopo della notificazione del titolo esecutivo è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, e tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto, sicché da tale omissione non può che discendere la nullità del precetto, la cui sanatoria può determinarsi solo quando, sempre secondo la giurisprudenza, “si dimostri, nel corso dell'opposizione, che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. n. 19440/2019). Poiché siffatta circostanza non è stata provata dall'opposta, che invero non ha neppure formulato deduzioni o istanze istruttorie sul punto, rimane di conseguenza necessaria la declaratoria di nullità del precetto, in accoglimento del primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi) speso dalla Parte_1
Siffatta evenienza non assorbe tuttavia lo scrutinio dell'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione proposto, poiché esso è rivolto a paralizzare tutte le possibili esecuzioni del creditore, e non anche solo quella minacciata con il precetto opposto. Ebbene, al riguardo, l'eccepita carenza di titolarità del diritto al rilascio dell'immobile, in ogni caso sconfessata dalla produzione documentale dell'opposta, è nondimeno inammissibile, atteso che il titolo è stato ottenuto direttamente dalla cessionaria, e non anche dalla cedente, di tal ché ogni censura relativa alla titolarità e conseguente legitimatio ad causam rimane riservata al giudice del merito della pretesa, dinanzi al quale si è formato il titolo, ora quello di appello.
Tale considerazione prescinde dalla effettiva proposizione del motivo in quella sede processuale, poiché la stessa potenzialmente copre il dedotto ed il deducibile, non determinando neppure, ove proposto, (parziale) litispendenza con il giudizio di opposizione a precetto, semplicemente perché il titolo, opponibile esclusivamente in quella sede sua propria, in quella odierna è invece sussistente, anche sotto il profilo della sua esecutorietà, non sospesa dalla Corte di Appello di Firenze, e, come tale, valido presupposto per l'esecuzione per rilascio. In altri termini: al giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., lo scrutinio del titolo è precluso o dalla sua mancata impugnazione, quindi dalla scure del giudicato, ovvero dalla sua impugnazione (per ogni motivo, dedotto e deducibile, come la carenza di titolarità e di legittimazione della in favore della quale la Controparte_3 sentenza di primo grado ha disposto il rilascio) nella sede sua propria, nel caso di specie l'appello, evenienza che impedisce al debitore la riproposizione dei medesimi motivi nell'opposizione a precetto.
Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità del precetto opposto, siccome non preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c.;
- rigetta invece l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla medesima società;
- compensa integralmente spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 17 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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