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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, I sezione civile, in persona della Dott.ssa Valeria Guaragnella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 9596 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piscazzi;
Parte_1
- attore -
contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Corsano CP_1 Controparte_2
- convenuta –
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Araci Controparte_3
-interventore-
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Diciolla Controparte_4
-interventore-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e al fine di procedere giudizialmente allo CP_1 Controparte_2
scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti sull'immobile sito in Noicattaro
alla contrada Coppe di Bari (meglio indicato nell'atto di citazione pag. 1-2), acquistato pro
indiviso per 2/4 dall'attore e per 1/4 ciascuno dai convenuti (coniugi in regime di comunione legale) con atto pubblico a rogito Notaio dott.ssa del 24.7.1998, Rep. N. Persona_1
26335. Esponeva che l'immobile era gravato da ipoteca giudiziale in favore dell'avv.
[...]
per un capitale di € 5.348,96. CP_3
Rappresentava inoltre che i convenuti usufruivano in via esclusiva dell'immobile in comunione, senza provvedere al pagamento di alcun canone di locazione o indennizzo in suo favore.
Chiedeva, pertanto, disporsi lo scioglimento della comunione mediante assegnazione ai convenuti dell'immobile e liquidazione in denaro della propria quota;
in subordine, mediante la vendita dell'immobile, in quanto non comodamente divisibile, e conseguente ripartizione
pro quota del ricavato della vendita.
Si costituivano i convenuti, dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione,
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento di un credito in loro favore nei confronti dell'attore nella misura di € 150.000,00, rinveniente da dazioni di denaro allo stesso elargite per far fronte alle sue molteplici richieste nonché per provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di cui è causa.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposto il tentativo di mediazione obbligatoria e,
all'esito, veniva acquisita la CTU espletata nel giudizio di esecuzione immobiliare R.G.
431/21 E.I., introdotto successivamente al presente giudizio. Con ordinanza dell'8.3.2023 il
Giudice rilevava la tardività della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, nonché
la presenza di una iscrizione ipotecaria e di un pignoramento (tuttavia successivo alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione) sulla quota di proprietà dell'attore, sicchè
disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
In data 11.5.2023 si costituiva con comparsa di intervento volontario ex art. 1113 cc
[...]
, creditrice pignoratizia, deducendo di voler verificare il quomodo e gli effetti del CP_4
procedimento di divisione, intendendo concorrere in ragione dei propri diritti al progetto di distribuzione nei confronti del debitore esecutato . Parte_1 In data 25.10.2023 si costituiva ex art. 1113 cc , in qualità di creditore Controparte_3
ipotecario sull'immobile oggetto di divisione. Chiedeva pertanto di concorrere in ragione dei propri diritti al progetto di distribuzione nei confronti del debitore . Parte_1
Con ordinanza del 12.1.2024 il Giudice evidenziava che dalla CTU espletata nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 431/2021, acquisita al presente procedimento, emergeva che l'immobile oggetto di divisione presenta delle difformità
edilizie, di cui alcune non sanabili, ostative alla divisione. Pertanto, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 13.1.2025 il Giudice, autorizzava le parti a precisare le conclusioni e riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Orbene, la presenza di difformità edilizie non sanabili è ostativa alla divisione nel presente giudizio. Sul punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata, di recente, in merito alla possibilità o meno per il giudice di procedere alla divisione di un bene in comunione nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata una irregolarità urbanistica non sanabile, enunciando il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia
ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli
estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto
il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un
effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia
dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio” (in tal senso S.U. n. 25021/2019 e Cass. n. 2675/2020, che hanno superato un precedente indirizzo giurisprudenziale, che riteneva applicabile ai giudizi di divisione, stante il rinvio contenuto nell'art. 788 cpc, la disciplina della vendita nell'ambito del processo esecutivo immobiliare).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, considerato che dalla CTU espletata nel procedimento di esecuzione immobiliare, acquisita al presente giudizio, emerge che l'immobile oggetto di divisione presenta delle difformità non sanabili, non può procedersi alla divisione nel presente giudizio, poiché la divisione del bene in comunione in presenza della sua irregolarità
urbanistica sarebbe nulla.
Tuttavia, l'irregolarità urbanistica del bene non osta alla divisione nel procedimento di esecuzione immobiliare. Ed invero, secondo la Suprema Corte “In forza delle disposizioni
eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6,
della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa
ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e
delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla
comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad
oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (in tal senso S.U. n. 25021/2019 e Cass. n.
2675/2020).
Pertanto, la divisione dell'immobile va dichiarata inammissibile nel presente giudizio,
potendo comunque procedersi alla divisione nell'ambito del giudizio di esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 431/2021.
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti tardivamente, in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 14.12.2020, oltre i termini di decadenza di cui agli artt. 166 e
167 cpc.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale tenuto da tutte le parti. In particolare, assume rilievo, per un verso, il comportamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio dall'attore, il quale verosimilmente non era a conoscenza delle difformità edilizie dell'immobile oggetto di divisione, non avendone il possesso da tempo e, per altro verso, la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) spese compensate.
Bari, 7.6.2025
Il Giudice
Valeria Guaragnella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, I sezione civile, in persona della Dott.ssa Valeria Guaragnella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 9596 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piscazzi;
Parte_1
- attore -
contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Corsano CP_1 Controparte_2
- convenuta –
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Araci Controparte_3
-interventore-
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Diciolla Controparte_4
-interventore-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e al fine di procedere giudizialmente allo CP_1 Controparte_2
scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti sull'immobile sito in Noicattaro
alla contrada Coppe di Bari (meglio indicato nell'atto di citazione pag. 1-2), acquistato pro
indiviso per 2/4 dall'attore e per 1/4 ciascuno dai convenuti (coniugi in regime di comunione legale) con atto pubblico a rogito Notaio dott.ssa del 24.7.1998, Rep. N. Persona_1
26335. Esponeva che l'immobile era gravato da ipoteca giudiziale in favore dell'avv.
[...]
per un capitale di € 5.348,96. CP_3
Rappresentava inoltre che i convenuti usufruivano in via esclusiva dell'immobile in comunione, senza provvedere al pagamento di alcun canone di locazione o indennizzo in suo favore.
Chiedeva, pertanto, disporsi lo scioglimento della comunione mediante assegnazione ai convenuti dell'immobile e liquidazione in denaro della propria quota;
in subordine, mediante la vendita dell'immobile, in quanto non comodamente divisibile, e conseguente ripartizione
pro quota del ricavato della vendita.
Si costituivano i convenuti, dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione,
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento di un credito in loro favore nei confronti dell'attore nella misura di € 150.000,00, rinveniente da dazioni di denaro allo stesso elargite per far fronte alle sue molteplici richieste nonché per provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di cui è causa.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposto il tentativo di mediazione obbligatoria e,
all'esito, veniva acquisita la CTU espletata nel giudizio di esecuzione immobiliare R.G.
431/21 E.I., introdotto successivamente al presente giudizio. Con ordinanza dell'8.3.2023 il
Giudice rilevava la tardività della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, nonché
la presenza di una iscrizione ipotecaria e di un pignoramento (tuttavia successivo alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione) sulla quota di proprietà dell'attore, sicchè
disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
In data 11.5.2023 si costituiva con comparsa di intervento volontario ex art. 1113 cc
[...]
, creditrice pignoratizia, deducendo di voler verificare il quomodo e gli effetti del CP_4
procedimento di divisione, intendendo concorrere in ragione dei propri diritti al progetto di distribuzione nei confronti del debitore esecutato . Parte_1 In data 25.10.2023 si costituiva ex art. 1113 cc , in qualità di creditore Controparte_3
ipotecario sull'immobile oggetto di divisione. Chiedeva pertanto di concorrere in ragione dei propri diritti al progetto di distribuzione nei confronti del debitore . Parte_1
Con ordinanza del 12.1.2024 il Giudice evidenziava che dalla CTU espletata nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 431/2021, acquisita al presente procedimento, emergeva che l'immobile oggetto di divisione presenta delle difformità
edilizie, di cui alcune non sanabili, ostative alla divisione. Pertanto, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 13.1.2025 il Giudice, autorizzava le parti a precisare le conclusioni e riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Orbene, la presenza di difformità edilizie non sanabili è ostativa alla divisione nel presente giudizio. Sul punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata, di recente, in merito alla possibilità o meno per il giudice di procedere alla divisione di un bene in comunione nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata una irregolarità urbanistica non sanabile, enunciando il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia
ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli
estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto
il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un
effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia
dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio” (in tal senso S.U. n. 25021/2019 e Cass. n. 2675/2020, che hanno superato un precedente indirizzo giurisprudenziale, che riteneva applicabile ai giudizi di divisione, stante il rinvio contenuto nell'art. 788 cpc, la disciplina della vendita nell'ambito del processo esecutivo immobiliare).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, considerato che dalla CTU espletata nel procedimento di esecuzione immobiliare, acquisita al presente giudizio, emerge che l'immobile oggetto di divisione presenta delle difformità non sanabili, non può procedersi alla divisione nel presente giudizio, poiché la divisione del bene in comunione in presenza della sua irregolarità
urbanistica sarebbe nulla.
Tuttavia, l'irregolarità urbanistica del bene non osta alla divisione nel procedimento di esecuzione immobiliare. Ed invero, secondo la Suprema Corte “In forza delle disposizioni
eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6,
della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa
ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e
delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla
comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad
oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (in tal senso S.U. n. 25021/2019 e Cass. n.
2675/2020).
Pertanto, la divisione dell'immobile va dichiarata inammissibile nel presente giudizio,
potendo comunque procedersi alla divisione nell'ambito del giudizio di esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 431/2021.
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti tardivamente, in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 14.12.2020, oltre i termini di decadenza di cui agli artt. 166 e
167 cpc.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale tenuto da tutte le parti. In particolare, assume rilievo, per un verso, il comportamento collaborativo tenuto nel corso del giudizio dall'attore, il quale verosimilmente non era a conoscenza delle difformità edilizie dell'immobile oggetto di divisione, non avendone il possesso da tempo e, per altro verso, la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) spese compensate.
Bari, 7.6.2025
Il Giudice
Valeria Guaragnella